PROCESSO TRIBUTARIO: CONCILIAZIONE ANCHE SU PROPOSTA DEL GIUDICE

di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

La legge di riforma del processo tributario ha modificato l’istituto della conciliazione, attualmente disciplinato dagli articoli 48 e 48-bis D.Lgs. 546/1992, con l’intento di allargare il novero dei soggetti abilitati alla presentazione di tale istanza (in udienza o fuori udienza).

In particolare l’articolo 4, comma 1, lettera g), D.L. 130/2022 ha introdotto, dopo il citato articolo 48-bis, una nuova disposizione, l’articolo 48-bis.1, la cui rubrica “Conciliazione proposta dalla corte di giustizia tributaria” rende subito evidente come l’istituto, ora, possa essere attivato anche dallo stesso giudice tributario.

La disposizione citata, infatti, stabilisce che per le controversie soggette a reclamo ai sensi dell’articolo 17-bis D.Lgs. 546/1992, la Corte di Giustizia tributaria, ove possibile, può formulare alle parti una proposta conciliativa, avuto riguardo all’oggetto del giudizio e all’esistenza di questioni di facile e pronta soluzione.

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PROCESSO TRIBUTARIO: DAL 1° SETTEMBRE 2023 PARTE LA “GIUSTIZIA DIGITALE”

di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

La legge di riforma del processo tributario ha modificato l’articolo 16 D.L. 119/2018, rubricato “Giustizia tributaria digitale”, al fine di favorire la completa digitalizzazione del processo tributario consentendo la celebrazione delle udienze, innanzi alle Corti di giustizia tributaria, anche mediante collegamento audiovisivo.

Innanzitutto occorre sottolineare che le nuove disposizioni, così come espressamente previsto dal comma 4-bis dell’articolo 4 D.L. 130/2022, troveranno applicazione ai giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, con ricorso notificato dall’1 settembre 2023.

Ciò detto, passiamo ad analizzare cosa prevede la novella normativa. L’articolo 4, comma 4, D.L. 130/2022 ha sostituito il comma 4 dell’articolo 16 citato, prevedendo che nel processo tributario, la partecipazione alle udienze di cui agli articoli 33 e 34 D.Lgs. 546/1992, da parte dei contribuenti e dei loro difensori ...

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SOSPENSIONE DELL’ATTO IMPUGNATO: ESONERO DALLA GARANZIA CON BOLLINO ISA

di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

La legge di riforma del processo tributario è intervenuta anche in materia di effetti premiali in favore dei soggetti a cui si applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale (cd. ISA), prevedendo all’articolo 2 L. 130/2022 la modifica dell’istituto della tutela cautelare di cui all’articolo 47 D.Lgs. 546/1992.

Innanzitutto è opportuno rammentare che l’articolo 9-bis D.L. 50/2017 ha istituito gli indici sintetici di affidabilità fiscale per gli esercenti attività di impresa, arti o professioni, con l’intento di favorire l’emersione spontanea delle basi imponibili e di stimolare l’assolvimento degli obblighi tributari da parte dei contribuenti, nonché il rafforzamento della collaborazione tra questi e l’amministrazione finanziaria, anche con l’utilizzo di forme di comunicazione preventiva rispetto alle scadenze fiscali.

Al comma 2 della disposizione citata è testualmente previsto che gli indici, elaborati con una metodologia basata su analisi di dati e informazioni relativi a più periodi d’imposta, rappresentano la sintesi di indicatori elementari tesi a verificare la normalità e coerenza della gestione aziendale o professionale ...

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SOSPENSIONE DELL’ATTO IMPUGNATO: ESONERO DALLA GARANZIA CON BOLLINO ISA

di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

La legge di riforma del processo tributario è intervenuta anche in materia di effetti premiali in favore dei soggetti a cui si applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale (cd. ISA), prevedendo all’articolo 2 L. 130/2022 la modifica dell’istituto della tutela cautelare di cui all’articolo 47 D.Lgs. 546/1992.

Innanzitutto è opportuno rammentare che l’articolo 9-bis D.L. 50/2017 ha istituito gli indici sintetici di affidabilità fiscale per gli esercenti attività di impresa, arti o professioni, con l’intento di favorire l’emersione spontanea delle basi imponibili e di stimolare l’assolvimento degli obblighi tributari da parte dei contribuenti, nonché il rafforzamento della collaborazione tra questi e l’amministrazione finanziaria, anche con l’utilizzo di forme di comunicazione preventiva rispetto alle scadenze fiscali.

Al comma 2 della disposizione citata è testualmente previsto che gli indici, elaborati con una metodologia basata su analisi di dati e informazioni relativi a più periodi d’imposta, rappresentano la sintesi di indicatori elementari tesi a verificare la normalità e coerenza della gestione aziendale o professionale ...

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LITI PENDENTI IN CASSAZIONE: MODALITÀ E TERMINI PER LA “NUOVA” DEFINIZIONE AGEVOLATA

di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

La legge di riforma del processo tributario ha introdotto una specifica disposizione concernente la definizione agevolata delle controversie pendenti innanzi alla Corte di Cassazione.

In particolare, secondo quanto previsto dall’articolo 5 L. 130/2022, il soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio o che a questo è subentrato o che ne ha la legittimazione, ha la possibilità di definire le controversie tributarie pendenti in sede di legittimità.

La finalità perseguita dalla norma citata è quella di ridurre il numero dei giudizi in attesa di essere decisi dalla Corte di Cassazione e, quindi, di smaltire l’arretrato.

È previsto che la definizione possa intervenire secondo differenti percentuali di pagamento: previo pagamento di un importo pari al 5 per cento del valore della controversia, qualora tale valore non sia superiore a 100.000 euro e l’Agenzia delle entrate sia risultata integralmente soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio; previo pagamento di un importo pari al 20 per cento del valore della controversia, qualora tale valore non sia superiore a 50.000 euro e l’Agenzia delle entrate sia risultata soccombente in tutto o in parte in uno dei gradi di merito.

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