È ILLEGITTIMO L'ATTO DI ACCERTAMENTO NOTIFICATO DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE A MEZZO DI AGENZIE PRIVATE

Di Angelo Ginex, Dottorando di ricerca in Diritto Tributario e Avvocato, Ginex & Partners Studio Legale Tributario

È illegittimo l'atto di accertamento dell'Amministrazione comunale notificato a mezzo di agenzie private di recapito. È questo il principio sancito dalla Commissione Tributaria Regionale della Puglia (sezione staccata di Foggia) con sentenza del 20 ottobre 2016, n. 2463, che si innesta nel solco tracciato dalla Corte di Cassazione con pronunce nn. 7156/2016, 27021/2014 e 2262/2013.

Nella pronuncia in commento, i Giudici di seconde cure hanno affermato tout court che, in tema di notifiche a mezzo posta, il D.Lgs. n. 261 del 1999, pur liberalizzando i servizi postali in attuazione della Direttiva 97/67/CE, all'art. 4, comma 5, ha continuato a riservare in via esclusiva, per esigenze di ordine pubblico, al fornitore del servizio universale (l'ente poste), gli invii raccomandati attinenti alle procedure amministrative e giudiziarie.

Conseguentemente, concludono i giudici pugliesi, in tali procedure, la consegna e la spedizione mediante raccomandata, affidate ad un servizio di posta privata, non sono assistite dalla funzione probatoria che l'art. 1 del citato D.Lgs. n. 261/1999 ricollega alla nozione di "invii raccomandati" e devono, pertanto, considerarsi inesistenti.

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ILLEGITTIMO L'ACCERTAMENTO ANALITCO-INDUTTIVO BASATO SULLE PERCENTUALI DI RICARICO IN CASO DI INSUFFICIENZA O INADEGUATEZZA DEL CAMPIONE

Di Angelo Ginex, Dottorando di ricerca in Diritto Tributario e Avvocato, Ginex & Partners Studio Legale Tributario

Dovendo l'accertamento analitico-induttivo di maggiori ricavi fondarsi su un concorso di indizi gravi, precisi e concordanti, quello che abbia luogo in applicazione di percentuali di ricarico postula l'adozione di un criterio che sia:
a) logicamente coerente e congruo con la natura e le caratteristiche dei beni presi in esame;
b) applicato ad un campione di beni scelti in modo appropriato;
c) fondato su una media aritmetica o ponderale, scelta in base alla composizione del campione di beni.

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NON È DOVUTO L'AGGIO DI RISCOSSIONE DI EQUITALIA PER VIOLAZIONE DELLE NORME UE SUL DIVIETO DI AIUTI DI STATO

Di Angelo Ginex, Dottorando di ricerca in Diritto Tributario e Avvocato, Ginex & Partners Studio Legale TributarioÈ

Non è dovuto l'aggio di riscossione di Equitalia per violazione dell'art. 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea che vieta gli aiuti di Stato. È questo il principio affermato dalla Commissione Tributaria Provinciale di Treviso con sentenza n. 32/1/2016, che consolida il filone giurisprudenziale di merito inaugurato dalla CTP di Torino con ordinanza n. 147/12 e dalla CTP di Latina con ordinanza n. 40/13.

Ciò, sulla base della considerazione per la quale l'aggio di riscossione, che, come noto, costituisce il compenso spettante ad Equitalia per l'attività svolta su incarico e mandato dell'ente impositore, attiene, per l'appunto, al rapporto tra quest'ultimo ed Equitalia. Pertanto, tale compenso non può essere addossato al contribuente, inteso come soggetto estraneo al predetto rapporto.

In definitiva, il suddetto compenso non trova alcuna ragion d'essere e appare preteso in violazione dei principi costituzionali in materia, in quanto gravante senza una giustificazione e senza un collegamento all'attività effettivamente svolta sul contribuente, con la conseguenza che, essendo scollegato da un'effettiva prestazione resa, costituisce, di fatto, un aiuto di Stato nettamente in contrasto con l'art. 107 del TFUE.

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NON È DOVUTO L'AGGIO DI RISCOSSIONE DI EQUITALIA PER VIOLAZIONE DELLE NORME UE SUL DIVIETO DI AIUTI DI STATO

Di Angelo Ginex, Dottorando di ricerca in Diritto Tributario e Avvocato, Ginex & Partners Studio Legale TributarioÈ

Non è dovuto l'aggio di riscossione di Equitalia per violazione dell'art. 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea che vieta gli aiuti di Stato. È questo il principio affermato dalla Commissione Tributaria Provinciale di Treviso con sentenza n. 32/1/2016, che consolida il filone giurisprudenziale di merito inaugurato dalla CTP di Torino con ordinanza n. 147/12 e dalla CTP di Latina con ordinanza n. 40/13.

