PARTICIPATION EXEMPTION: NELLA VERIFICA DELLA “COMMERCIALITÀ”, IL DEPOTENZIAMENTO APRE LA STRADA ALLA “LIQUIDAZIONE DI FATTO”

di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

L’applicazione del regime della c.d. participation exemption di cui all’articolo 87, Tuir, nella ipotesi in cui la cessione delle partecipazioni concerna una società in liquidazione, pone alcuni dubbi interpretativi in merito alla individuazione del triennio da prendere in considerazione ai fini della verifica del requisito della “commercialità. Sul punto, è intervenuta la risposta a interpello n. 722/E/2021, nella quale l’Agenzia delle entrate richiama i precedenti chiarimenti di prassi espressi nelle circolari n. 10/E/2005 e n. 7/E/2013.

Il regime della participation exemption

L’articolo 87, Tuir disciplina la participation exemption, regime di esenzione che contempla la non imponibilità per le plusvalenze realizzate in occasione della cessione di azioni o quote di partecipazione in società o enti di cui agli articoli 5 e 73, Tuir, con le eccezioni ivi previste.
In particolare, tale regime prevede che, nel rispetto dei requisiti specificamente indicati nel citato articolo 73, Tuir, le plusvalenze su dette partecipazioni non concorrono alla determinazione del reddito di impresa nella misura del 95% per i soggetti Ires, e nella misura del 50,28% (dal 2018 la misura scende al 41,86%) per i soggetti Irpef imprenditori.

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I PIR ALTERNATIVI: NOVITÀ, VANTAGGI E LIMITI DI TALE REGIME

di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

Articolo pubblicato sulla rivista “Patrimoni, finanza e internazionalizzazione n. 34/2021

Con la Legge di Bilancio 2017 è stata introdotta la disciplina fiscale dei piani individuali di risparmio. Essa prevede, nel caso di investimenti operati tramite i piani individuali di risparmio a lungo termine e aventi determinate caratteristiche, un regime di non imponibilità delle imposte sui redditi dei proventi di natura finanziaria, redditi di capitale e redditi diversi, nonché un regime di non imponibilità ai fini dell’imposta di successione. Successivamente, la Legge di Bilancio 2019 ha introdotto dei limiti all’operatività degli investimenti e il D.L. 124/2019 ha previsto nuovi criteri per l’ammissibilità dei Pir costituiti a decorrere dal 1° gennaio 2020, oltre a regole specifiche per le casse di previdenza e per i fondi pensione. Al fine di potenziare le capacità dei Pir di convogliare il risparmio privato verso il mondo delle imprese, l’articolo 136, D.L. 34/2020 ha introdotto i c.d. “Pir alternativi”, cioè dei piani finalizzati a incentivare gli investimenti sia in capitale di rischio sia in capitale di debito.
Il c.d. Decreto Agosto è intervenuto prevedendo che gli investitori (a eccezione delle casse di previdenza e dei fondi pensione) possano destinare ai Pir alternativi somme o valori per un importo non superiore a 300.000 euro all’anno, raddoppiando quindi la soglia annuale, e a 1.500.000 euro complessivi.
Infine, la Legge di Bilancio 2021, in relazione ai Pir alternativi costituiti dal 1° gennaio 2021, ha previsto l’introduzione di un credito d’imposta pari alle eventuali minusvalenze derivanti dagli investimenti qualificati effettuati entro il 31 dicembre 2021 detenuti per almeno 5 anni.
Ai Pir alternativi si applica la disciplina generale prevista per i Pir, ossia, nello specifico, l’articolo 1, commi dal 100 al 114, L. 232/2016.

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LA RIVALUTAZIONE DEI BENI D'IMPRESA PER IL 2021

