NO ALLA DISAPPLICAZIONE DELLE SANZIONI PER CONDOTTE ANTE SENTENZA HALIFAX
di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners
Le sanzioni amministrative per la violazione del principio generale antielusivo non possono essere oggetto di disapplicazione ai sensi dell’articolo 8 D.Lgs. 546/1992, nemmeno quando le relative condotte sono state poste in essere prima della sentenza Halifax della Corte di Giustizia UE (cfr. CGUE, Causa C-255/02 del 21/02/2006) e della introduzione dell’articolo 10-bis L. 212/2000.
È questo il principio di diritto sancito dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 862 depositata ieri 13 gennaio, la quale interviene su un tema assolutamente nuovo e privo di precedenti giurisprudenziali.
La vicenda in esame prende le mosse dalla notifica di un avviso di accertamento ai fini IVA per l’anno di imposta 2004, con cui l’Agenzia delle entrate, ravvisando una fattispecie di abuso del diritto, disconosceva la detrazione dell’imposta versata su un canone di locazione immobiliare di durata pari a 18 anni, corrisposto e fatturato in unica soluzione per l’intera durata del rapporto a fine dicembre 2004.
La società destinataria di tale atto, proponeva ricorso dinanzi alla competente commissione tributaria provinciale, la quale lo rigettava. Così proponeva appello alla Commissione tributaria regionale del Piemonte, che invece, in accoglimento del gravame, riconosceva la disapplicazione delle sanzioni, stante «l’obiettiva incertezza circa l’interpretazione della norma».
Per leggere l’articolo completo scarica il PDF
© Riproduzione riservata
SCUDO FISCALE: DUE ANNI PER IL RIMBORSO DELL'IMPOSTA STRAORDINARIA
di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners
In tema di rimborso, la domanda di restituzione dell’imposta straordinaria per l’adesione allo scudo fiscale disciplinato dall’articolo 12, comma 1, D.L. 350/2001, deve essere presentata, in mancanza di una disposizione specifica, nel termine di due anni dal pagamento ovvero, se posteriore, dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione, ai sensi dell’articolo 21, comma 2, D.Lgs. 546/1992.
È questo il principio sancito dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 495 depositata ieri 11 gennaio, la quale consolida il filone giurisprudenziale esistente in materia di rimborso fiscale e termine di decadenza (cfr., ex multis Cass. Sent. n. 15840/2006; Cass. Ord. n. 6900/2014; Cass. Sent. n. 7069/2015).
La vicenda trae origine dalla presentazione, in data 16 gennaio 2013, di un’istanza di rimborso dell’imposta straordinaria per l’adesione allo scudo fiscale di cui all’articolo 12, comma 1, D.L. 350/2001.
Constatato il silenzio-rifiuto opposto dall’amministrazione finanziaria, il contribuente proponeva ricorso dinanzi alla competente commissione tributaria, che però lo rigettava. Così, questi proponeva appello e la Commissione tributaria regionale della Lombardia, in accoglimento del gravame, riteneva dovuto il rimborso.
Per leggere l’articolo completo scarica il PDF
© Riproduzione riservata
IVA DETRAIBILE SOLO SE IL SALE AND RENT-BACK È CESSIONE DI BENI
di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners
In un contratto di sale and rent-back, il giudice tributario, nel rispetto delle disposizioni codicistiche relative all’interpretazione del contratto, è tenuto innanzitutto a qualificare correttamente il rapporto contrattuale; da ciò, poi, deriveranno le conseguenze fiscali a seconda che il trasferimento dei beni sia identificato come una cessione di beni rilevante ai fini IVA o come mera operazione di finanziamento esente da IVA.
Sono queste le conclusioni emergenti dalla lettura dell’ordinanza n. 40930 depositata ieri 21 dicembre dalla Corte di Cassazione.
