L'AZIONE DI RIDUZIONE PER I CREDITORI DEI LEGITTIMARI PRETERMESSI
Di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners
È ammissibile l’esercizio in via surrogatoria dell’azione di riduzione delle disposizioni testamentarie lesive della quota di legittima da parte dei creditori dei legittimari totalmente pretermessi che siano rimasti inerti.
Chi fa testamento vanta il diritto di disporre liberamente del proprio patrimonio. Tuttavia, egli non può spingersi sino a ledere le posizioni dei parenti più stretti (legittimari), in quanto ad essi, per legge, spetta in ogni caso una quota dell’eredità o una parte dei beni ereditari. Laddove accada ciò, il legittimario leso o totalmente pretermesso dalle disposizioni testamentarie del defunto, può esercitare l’azione di riduzione allo scopo di reintegrare la quota di legittima a egli spettante.
Una problematica assai interessante si pone nel caso in cui il legittimario totalmente pretermesso, in quanto debitore nei confronti di un qualche soggetto, rimanga inerte e non manifesti alcuna volontà in ordine alle disposizioni testamentarie lesive dei suoi diritti, così impedendo, di fatto, al suo creditore di soddisfarsi su quanto egli avrebbe diritto a ricevere.
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AFFITTO DI AZIENDA ED EMERGENZA CORONAVIRUS: LA DEBENZA DEL CANONE E LE POSSIBILI AZIONI DA INTRAPRENDERE
Di Angelo Ginex, Avvocato e Ph.D. in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners
Articolo pubblicato su “La rivista delle operazioni straordinarie n. 11/2020”
L’emergenza sanitaria provocata dalla diffusione dell’ormai tristemente celebre “Covid-19” rappresenta una situazione senza precedenti, affrontata dal nostro Legislatore mediante gli strumenti normativi della decretazione d’urgenza.
Le misure di contenimento, la paralisi delle attività economiche e il consequenziale congelamento dei flussi di cassa delle imprese hanno provocato molteplici questioni di natura giuridica, connesse spesso alla impossibilità di far fronte alle obbligazioni contratte prima dell’avvento della pandemia.
Il presente elaborato si è posto l’obiettivo di analizzare la sorte dei contratti di affitto d’azienda, evidenziando tre profili di particolare interesse.
In primo luogo, occorre domandarsi se i canoni previsti dal contratto di affitto d’azienda risultino ugualmente dovuti, stante l’impossibilità sopravvenuta sia di poter usufruire del bene concesso in godimento, sia di poter procedere regolarmente al loro pagamento.
In secondo luogo, è necessario valutare l’eventuale sussistenza di un diritto alla rinegoziazione del contratto, in ossequio ai canoni di buona fede e correttezza, assurti a principi generali dell’ordinamento giuridico (articolo 2 Cost.).
In ultima analisi, è d’uopo riflettere sul regime della responsabilità da inadempimento ex articoli 1218 e 1223 cod.civ. in relazione al mancato pagamento dei citati canoni, soprattutto in virtù di quanto disposto specificatamente dal Legislatore mediante l’articolo 3, comma 6-bis, D.L. 6/2020.
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I LIMITI DELLA COMPENSAZIONE LEGALE IN CASO DI CONTESTAZIONE DEL CREDITO
Di Angelo Ginex, Avvocato e Ph.D. in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners
Articolo pubblicato su “Accertamento e Contenzioso n. 67/2020”
L’istituto della compensazione rappresenta indubbiamente un importante strumento a disposizione delle imprese, poiché consente di ottimizzare la gestione della liquidità attraverso la monetizzazione dei crediti tributari da esse vantati.
In via generale, la possibilità di fare ricorso alla compensazione, intesa quale istituto che permette all’Amministrazione finanziaria e al contribuente, che siano contestualmente creditore e debitore l’uno dell’altro in forza di distinti rapporti giuridici, di estinguere le rispettive obbligazioni, è contemplata dall’articolo 8, comma 1, L. 212/2000.