di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

Articolo pubblicato su “La rivista delle operazioni straordinarie n. 7/2021

Il D.L. 104/2020 (c.d. Decreto Agosto), convertito in L. 126/2020, recante “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia”, e la Legge di Bilancio per l’anno 2021 hanno introdotto importanti novità con riferimento alla disciplina della rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni risultanti dal bilancio successivo a quello dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2019.
L’articolo 110, D.L. 104/2020 ha previsto una nuova rivalutazione dei beni d’impresa, materiali e immateriali, nonché delle partecipazioni in società controllate e collegate, purché costituenti immobilizzazioni finanziarie e rappresentate come tali nel bilancio d’esercizio in corso al 31 dicembre 2019, e che potrà essere effettuata nel bilancio dell’esercizio successivo, ossia in quello dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 per i soggetti c.d. solari.
Successivamente, l’articolo 1-bis, D.L. 41/2021 ha altresì previsto la possibilità di procedere alla rivalutazione anche nel bilancio relativo all’esercizio immediatamente successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020 (e dunque nel bilancio al 31 dicembre 2021, per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare), con esclusivo riferimento ai beni non rivalutati nel bilancio precedente. In tal caso, la rivalutazione può avvenire solo con effetto civilistico, non essendo estesa anche la possibilità di affrancamento del saldo attivo e di riconoscimento degli effetti a fini fiscali.
Non è la prima volta che il Legislatore offre un’opportunità di questo tenore. Già in passato, infatti, la L. 342/2000 aveva concesso simile facoltà attraverso il pagamento di un’imposta sostitutiva sul maggior valore iscritto.

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SUCCESSIONE INTERNAZIONALE: CHIARIMENTI SU ADEMPIMENTI PROCEDURALI E TRATTAMENTO FISCALE DEL LEGATO CON EFFETTI OBBLIGATORI

di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

Articolo pubblicato su “Patrimoni, finanza e internazionalizzazione n. 32/2021

In un’epoca sempre più globalizzata, in cui i trasferimenti delle persone da un Paese all’altro sono molto frequenti, così come l’acquisto di immobili in Stati diversi da quello di residenza, sovente capita che il consulente patrimoniale venga chiamato a occuparsi anche di successioni che presentano profili internazionali.
È il caso, ad esempio, della fattispecie di cui si è recentemente occupata l’Agenzia delle entrate nella risposta a interpello n. 224/E/2021, laddove essa ha dovuto chiarire diversi aspetti in tema di legato con effetti obbligatori.
Più precisamente, nel citato documento di prassi l’istante rappresentava che Tizio, cittadino tedesco, era deceduto in Germania, Paese nel quale aveva la sua ultima residenza abituale. Questi aveva lasciato un testamento olografo, con il quale era stato disposto soltanto un legato con effetti obbligatori a favore della propria compagna, avente a oggetto un immobile situato in Italia, senza che venissero nominati eredi.
Pertanto, l’istante chiedeva come dovesse essere trattato tale legato obbligatorio in sede di denuncia di successione e quale fosse il relativo trattamento fiscale; egli chiedeva altresì quale fosse la tassazione dell’atto di adempimento di detto legato e, infine, se allo stesso dovesse essere allegato l’attestato di prestazione energetica (Ape).

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CRISI POST COVID-19: LE MISURE DI RAFFORZAMENTO PATRIMONIALE DELLE IMPRESE

di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

Articolo pubblicato su “La rivista delle operazioni straordinarie n. 6/2021

Una tipica modalità di incremento del patrimonio netto delle società è rappresentata dall’aumento di capitale sociale. Le ragioni che spingono una società a procedere in tal senso sono le più disparate: vanno dalla necessità di operare un nuovo investimento alla copertura delle perdite pregresse.
In ogni caso, si tratta di un atto straordinario che deve essere deliberato dall’assemblea dei soci, oppure anche dall’organo amministrativo preventivamente delegato ex articolo 2443, cod. civ.
A seconda dello scopo prefissato, è possibile che il capitale sociale venga:
a) aumentato a pagamento: nella specie, si ha un aumento del capitale sociale “reale” che comporta un vero e proprio incremento del patrimonio netto della società, in quanto vengono apportati nuovi conferimenti dai soci o da terzi;
b) aumentato a titolo gratuito: in tal caso, vengono utilizzate riserve già presenti nel patrimonio della società che vengono destinate al capitale sociale, oppure si procede a un aumento del valore nominale delle azioni esistenti.
Con specifico riferimento alla disciplina codicistica, occorre evidenziare che essa varia a seconda che si tratti di società di persone o di capitali.

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SCISSIONE PARZIALE: LE SOCIETÀ BENEFICIARIE RISPONDONO ILLIMITATAMENTE DEI DEBITI FISCALI DELLA SCISSA ANTERIORI ALL'OPERAZIONE?