Ciò, sulla base della considerazione per la quale l'aggio di riscossione, che, come noto, costituisce il compenso spettante ad Equitalia per l'attività svolta su incarico e mandato dell'ente impositore, attiene, per l'appunto, al rapporto tra quest'ultimo ed Equitalia. Pertanto, tale compenso non può essere addossato al contribuente, inteso come soggetto estraneo al predetto rapporto.

In definitiva, il suddetto compenso non trova alcuna ragion d'essere e appare preteso in violazione dei principi costituzionali in materia, in quanto gravante senza una giustificazione e senza un collegamento all'attività effettivamente svolta sul contribuente, con la conseguenza che, essendo scollegato da un'effettiva prestazione resa, costituisce, di fatto, un aiuto di Stato nettamente in contrasto con l'art. 107 del TFUE.

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SENZA RELATA IL PROCEDIMENTO DI NOTIFICAZIONE DELL'AVVISO DI ACCERTAMENTO PARZIALE

Di Angelo Ginex, Dottorando di ricerca in Diritto Tributario e Avvocato, Ginex & Partners Studio Legale Tributario

In tema di notifica di un avviso di accertamento parziale, emesso ai sensi dell'art. 41-bis del D.P.R. 600/1973, trova applicazione l'art. 3, comma 4, D.L. 261/1990, che, derogando all'art. 60 D.P.R. 600/1973, prevede la possibilità per l'Amministrazione finanziaria di notificare tale atto a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, con la conseguenza che non è necessaria la redazione di alcuna relata di notifica. È questo il principio sancito dalla CTR Puglia con sentenza n. 1755/25/2016.

Nella pronuncia in commento i Giudici di seconde cure affermano che il procedimento di notificazione di un avviso di accertamento parziale, emesso ai sensi dell'art. 41-bis del D.P.R. 600/1973, è conforme al paradigma legale anche in caso di notifica a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, senza necessità di alcuna relata di notifica, né sull'originale, né sulla copia dell'atto.

Ciò, sulla base della considerazione per la quale l'art. 3, comma 4, D.L. 261/1990, dispone che "Gli avvisi di accertamento parziale di cui all'art. 41-bis D.P.R. 600/1973, possono essere notificati dall'ufficio delle imposte mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento; la notifica si dà per avvenuta alla data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto dal destinatario ovvero da persona di famiglia o addetto alla casa".

Dunque, la norma citata, che prevede la possibilità per l'Amministrazione finanziaria di notificare l'avviso di accertamento parziale a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, deroga la disposizione normativa recata dall'art. 60 D.P.R. 600/1973 e, conseguentemente, le formalità dalla stessa previste, con la conseguenza che non è necessaria la redazione di alcuna relata di notifica.

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SENZA RELATA IL PROCEDIMENTO DI NOTIFICAZIONE DELL'AVVISO DI ACCERTAMENTO PARZIALE

Di Angelo Ginex, Dottorando di ricerca in Diritto Tributario e Avvocato, Ginex & Partners Studio Legale Tributario

In tema di notifica di un avviso di accertamento parziale, emesso ai sensi dell'art. 41-bis del D.P.R. 600/1973, trova applicazione l'art. 3, comma 4, D.L. 261/1990, che, derogando all'art. 60 D.P.R. 600/1973, prevede la possibilità per l'Amministrazione finanziaria di notificare tale atto a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, con la conseguenza che non è necessaria la redazione di alcuna relata di notifica. È questo il principio sancito dalla CTR Puglia con sentenza n. 1755/25/2016.

Nella pronuncia in commento i Giudici di seconde cure affermano che il procedimento di notificazione di un avviso di accertamento parziale, emesso ai sensi dell'art. 41-bis del D.P.R. 600/1973, è conforme al paradigma legale anche in caso di notifica a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, senza necessità di alcuna relata di notifica, né sull'originale, né sulla copia dell'atto.

Ciò, sulla base della considerazione per la quale l'art. 3, comma 4, D.L. 261/1990, dispone che "Gli avvisi di accertamento parziale di cui all'art. 41-bis D.P.R. 600/1973, possono essere notificati dall'ufficio delle imposte mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento; la notifica si dà per avvenuta alla data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto dal destinatario ovvero da persona di famiglia o addetto alla casa".

