RESIDENZA FISCALE PER IL CITTADINO CON LEGAMI PERSONALI O INTERESSI ECONOMICI IN ITALIA

di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

In tema di soggettività fiscale del cittadino italiano residente all’estero, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 2 Tuir e dell’articolo 43 cod.civ., deve considerarsi soggetto passivo il cittadino italiano che, pur risiedendo all’estero, stabilisca in Italia, per la maggior parte del periodo di imposta, il suo domicilio, inteso come la sede principale degli affari e interessi economici nonché delle relazioni personali, come desumibile da elementi presuntivi ed a prescindere dalla sua iscrizione nell’Aire.

È questo il principio di diritto ribadito dalla Corte di Cassazione, con ordinanza n. 8286, depositata ieri 15 marzo, la quale consolida, quindi, l’orientamento in materia (cfr., Cass. Sent. n. 21694/2020Cass. Sent. n. 678/2015).

La vicenda in esame trae origine dalla notifica ad un cittadino italiano, iscritto all’Aire e residente all’estero, di un avviso di accertamento con cui l’Amministrazione finanziaria gli richiedeva maggiori imposte, ritenendolo fiscalmente residente in Italia sulla base degli elementi in esso indicati.

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ACCESO A LOCALE AD USO PROMISCUO SENZA I GRAVI INDIZI DI VIOLAZIONI FISCALI

di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 7768, depositata ieri 10 marzo, è tornata a pronunciarsi in tema di accesso, da parte dei verificatori fiscali, presso un locale del contribuente che, al contempo, è utilizzato sia come sede legale, sia come abitazione privata.

La fattispecie in esame prende le mosse dalla notifica ad una associazione di un avviso di accertamento, con contestuale provvedimento di irrogazione delle sanzioni anche al legale rappresentante della stessa, poiché considerato l’autore delle violazioni contestate.

La Commissione tributaria regionale della Liguria, in accoglimento dell’appello incidentale proposto dall’associazione e dal suo legale rappresentante, annullava l’atto impositivo ritenendo inutilizzabile il materiale probatorio su cui lo stesso era stato fondato, poiché acquisito a seguito di accesso dei verificatori presso l’abitazione del legale rappresentante in violazione dell’articolo 52 D.P.R. 633/1972. E ciò, così come precisato dai giudici liguri, «stante l’insussistenza e/o comunque l’assenza dell’indicazione dei gravi indizi di violazioni fiscali» nell’autorizzazione rilasciata dal Procuratore della Repubblica.

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ACCESO A LOCALE AD USO PROMISCUO SENZA I GRAVI INDIZI DI VIOLAZIONI FISCALI

di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 7768, depositata ieri 10 marzo, è tornata a pronunciarsi in tema di accesso, da parte dei verificatori fiscali, presso un locale del contribuente che, al contempo, è utilizzato sia come sede legale, sia come abitazione privata.

La fattispecie in esame prende le mosse dalla notifica ad una associazione di un avviso di accertamento, con contestuale provvedimento di irrogazione delle sanzioni anche al legale rappresentante della stessa, poiché considerato l’autore delle violazioni contestate.

La Commissione tributaria regionale della Liguria, in accoglimento dell’appello incidentale proposto dall’associazione e dal suo legale rappresentante, annullava l’atto impositivo ritenendo inutilizzabile il materiale probatorio su cui lo stesso era stato fondato, poiché acquisito a seguito di accesso dei verificatori presso l’abitazione del legale rappresentante in violazione dell’articolo 52 D.P.R. 633/1972. E ciò, così come precisato dai giudici liguri, «stante l’insussistenza e/o comunque l’assenza dell’indicazione dei gravi indizi di violazioni fiscali» nell’autorizzazione rilasciata dal Procuratore della Repubblica.

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CONTRIBUTI: L'IMPUGNAZIONE DEL RUOLO PER VIZI DI MERITO VA PROPOSTA CONTRO L’INPS

di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza n. 7514, depositata ieri 8 marzo, hanno sancito importanti principi in tema di opposizione a cartella di pagamento relativa a contributi previdenziali.

La vicenda in esame trae origine dalla proposizione di una “impugnazione al buio”, ovvero di un ricorso con il quale il contribuente assumeva di essere venuto a conoscenza, per mezzo di un estratto di ruolo rilasciato dall’agente della riscossione, di un’iscrizione per crediti previdenziali portati da cartelle di pagamento mai notificate.  In particolare, questi agiva in giudizio nei confronti del solo agente della riscossione e chiedeva di accertare l’infondatezza della pretesa creditoria, essendo mancata la notifica delle cartelle, e comunque l’intervenuta prescrizione della stessa per decorso del termine di prescrizione quinquennale.