Il caso sottoposto all’attenzione dei giudici di vertice trae origine da una riorganizzazione societaria in seguito alla quale due società stipulavano un contratto per l’acquisto di cespiti con successiva retro-locazione. Più precisamente, una delle due vendeva all’altra i beni oggetto di contratti di locazione in essere con locatari nazionali e successivamente alla cessione, detti beni venivano locati all’altra società. Tale operazione veniva considerata dalla società contribuente operazione imponibile ex articolo 2 D.P.R. 633/1972 e dunque da sottoporre ad Iva con esposizione del tributo nella fattura allo scopo emessa. Una volta pagata dalla cessionaria dei beni, l’IVA veniva chiesta a rimborso dalla società cedente dopo che era stata regolarmente versata all’erario.
Per leggere l’articolo completo scarica il PDF
© Riproduzione riservata
INVALIDA LA NOTIFICA SE L'UFFICIALE GIUDIZIARIO NON RELAZIONA SULLE RICERCHE COMPIUTE
di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners
Con l’ordinanza n. 40467 depositata ieri 16 dicembre, la Corte di Cassazione ha rammentato che la mera indicazione di “vane le ricerche esperite sul posto” da parte dell’ufficiale giudiziario sulla relata di notifica evidenzia una carenza del procedimento notificatorio sotto il profilo della effettività delle ricerche compiute, rilevante come requisito formale indispensabile per il raggiungimento dello scopo dell’atto, in mancanza del quale non può dirsi valida la notifica effettuata ex articolo 143 cod. proc. civ.
Il caso sottoposto all’attenzione dei giudici di legittimità trae origine dalla notifica di un atto presso la residenza anagrafica del destinatario a mezzo del servizio postale che, tuttavia, aveva esito negativo per lo stato di “irreperibilità del destinatario” e pertanto si procedeva mediante l’ausilio dell’ufficiale giudiziario. Questi, confermando la situazione verificata dall’ufficiale postale, rilevava che all’indirizzo indicato vi fosse uno stabile sprovvisto di portineria, e soprattutto che né sul citofono né sulla cassetta postale figurasse il nome del debitore. Essendo state quindi vane le ricerche esperite sul posto, non era stata possibile la notifica ex articolo 140 cod. proc. civ.
Per leggere l’articolo completo scarica il PDF
© Riproduzione riservata
ILLEGITTIMI IL RUOLO E LA CARTELLA SUCCESSIVI ALLA SOSPENSIONE GIUDIZIALE DELL'ACCERTAMENTO
di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners
Nella ipotesi in cui il contribuente ottenga la sospensione giudiziale dell’esecuzione dell’avviso di accertamento impugnato, ai sensi dell’articolo 47 D.Lgs. 546/1992, sono inibiti, dopo tale pronuncia, alla Amministrazione finanziaria la formazione del ruolo e la successiva iscrizione “provvisoria”, rispettivamente ex articoli 12 e 15 D.P.R. 602/1973; pertanto, sussiste l’interesse ad agire della società che svolge attività di affidamento di commesse pubbliche alla impugnazione della cartella di pagamento successivamente emessa, nonostante la sospensione giudiziale della efficacia dell’avviso di accertamento, sia per non incorrere nella esclusione dalle gare pubbliche, sia per il pagamento di interessi ex articolo 30 D.P.R. 602/1973, di importo maggiore rispetto a quello di cui all’articolo 20 D.P.R. 602/1973.
È questo il nuovo orientamento inaugurato dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 40047, depositata ieri 14 dicembre (in senso contrario, ex multis cfr. Cass. Ord. 28/09/2020, n. 20361).
La vicenda in esame trae origine dalla notifica ad una S.p.A. di un avviso di accertamento, nei confronti del quale veniva richiesta ed ottenuta la sospensione dell’esecuzione. Ciononostante, l’Amministrazione finanziaria dichiarava esecutivo il relativo ruolo, consegnandolo all’Agente della riscossione, che poi notificava la successiva cartella di pagamento. Avverso tale ultimo atto, veniva proposto ricorso dinanzi alla competente Commissione tributaria provinciale, che accoglieva l’impugnazione.