Dunque, la norma citata, che prevede la possibilità per l'Amministrazione finanziaria di notificare l'avviso di accertamento parziale a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, deroga la disposizione normativa recata dall'art. 60 D.P.R. 600/1973 e, conseguentemente, le formalità dalla stessa previste, con la conseguenza che non è necessaria la redazione di alcuna relata di notifica.

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COMPRAVENDITA DI TERRENO EDIFICABILE O FABBRICATO DA DEMOLIRE?

Di Angelo Ginex, Dottorando di ricerca in Diritto Tributario e Avvocato, Ginex & Partners Studio Legale Tributario

Laddove l'oggetto del contratto di compravendita sia un complesso di fabbricati e, perciò, un "terreno già edificato", tale entità sostanziale non può essere mutata in un terreno suscettibile di potenzialità edificatoria sulla base di presunzioni derivate da elementi soggettivi, interni alla sfera delle parti contraenti.

Pertanto, resta irrilevante l'elemento della successiva demolizione dell'edificio, che è un passaggio futuro e successivo all'atto notarile di trasferimento. È questo il principio sancito dalla Corte di Cassazione con sentenza del 20 aprile 2016, n. 7853, che si inserisce nel soldo già tracciato dalle sentenze nn. 4150 e 15629 del 2014.

Nella pronuncia in commento, dunque, la Suprema Corte ha chiarito che il contratto di compravendita avente ad oggetto la cessione di un fabbricato, ancorché destinato alla successiva demolizione, non può essere riqualificato da parte dell'Amministrazione finanziaria in una vendita di area edificabile.

In definitiva, secondo i Giudici di Piazza Cavour, a nulla rileva la circostanza che il fabbricato insorga su di un terreno che ha una ulteriore potenzialità edificatoria o che, in base ad intenzioni delle parti non oggettivamente riscontrate, lo stesso sia destinato alla demolizione.

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INUTILIZZABILI IN SEDE PROCESSUALE I DOCUMENTI CONTABILI NON ESIBITI ALL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA

Di Angelo Ginex, Dottorando di ricerca in Diritto Tributario e Avvocato, Ginex & Partners Studio Legale Tributario

Qualora i documenti contabili non vengano esibiti o trasmessi all'Amministrazione finanziaria che li abbia richiesti, non possono poi essere utilizzati dal contribuente in sede processuale. Ciò vale sia per le imposte dirette, sia per quelle indirette come l'IVA. È questo il principio ribadito, ancora una volta, dalla Corte di Cassazione, con sentenza del 9 novembre 2016, n. 22743.

Nel caso di specie, una S.r.l. in fallimento non aveva consegnato la propria documentazione contabile, la quale era stata richiesta dall'Amministrazione finanziaria in sede di accertamento, salvo poi depositarla in sede processuale affinché fosse presa in considerazione in suo favore.

Sul punto, i Giudici di Piazza Cavour hanno osservato che "i documenti prodotti dal contribuente nel giudizio tributario in cui si controverta sulle imposte dirette, dei quali abbia in precedenza rifiutato l'esibizione all'Amministrazione finanziaria, non possono essere presi in considerazione ai fini del decidere, anche in assenza di una eccezione in tal senso dell'Amministrazione resistente".

Ma non solo. La Suprema Corte ha affermato altresì che ad una simile conclusione si debba pervenire anche in materia di IVA, nonostante manchi una previsione specifica: pertanto, anche in questo caso deve essere preclusa l'utilizzabilità probatoria dei documenti "non esibiti o non trasmessi in risposta agli inviti dell'Ufficio".

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INUTILIZZABILI IN SEDE PROCESSUALE I DOCUMENTI CONTABILI NON ESIBITI ALL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA

Di Angelo Ginex, Dottorando di ricerca in Diritto Tributario e Avvocato, Ginex & Partners Studio Legale Tributario

Qualora i documenti contabili non vengano esibiti o trasmessi all'Amministrazione finanziaria che li abbia richiesti, non possono poi essere utilizzati dal contribuente in sede processuale. Ciò vale sia per le imposte dirette, sia per quelle indirette come l'IVA. È questo il principio ribadito, ancora una volta, dalla Corte di Cassazione, con sentenza del 9 novembre 2016, n. 22743.

Nel caso di specie, una S.r.l. in fallimento non aveva consegnato la propria documentazione contabile, la quale era stata richiesta dall'Amministrazione finanziaria in sede di accertamento, salvo poi depositarla in sede processuale affinché fosse presa in considerazione in suo favore.