Il Tribunale adito, nella contumacia dell’agente della riscossione, dichiarava i crediti inesigibili, in parte perché estinti per prescrizione e in parte per omessa notifica delle cartelle. L’agente della riscossione proponeva appello, lamentando la violazione del contraddittorio in quanto il ricorrente, pur avendo contestato il merito della pretesa contributiva, aveva omesso di chiamare in giudizio il titolare del diritto di credito.

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CONTRIBUTI: L'IMPUGNAZIONE DEL RUOLO PER VIZI DI MERITO VA PROPOSTA CONTRO L’INPS

di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza n. 7514, depositata ieri 8 marzo, hanno sancito importanti principi in tema di opposizione a cartella di pagamento relativa a contributi previdenziali.

La vicenda in esame trae origine dalla proposizione di una “impugnazione al buio”, ovvero di un ricorso con il quale il contribuente assumeva di essere venuto a conoscenza, per mezzo di un estratto di ruolo rilasciato dall’agente della riscossione, di un’iscrizione per crediti previdenziali portati da cartelle di pagamento mai notificate.  In particolare, questi agiva in giudizio nei confronti del solo agente della riscossione e chiedeva di accertare l’infondatezza della pretesa creditoria, essendo mancata la notifica delle cartelle, e comunque l’intervenuta prescrizione della stessa per decorso del termine di prescrizione quinquennale.

Il Tribunale adito, nella contumacia dell’agente della riscossione, dichiarava i crediti inesigibili, in parte perché estinti per prescrizione e in parte per omessa notifica delle cartelle. L’agente della riscossione proponeva appello, lamentando la violazione del contraddittorio in quanto il ricorrente, pur avendo contestato il merito della pretesa contributiva, aveva omesso di chiamare in giudizio il titolare del diritto di credito.

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NO AL SEQUESTRO DEI CONTANTI SENZA SUPERAMENTO DELLA SOGLIA DI PUNIBILITÀ

di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

In tema di reati tributari, è illegittimo il sequestro preventivo, finalizzato alla confisca ex articolo 12-bis D.lgs. 74/2000, della somma in contanti rivenuta nell'autovettura del professionista in seguito a perquisizione, qualora il relativo provvedimento ritenga configurabile il fumus commissi delicti in relazione al reato di omessa presentazione della dichiarazione di cui all’articolo 5 D.Lgs. 74/2000, senza indicare alcun elemento da cui desumere la violazione della soglia di punibilità.

È questo il principio di diritto desumibile dalla sentenza n. 7525, depositata ieri 3 marzo, con la quale la Corte di Cassazione, conformandosi all’orientamento giurisprudenziale in tema di sequestro preventivo e reati tributari, si è pronunciata su una fattispecie del tutto peculiare, quale quella relativa al rinvenimento di una ingente somma in contanti nell’autovettura di un professionista.

La vicenda in esame prende le mosse dalla emissione di un decreto di sequestro, da parte del Giudice delle indagini preliminari (GIP) del Tribunale della Spezia, della somma in contanti di ammontare pari ad euro 77.250,00, trovata nella disponibilità di un professionista indagato, a seguito di perquisizione all’interno della sua autovettura.

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NO AL SEQUESTRO DEI CONTANTI SENZA SUPERAMENTO DELLA SOGLIA DI PUNIBILITÀ

di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

In tema di reati tributari, è illegittimo il sequestro preventivo, finalizzato alla confisca ex articolo 12-bis D.lgs. 74/2000, della somma in contanti rivenuta nell'autovettura del professionista in seguito a perquisizione, qualora il relativo provvedimento ritenga configurabile il fumus commissi delicti in relazione al reato di omessa presentazione della dichiarazione di cui all’articolo 5 D.Lgs. 74/2000, senza indicare alcun elemento da cui desumere la violazione della soglia di punibilità.

È questo il principio di diritto desumibile dalla sentenza n. 7525, depositata ieri 3 marzo, con la quale la Corte di Cassazione, conformandosi all’orientamento giurisprudenziale in tema di sequestro preventivo e reati tributari, si è pronunciata su una fattispecie del tutto peculiare, quale quella relativa al rinvenimento di una ingente somma in contanti nell’autovettura di un professionista.