Di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

Articolo pubblicato su “Accertamento e Contenzioso n. 74/2021

La scissione è un’operazione straordinaria mediante la quale una società, estinguendosi o rimanendo in vita, trasferisce tutto o parte del suo patrimonio a una o più società beneficiarie, preesistenti o di nuova costituzione, attribuendo ai soci della società scissa azioni o quote di partecipazione rappresentative del patrimonio da essi precedentemente detenuto.
Il codice civile non fornisce una definizione di tale operazione, ma dall’articolo 2506 e ss., cod. civ. si evince, analizzando le modalità attraverso le quali la scissione trova compimento, che essa comporti la disaggregazione del patrimonio societario della società scissa, con conseguente ingresso dei suoi soci nella compagine sociale delle società beneficiarie.
L’operazione di scissione può interessare tutte le tipologie di società lucrative e cooperative, ivi comprese le società di persone, a esclusione delle società in liquidazione che hanno già iniziato la distribuzione dell’attivo e degli organismi diversi dalle società, quali le imprese individuali e gli enti non commerciali e pubblici.
È possibile realizzare la scissione totale laddove la società scissa si estingua in seguito al trasferimento dell’intero patrimonio: nella specie, presupposto essenziale è che le beneficiarie siano più di una, altrimenti si rientrerebbe nella fattispecie della fusione. Può aversi poi la scissione parziale qualora la società scissa rimanga in vita e, in tal caso, si procederà alla riduzione del patrimonio netto in misura corrispondente al valore trasferito.
Sotto il profilo fiscale, una delle questioni maggiormente discusse, sia in dottrina sia in giurisprudenza, è rappresentata dalla corretta individuazione del regime di responsabilità per l’adempimento dei debiti fiscali della società scissa anteriori all’operazione di scissione parziale.
Tale vexata quaestio trae origine dall’incerta interpretazione delle disposizioni tributarie contenute nell’articolo 173, D.P.R. 917/1986 (c.d. Tuir), che, a differenza di quelle civilistiche, si limitano a prevedere una responsabilità solidale, senza specificare se questa sia illimitata o limitata al valore del patrimonio netto ricevuto dalla beneficiaria.
Con il presente contributo si intende quindi approfondire tale problematica, analizzando le soluzioni offerte dal più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità, ma solo dopo aver operato una disamina del dato normativo contenuto nel codice civile e nel Tuir.

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GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE INTRODOTTI DALLA LEGGE DI BILANCIO 2021

di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

Articolo pubblicato su “La rivista delle operazioni straordinarie n. 4/2021

Un primo, interessante incentivo, introdotto dalla L. 178/2020 (c.d. Legge di Bilancio 2021), è quello afferente i processi di aggregazione aziendale realizzati attraverso operazioni di fusione, scissione o conferimento d’azienda.
In particolare, l’articolo 1, comma 233, L. 178/2020 ha disposto che, in caso di operazioni di fusione, scissione o conferimento di azienda, deliberate dall’assemblea dei soci, o dal diverso organo competente per legge, tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021, è consentita, rispettivamente, al soggetto risultante dalla fusione o incorporante, al beneficiario e al conferitario, la trasformazione in credito d’imposta delle attività per imposte anticipate (Dta) riferite ai seguenti componenti:
a) perdite fiscali maturate fino al periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di efficacia giuridica dell’operazione e non ancora computate in diminuzione del reddito imponibile ai sensi dell’articolo 84, Tuir alla medesima data;
b) importo del rendimento nozionale eccedente il reddito complessivo netto di cui all’articolo 1, comma 4, D.L. 201/2011, maturato fino al periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di efficacia giuridica dell’operazione e non ancora dedotto né trasformato in credito d’imposta alla medesima data.
In tal modo, le imposte anticipate sulle perdite pregresse e sulle eccedenze di Ace maturate fino al periodo di imposta precedente a quello di efficacia giuridica dell’operazione straordinaria potranno essere trasformate in crediti (anche se non iscritte in bilancio).

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GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE INTRODOTTI DALLA LEGGE DI BILANCIO 2021

di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

Articolo pubblicato su “La rivista delle operazioni straordinarie n. 4/2021

Un primo, interessante incentivo, introdotto dalla L. 178/2020 (c.d. Legge di Bilancio 2021), è quello afferente i processi di aggregazione aziendale realizzati attraverso operazioni di fusione, scissione o conferimento d’azienda.
In particolare, l’articolo 1, comma 233, L. 178/2020 ha disposto che, in caso di operazioni di fusione, scissione o conferimento di azienda, deliberate dall’assemblea dei soci, o dal diverso organo competente per legge, tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021, è consentita, rispettivamente, al soggetto risultante dalla fusione o incorporante, al beneficiario e al conferitario, la trasformazione in credito d’imposta delle attività per imposte anticipate (Dta) riferite ai seguenti componenti:
a) perdite fiscali maturate fino al periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di efficacia giuridica dell’operazione e non ancora computate in diminuzione del reddito imponibile ai sensi dell’articolo 84, Tuir alla medesima data;
b) importo del rendimento nozionale eccedente il reddito complessivo netto di cui all’articolo 1, comma 4, D.L. 201/2011, maturato fino al periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di efficacia giuridica dell’operazione e non ancora dedotto né trasformato in credito d’imposta alla medesima data.
In tal modo, le imposte anticipate sulle perdite pregresse e sulle eccedenze di Ace maturate fino al periodo di imposta precedente a quello di efficacia giuridica dell’operazione straordinaria potranno essere trasformate in crediti (anche se non iscritte in bilancio).