Sul punto, i Giudici di Piazza Cavour hanno osservato che "i documenti prodotti dal contribuente nel giudizio tributario in cui si controverta sulle imposte dirette, dei quali abbia in precedenza rifiutato l'esibizione all'Amministrazione finanziaria, non possono essere presi in considerazione ai fini del decidere, anche in assenza di una eccezione in tal senso dell'Amministrazione resistente".

Ma non solo. La Suprema Corte ha affermato altresì che ad una simile conclusione si debba pervenire anche in materia di IVA, nonostante manchi una previsione specifica: pertanto, anche in questo caso deve essere preclusa l'utilizzabilità probatoria dei documenti "non esibiti o non trasmessi in risposta agli inviti dell'Ufficio".

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QUANDO È POSSIBILE CHIEDERE IL RIMBORSO DELL'IRAP?

Di Angelo Ginex, Dottorando di ricerca in Diritto Tributario e Avvocato, Ginex & Partners Studio Legale Tributario

Secondo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione (cfr., Cass., sentenza n. 3676/2007), il requisito dell'autonoma organizzazione dell'attività di lavoro autonomo, da cui scaturisce la soggettività passiva dell'Irap, sussiste tutte le volte in cui il contribuente:

- sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell'organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità e interesse;
- impieghi beni strumentali eccedenti, secondo la comune esperienza, il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività anche in assenza di organizzazione;
- oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui (presenza di dipendenti, collaboratori o soggetti esterni con partita Iva che apportino in modo continuativo un contributo nello svolgimento di incombenze tipiche dell'attività).

I medesimi principi sono poi stati estesi anche alle imprese individuali, mentre si considerano sempre soggetti a Irap gli imponibili prodotti dalle società commerciali e dagli enti collettivi per lo svolgimento di attività di lavoro autonomo, come gli studi associati (cfr., Cass., sentenza n. 7291/2016).

Nella tabella che segue indichiamo le più recenti evoluzioni della Cassazione.

Ammontare dei compensi percepiti Cassazione n. 547/2016 e n. 4929/2012

L'ammontare dei compensi percepiti da un lavoratore autonomo è di per sé irrilevante ai fini della soggettività passiva. Pertanto, in mancanza degli altri elementi non si deve versare il tributo.

No Irap
Compensi erogati (con fattura) a soggetti terzi Cassazione n. 20610/2016

Eventuali compensi corrisposti a terzi soggetti non inseriti nella struttura organizzativa e in modo non continuativo non configurano autonoma organizzazione

No Irap
Compensi corrisposti ad altro medico per le sostituzioni Cassazione n. 18730/2016

Il fatto che un medico corrisponda compensi ad un collega che effettui le sostituzioni nel periodo di ferie o di malattia non configura autonoma organizzazione

No Irap
Ammessa la presenza di un dipendente esecutivo Cassazione SS.UU. n. 9451/2016

La presenza di un solo dipendente che svolga funzioni meramente esecutive non configura autonoma organizzazione (tipico caso il medico o l’avvocato con la segretaria)

No Irap
Ingente valore di beni strumentali Cassazione n. 17671/2016

Il valore elevato dei beni strumentali non determina automaticamente l’assoggettamento a Irap, se tali beni risultano indispensabili per lo svolgimento dell’attività

No Irap
Presenza di collaboratore familiare

(caso dubbio)

Cassazione n. 12616/2016, n. 22628/2014, n. 1537/2014, n. 10777/2013

La presenza di collaboratore familiare determina automaticamente l’assoggettamento a Irap

Cassazione n. 17429/2016

La presenza di collaboratore familiare determina l'assoggettamento a Irap solo se le funzioni svolte da detto collaboratore eccedono quelle di un dipendente che svolge funzioni di supporto o meramente esecutive

Da verificare caso per caso
Compensi per cariche di amministratore e sindaco di società Cassazione n. 19327/2016

Ove il professionista appartenga ad uno studio associato ma svolga i predetti incarichi in modo autonomo con propria partita Iva, non risulta dovuta l'Irap con la posizione individuale, ovviamente in assenza degli altri elementi

Cassazione n. 3434/2012

Ove un professionista svolga, con autonoma organizzazione, attività professionali ordinarie e attività relative ad incarichi per consigli di amministrazione e collegi sindacali, può non pagare Irap sui compensi relativi a tali ultime funzioni, solo qualora sia in grado di dimostrare che le medesime sono svolte senza avvalersi dell’apporto della struttura e si possano scorporare rispetto agli altri compensi

Da verificare caso per caso

 

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