La vicenda in esame prende le mosse dalla emissione di un decreto di sequestro, da parte del Giudice delle indagini preliminari (GIP) del Tribunale della Spezia, della somma in contanti di ammontare pari ad euro 77.250,00, trovata nella disponibilità di un professionista indagato, a seguito di perquisizione all’interno della sua autovettura.

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NELL'ACCERTAMENTO AL RISTORANTE DI ALTO LIVELLO NON RILEVA LA QUANTITÀ DI MATERIA PRIMA UTILIZZATA

di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

In tema di accertamento analitico-induttivo, può considerarsi attendibile la ricostruzione dei ricavi di un ristorante gourmet fondata sulla stima di un utilizzo di scarse quantità di materie prime per il confezionamento di ogni porzione, in quanto la clientela che ricerca una cucina di alto livello, attribuisce rilevanza non alle quantità di prodotto, ma alla presentazione del piatto e al gusto ricercato della pietanza.

Sono queste le conclusioni desumibili dalla lettura dell’ordinanza n. 6618, depositata ieri 1° marzo, con cui la Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi in tema di accertamento a carico di un ristorante di alto livello (sono note, infatti, le metodologie ricostruttive del c.d. tovagliometro, bottigliometro, ecc.).

La vicenda in esame trae origine dalla notifica ad una S.a.s., esercente l’attività di ristorazione, e ai suoi soci di alcuni avvisi di accertamento, con cui l’Agenzia delle Entrate recuperava a tassazione i maggiori ricavi non dichiarati in relazione ai periodi di imposta 2004 e 2005.

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NO UTILI EXTRA-BILANCIO AL SOCIO NON AMMINISTRATORE

di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

In tema di accertamento, la presunzione di distribuzione ai soci di una società di capitali a ristretta base sociale degli utili extra-bilancio, non opera nei confronti del socio che abbia fornito la prova della sua estraneità alla gestione e conduzione societaria.

È questo il principio di diritto sancito dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 6119, depositata ieri 24 febbraio, la quale consolida il filone giurisprudenziale in materia di accertamento in capo ai soci dei maggiori utili extra-bilancio della società di capitali a ristretta base sociale (cfr., Cass. n. 26248/2010n. 19680/2012n. 8473/2014n. 1932/2016n. 23247/2018n. 27049/2019).

La vicenda in esame trae origine dalla notifica di un avviso di accertamento, relativo al periodo di imposta 2014, con il quale l’Agenzia delle Entrate aveva recuperato a tassazione il maggior reddito del contribuente, derivante dalla partecipazione ad una S.r.l. a ristretta base sociale; detta società, a sua volta, era risultata destinataria di un avviso di accertamento, divenuto poi definitivo in seguito al passaggio in giudicato della sentenza di rigetto del ricorso dalla stessa proposto.

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SOLIDARIETÀ TRIBUTARIA: È OPPONIBILE SOLO LA SENTENZA DEFINITIVA

di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 5691, depositata ieri 22 febbraio, è intervenuta in materia di solidarietà tributaria e giudicato favorevole enunciando, nel medesimo provvedimento, ben due importanti principi di diritto.

La fattispecie oggetto di esame trae origine dalla notifica alla società contribuente di alcuni avvisi di accertamento in qualità di “consolidata”, nonché di una cartella di pagamento successiva a due ulteriori avvisi di accertamento divenuti definitivi per mancata impugnazione, alla stessa indirizzati in qualità di “consolidante”.

Tali atti venivano impugnati dinanzi alla competente commissione tributaria, la quale, con decisione poi confermata in sede di appello, procedeva al loro annullamento rilevando che le pretese e i presupposti dei suddetti avvisi di accertamento fossero i medesimi e che dall’impugnazione dell’avviso da parte della società in qualità di “consolidata” discendesse l’estensione della decisione sul ricorso anche quanto alla cartella di pagamento (rispetto alla quale si riteneva che non fosse decisiva la mancata impugnazione del prodromico avviso).

Avverso tale pronuncia proponeva ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate, lamentando l’erroneità della decisione di appello in quanto l’omessa impugnazione da parte della società quale “consolidante” degli avvisi di accertamento emessi nei suoi confronti, renderebbe legittima l’iscrizione a ruolo delle somme, resesi definitive, poste a fondamento della cartella notificata.

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