Tale disposizione, che opera un rinvio alla comune disciplina del codice civile, ha carattere generale e valore immediatamente precettivo, essendo finalizzata a legittimare la compensazione in tutte quelle ipotesi che non abbiano già ricevuto una specifica regolamentazione. È verosimile infatti che il legislatore abbia introdotto la previsione in parola al fine di consentire l’esercizio di tale facoltà anche per tutta una serie di fattispecie non espressamente previste dalla legge.
Occorre però precisare che la norma citata, nel prevedere in via generale l’estinzione dell’obbligazione tributaria per compensazione, al successivo comma 8 del medesimo articolo 8 ha lasciato ferme, in via transitoria, le disposizioni vigenti in materia, demandando ad appositi regolamenti (ad oggi non ancora emanati) l’estensione di tale istituto ai tributi per i quali non è contemplato.
Conseguentemente, deve ritenersi che in materia tributaria, la compensazione è ammessa, in deroga alle comuni disposizioni civilistiche, soltanto nei casi espressamente previsti, non potendo derogarsi al principio secondo cui ogni operazione di versamento, riscossione e rimborso è regolata da specifiche e inderogabili norme di legge.
Ed infatti, nella giurisprudenza di legittimità, si rinviene il costante confinamento dell’istituto della compensazione entro i limiti angusti della sua espressa previsione e regolamentazione, così come recentemente avvenuto con la sentenza n. 16463 del 31.07.2020, laddove la Corte di Cassazione si è spinta oltre, individuandone un limite nell’ipotesi in cui si abbia contestazione del credito, ovvero debba ancora essere accertato o riconosciuto.
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I LIMITI DELLA COMPENSAZIONE LEGALE IN CASO DI CONTESTAZIONE DEL CREDITO
Di Angelo Ginex, Avvocato e Ph.D. in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners
Articolo pubblicato su “Accertamento e Contenzioso n. 67/2020”
L’istituto della compensazione rappresenta indubbiamente un importante strumento a disposizione delle imprese, poiché consente di ottimizzare la gestione della liquidità attraverso la monetizzazione dei crediti tributari da esse vantati.
In via generale, la possibilità di fare ricorso alla compensazione, intesa quale istituto che permette all’Amministrazione finanziaria e al contribuente, che siano contestualmente creditore e debitore l’uno dell’altro in forza di distinti rapporti giuridici, di estinguere le rispettive obbligazioni, è contemplata dall’articolo 8, comma 1, L. 212/2000.
Tale disposizione, che opera un rinvio alla comune disciplina del codice civile, ha carattere generale e valore immediatamente precettivo, essendo finalizzata a legittimare la compensazione in tutte quelle ipotesi che non abbiano già ricevuto una specifica regolamentazione. È verosimile infatti che il legislatore abbia introdotto la previsione in parola al fine di consentire l’esercizio di tale facoltà anche per tutta una serie di fattispecie non espressamente previste dalla legge.
Occorre però precisare che la norma citata, nel prevedere in via generale l’estinzione dell’obbligazione tributaria per compensazione, al successivo comma 8 del medesimo articolo 8 ha lasciato ferme, in via transitoria, le disposizioni vigenti in materia, demandando ad appositi regolamenti (ad oggi non ancora emanati) l’estensione di tale istituto ai tributi per i quali non è contemplato.
Conseguentemente, deve ritenersi che in materia tributaria, la compensazione è ammessa, in deroga alle comuni disposizioni civilistiche, soltanto nei casi espressamente previsti, non potendo derogarsi al principio secondo cui ogni operazione di versamento, riscossione e rimborso è regolata da specifiche e inderogabili norme di legge.
Ed infatti, nella giurisprudenza di legittimità, si rinviene il costante confinamento dell’istituto della compensazione entro i limiti angusti della sua espressa previsione e regolamentazione, così come recentemente avvenuto con la sentenza n. 16463 del 31.07.2020, laddove la Corte di Cassazione si è spinta oltre, individuandone un limite nell’ipotesi in cui si abbia contestazione del credito, ovvero debba ancora essere accertato o riconosciuto.
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PROCESSO TRIBUTARIO: LE REGOLE TECNICO-OPERATIVE PER LO SVOLGIMENTO DELL'UDIENZA DA REMOTO
Di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners
Come noto, l’articolo 27 D.L. 137/2020 (cd. Decreto Ristori), al fine di fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19, ha introdotto disposizioni riguardanti lo svolgimento delle udienze, anche da remoto, nel processo tributario.