Per leggere l’articolo completo scarica il PDF
© Riproduzione riservata
ILLEGITTIMO L'ACCERTAMENTO DA SALDO NEGATIVO DI CASSA CON PROVA DELL’ERRORE CONTABILE
di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners
In tema di accertamento induttivo del reddito di impresa, la presunzione sull’esistenza di ricavi non contabilizzati in presenza di un saldo negativo di cassa, può essere superata dal contribuente producendo la documentazione comprovante l’erronea contabilizzazione di detto saldo, pur nella inesattezza del metodo di registrazione contabile.
È questo il principio ribadito dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 39053, depositata ieri 9 dicembre.
Il caso sottoposto all’attenzione dei giudici di vertice trae origine dalla notifica al titolare di una impresa individuale di un avviso di accertamento per Irpef, Irap ed IVA.
L’atto veniva impugnato dinanzi alla competente Commissione tributaria provinciale, la quale rigettava il ricorso. La Commissione tributaria regionale della Lombardia, tuttavia, ribaltava l’esito del giudizio di primo grado, statuendo che il contribuente avesse provato un’erronea contabilizzazione dei saldi di cassa, peraltro verificatasi soltanto in due mensilità dell’anno oggetto di accertamento.
L’Agenzia delle Entrate proponeva quindi ricorso in Cassazione lamentando la violazione dell’articolo 2697 cod. civ., dell’articolo 32, comma 1, lett. d), D.P.R. 600/1973 e dell’articolo 85 Tuir, per avere, i giudici di appello, ritenuto erroneamente che il contribuente avesse provato l’inesistenza di un saldo negativo, pur nell’inesattezza del metodo di registrazione contabile.
Per leggere l’articolo completo scarica il PDF
© Riproduzione riservata
IMPOSTA IPOTECARIA DOVUTA DA CHI CHIEDE L'ANNOTAZIONE DEL RECLAMO A MARGINE DELLA TRASCRIZIONE CON RISERVA
di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners
In tema di imposta ipotecaria, l’annotazione del reclamo previsto dall’articolo 113-ter disp. att. cod.civ. a margine della trascrizione con riserva ex articolo 2674-bis cod.civ., consentendo di poter beneficiare, nonostante il rifiuto del conservatore, in via provvisoria, della pubblicità immobiliare della domanda giudiziale e, quindi, delle tutele che dalla stessa conseguono, soddisfa un interesse privato, per cui obbligato al pagamento della relativa imposta ipotecaria è il soggetto stesso che richiede detta annotazione.
È questo il principio di diritto sancito dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 37969 depositata ieri 2 dicembre, che, in mancanza di precedenti sul punto, chiarisce quale sia il soggetto tenuto al pagamento dell’imposta ipotecaria in caso di annotazione del reclamo di cui all’articolo 113-ter disp. att. cod.civ. a margine della trascrizione con riserva.
La vicenda in esame trae origine dalla notifica di un avviso di liquidazione dell’imposta ipotecaria relativa alla domanda di annotazione dell’avvenuta proposizione del reclamo previsto dall’articolo 113-ter disp. att. cod.civ., avverso una nota di trascrizione con riserva, richiesta ai sensi dell’articolo 2674-bis cod.civ., in riferimento ad un atto di citazione.
Per leggere l’articolo completo scarica il PDF
© Riproduzione riservata
NIENTE PRESUNZIONE SUI PRELIEVI BANCARI PER IL SOCIO AMMINISTRATORE
di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners
In tema di accertamento da indagini finanziarie, la presunzione sui prelevamenti di cui all’articolo 32, comma 1, n. 2, D.P.R 600/1973, a seguito della sentenza n. 228/2014 della Corte Costituzionale, che ne ha limitato l’uso ai soli imprenditori, non trova applicazione nei confronti di colui che rivesta la posizione di lavoratore dipendente o comunque di socio e amministratore, non essendovi equivalenza tra la qualifica di amministratore e quella di imprenditore, dacché il rapporto che lega l’amministratore alla società è di “immedesimazione organica” e deve essere ascritto all’area del lavoro professionale autonomo ovvero qualificato come rapporto societario “tout court”.