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VALUTAZIONE ANTIABUSO DELL'OPERAZIONE DI CESSIONE DI PARTECIPAZIONI PREVIAMENTE RIVALUTATE A FAVORE DI UNA SOCIETÀ SOCIA DELLA CEDUTA

di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

Articolo pubblicato su “La rivista delle operazioni straordinarie n. 3/2021

Il caso portato all’attenzione dell’Agenzia delle entrate riguarda la società Alfa S.r.l., la quale svolge attività di gestione di partecipazioni e si colloca a monte di una catena partecipativa, a valle della quale si trova la società quotata Delta S.p.A.
I due fratelli istanti sono entrambi detentori di una quota del 20% nella società Alfa S.r.l. ed il restante capitale sociale è partecipato per il 9% dalla società Beta S.r.l. e per il 51% dalla società Gamma S.r.l.
In particolare, quest’ultima società, che appartiene ad una famiglia diversa da quella riconducibile agli istanti, controlla Alfa S.r.l., la quale, a sua volta, controlla al 79,63% la società Epsilon S.r.l., mentre il restante 20,37% appartiene a Zeta S.r.l.
I due fratelli istanti intendono cedere le proprie quote detenute in Alfa S.r.l. alla società Beta S.r.l., che è di proprietà per il 66% del padre e per il 34% della madre. Il padre, oltre ad essere amministratore unico di Beta S.r.l., è anche amministratore delegato di Delta S.p.A.
Gli istanti evidenziano che, a seguito della riorganizzazione societaria, Alfa S.r.l. sarà detenuta al 51% da Gamma S.r.l. e al 49% da Beta S.r.l.

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APPLICABILITÀ DELLA “VALUTAZIONE AUTOMATICA” AL VALORE DICHIARATO, IN SEDE DI DONAZIONE DI QUOTA DI SOCIETÀ SEMPLICE, CON RIGUARDO AGLI IMMOBILI

di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

Articolo pubblicato su “Patrimoni, finanza e internazionalizzazione n. 31/2021

Con la risposta a interpello n. 5/2021, l’Agenzia delle entrate ha affrontato la vexata quaestio concernente le regole da applicare per la determinazione del valore degli immobili oggetto di successione o donazione, in mancanza di bilancio o inventario, da parte delle società semplici. È stato chiarito che il valore degli immobili detenuti da una società semplice può essere dichiarato ai fini delle imposte sulle successioni e donazioni mediante il ricorso alla c.d. “valutazione automatica” prevista dall’articolo 34, comma 5, D.Lgs. 346/1990, qualora la quota della società non possa essere valutata in base al suo ultimo inventario.

In materia di imposta sulle successioni e donazioni, l’articolo 34, D.Lgs. 346/1990 stabilisce che l’ufficio del registro, se ritiene che la dichiarazione della successione, o la dichiarazione sostitutiva o integrativa, sia incompleta o infedele, provvede con lo stesso atto alla rettifica e alla liquidazione della maggiore imposta, con gli interessi dalla data di notificazione della liquidazione dell’imposta principale.
In particolare, l’avviso di rettifica e liquidazione della maggiore imposta deve contenere: la descrizione dei beni o diritti non dichiarati, compresi quelli alienati dal defunto negli ultimi 6 mesi, con l’indicazione del valore attribuito a ciascuno di essi o del maggior valore attribuito a ciascuno dei beni o diritti dichiarati; l’indicazione delle donazioni anteriori non dichiarate e del relativo valore, o del maggior valore attribuito a quelle dichiarate; l’indicazione dei criteri seguiti nella determinazione dei valori a norma degli articoli da 14 a 19, 8, comma 4, e 10, D.Lgs. 346/1990; l’indicazione delle passività e degli oneri ritenuti in tutto o in parte inesistenti, con la specificazione degli elementi di prova contraria alle attestazioni e agli altri documenti prodotti dal dichiarante; l’indicazione delle aliquote applicate e del calcolo della maggiore imposta.

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