Più precisamente, tale disposizione ha previsto che le controversie tributarie fissate per la trattazione in pubblica udienza passano in decisione sulla base degli atti, a meno che almeno una delle parti non insista per la discussione, con apposita istanza da notificare alle altre parti costituite e da depositare almeno due giorni liberi prima della data fissata per la trattazione.
In tal caso, lo svolgimento delle udienze potrà avvenire con modalità telematiche, previa autorizzazione del presidente della Commissione tributaria provinciale o regionale mediante decreto motivato da comunicarsi almeno cinque giorni prima della data fissata per un’udienza pubblica o una camera di consiglio.
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LICEITÀ E MERITEVOLEZZA DELLA RIQUALIFICAZIONE DELLA DONAZIONE IN PATTO DI FAMIGLIA
Di Angelo Ginex, Avvocato e Ph.D. in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners
Articolo pubblicato su "Patrimoni, finanza e internazionalizzazione n. 29/2020"
La donazione di aziende e partecipazioni sociali porta con sé tutte le problematiche derivanti dalla particolare causa che muove tale negozio giuridico.
Basti pensare all’obbligo di collazione di cui all’articolo 737 cod.civ. e all’azione di riduzione ex articolo 555 cod.civ., cui il donatario è esposto a seguito dell’apertura della successione mortis causa; oppure, si consideri l’azione di restituzione prevista dall’articolo 563 cod.civ. nei confronti del terzo avente causa, cui sia stata trasferita una partecipazione sociale dal donatario.
Tali ostacoli non si rinvengono invece nell’ipotesi in cui il trasferimento di aziende e partecipazioni sociali avvenga nell’ambito di un patto di famiglia.
Di qui, pertanto, la volontà di saggiare nel presente scritto la liceità e la meritevolezza del contratto di "riqualificazione" della donazione di aziende e di partecipazioni sociali in patto di famiglia.
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PROCESSO TRIBUTARIO: REBUS UDIENZA TELEMATICA E TRATTAZIONE SCRITTA
Di Angelo Ginex, Avvocato e Ph.D. in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners
Il D.L. 137/2020 (cd. Decreto Ristori), contenente misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19, ha introdotto alcune novità in materia di processo tributario.
Innanzitutto, è d’uopo precisare che tali novità opereranno fino alla cessazione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza nazionale da Covid-19, ove sussistano divieti, limiti, impossibilità di circolazione su tutto o parte del territorio nazionale conseguenti al predetto stato di emergenza ovvero altre situazioni di pericolo per l’incolumità pubblica o dei soggetti a vario titolo interessati nel processo tributario (attualmente fino al 31 gennaio 2021).
L’articolo 27 D.L. 137/2020 dispone che le controversie tributarie fissate per la trattazione in pubblica udienza passano in decisione sulla base degli atti, salvo che almeno una delle parti non insista per la discussione, con apposita istanza da notificare alle altre parti costituite e da depositare almeno due giorni liberi prima della data fissata per la trattazione.
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PROCESSO TRIBUTARIO: REBUS UDIENZA TELEMATICA E TRATTAZIONE SCRITTA
Di Angelo Ginex, Avvocato e Ph.D. in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners
Il D.L. 137/2020 (cd. Decreto Ristori), contenente misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19, ha introdotto alcune novità in materia di processo tributario.
Innanzitutto, è d’uopo precisare che tali novità opereranno fino alla cessazione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza nazionale da Covid-19, ove sussistano divieti, limiti, impossibilità di circolazione su tutto o parte del territorio nazionale conseguenti al predetto stato di emergenza ovvero altre situazioni di pericolo per l’incolumità pubblica o dei soggetti a vario titolo interessati nel processo tributario (attualmente fino al 31 gennaio 2021).
L’articolo 27 D.L. 137/2020 dispone che le controversie tributarie fissate per la trattazione in pubblica udienza passano in decisione sulla base degli atti, salvo che almeno una delle parti non insista per la discussione, con apposita istanza da notificare alle altre parti costituite e da depositare almeno due giorni liberi prima della data fissata per la trattazione.
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