Sono queste le interessanti conclusioni rassegnate dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 37368, depositata ieri 30 novembre.
Il caso sottoposto all’attenzione dei giudici di legittimità trae origine dalla notifica a due soci e amministratori di una s.r.l. degli avvisi di accertamento da indagini finanziarie, che avevano evidenziato movimentazioni bancarie in contrasto con i redditi dichiarati.
Nei gradi di merito, i contribuenti risultavano soccombenti. In particolare, la Commissione regionale del Lazio, confermando la decisione dei giudici di prime cure, affermava che ...
Per leggere l’articolo completo scarica il PDF
© Riproduzione riservata
AVVISO BONARIO: NIENTE SCONTO SULLE SANZIONI IN CASO DI LIEVE RITARDO NEL PAGAMENTO
di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners
In tema di sanzioni per omesso o ritardato versamento delle imposte dovute, la riduzione prevista dall’articolo 13, comma 1, seconda parte, D.Lgs. 471/1997, riguarda solo l’ipotesi dell’inosservanza (lieve) rispetto all’originaria scadenza per il pagamento, come disciplinata dalle singole leggi d’imposta, e non il caso del ritardato versamento rispetto al momento di accertamento operato dall’Ufficio, evenienza nella quale è applicabile, in caso di riscontro in sede di controllo formale, esclusivamente il beneficio di cui all’articolo 2, comma 2, D.Lgs. 462/1997, ove il pagamento integrale di quanto richiesto sia eseguito entro il termine di 30 giorni decorrenti dalla comunicazione ivi prevista.
È questo il principio di diritto sancito dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 36577, depositata ieri 25 novembre 2021.
La fattispecie disaminata dai giudici di vertice trae origine dalla comunicazione di un avviso bonario ad una s.r.l., a seguito di liquidazione automatica ex articoli 36-bis D.P.R. 600/1973 e 54-bis D.P.R. 633/1972 per IVA ed Ires, oltre interessi e sanzioni. In particolare, l’Agenzia delle Entrate accertava l’omesso versamento delle imposte dovute, così come risultanti dalla dichiarazione. Il versamento delle stesse, però, avveniva alcuni giorni dopo la scadenza del termine di 30 giorni di cui all’articolo 2, comma 2, D.Lgs. 462/1997.
Per leggere l’articolo completo scarica il PDF
© Riproduzione riservata
SOCIETÀ DI CAPITALI: INDEDUCIBILE IL COSTO DEL LAVORATORE-PRESIDENTE DEL CDA
di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners
In tema di imposte sui redditi, sussiste l’assoluta incompatibilità tra la qualità di lavoratore dipendente di una società di capitali e la carica di presidenza del consiglio di amministrazione o di amministratore unico della stessa, in quanto il cumulo nella stessa persona dei poteri di rappresentanza dell’ente sociale, di direzione, di controllo e di disciplina, rende impossibile quella diversificazione delle parti del rapporto di lavoro e delle relative distinte attribuzioni, che è necessaria perché sia riscontrabile l’essenziale ed indefettibile elemento della subordinazione, con conseguente indeducibilità dal reddito della società del relativo costo da lavoro dipendente.
È questo l’importante principio di diritto sancito dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 36362, depositata ieri 23 novembre.
La vicenda in esame trae origine dalla notifica ad una società cooperativa a r.l. di un avviso di accertamento, con cui l’Agenzia delle Entrate recuperava a tassazione le spese da essa sostenute nei confronti dei due soci e amministratori, a titolo di lavoro subordinato, ritenendo mancanti le caratteristiche proprie di tale tipologia di rapporto, quali il potere direttivo, gerarchico e disciplinare.
Per leggere l’articolo completo scarica il PDF
© Riproduzione riservata
