CESSIONE DI BARACCA NON RIQUALIFICABILE IN CESSIONE DI TERRENO EDIFICABILE
di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 5174, depositata ieri 17 febbraio, è tornata ad occuparsi di una fattispecie che ricorre spesso nella pratica degli affari immobiliari.
Si tratta della cessione a titolo oneroso, da parte di un soggetto che agisce al di fuori dell’esercizio di attività di impresa o di lavoro autonomo, di un immobile da cui ha conseguito un guadagno, che dall’Agenzia delle Entrate viene considerato plusvalenza tassabile ai sensi dell’articolo 67 Tuir, previa riqualificazione dell’atto di cessione del fabbricato come cessione di terreno edificabile.
Nel caso di specie, il contribuente risultava destinatario di un avviso di accertamento con il quale l’Ufficio contestava l’omessa dichiarazione di una plusvalenza derivante dalla vendita, avvenuta nel periodo di imposta 2005, di un terreno edificabile e sovrastante manufatto/baracca, sito in Cortina d’Ampezzo.
Il contribuente proponeva ricorso dinanzi alla competente commissione tributaria provinciale, la quale, in accoglimento dello stesso, annullava l’atto impugnato. Tale decisione veniva confermata anche all’esito del giudizio di appello, proposto dall’Agenzia delle Entrate, sulla base della considerazione per la quale essa aveva interpretato in modo improprio il citato articolo 67, avendo ritenuto che oggetto di compravendita non fosse il manufatto/baracca, ma piuttosto il terreno edificabile.
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SÌ ALL'AGEVOLAZIONE “PRIMA CASA” SE IL RITARDO È IMPUTABILE AL COMUNE
di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners
La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 4843, depositata ieri 15 febbraio, è tornata a pronunciarsi in tema di benefici fiscali per l’acquisto della cd. prima casa, chiarendo cosa accade nel caso in cui il contribuente, al momento dell’acquisto, non abbia ancora ottenuto il trasferimento della residenza.
Come noto, l’agevolazione per l’acquisto della “prima casa” consente di pagare imposte ridotte sull’atto di acquisto di un’abitazione in presenza di determinate condizioni.
In particolare, chi acquista da un privato (o da un’azienda che vende in esenzione Iva) deve versare un’imposta di registro del 2 per cento, anziché del 9 per cento, sul valore catastale dell’immobile, mentre le imposte ipotecaria e catastale si versano ognuna nella misura fissa di 50 euro. Se, invece, il venditore è un’impresa con vendita soggetta a Iva, l’acquirente dovrà versare l’imposta sul valore aggiunto, calcolata sul prezzo della cessione, pari al 4 per cento anziché al 10 per cento. In questo caso, le imposte di registro, ipotecaria e catastale si pagano nella misura fissa di 200 euro ciascuna.
La fattispecie affrontata con la pronuncia sopra indicata, trae origine dalla notifica ai contribuenti di un avviso di liquidazione delle maggiori imposte di registro, ipotecaria e catastale per (asserita) mancata osservanza dei requisiti necessari a godere dei benefici fiscali per l’acquisto della cd. prima casa.
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NULLO L'ACCERTAMENTO AL SOCIO RECEDUTO MOTIVATO PER RELATIONEM
di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners
In tema di accertamento nei confronti del socio di società a ristretta partecipazione sociale, ove tra l’anno d’imposta sottoposto ad accertamento ed il momento della notificazione alla società dell’atto impositivo il socio sia receduto dalla compagine sociale, è nullo l’avviso di accertamento a lui notificato per i maggiori redditi di capitale presuntivamente distribuiti, quando esso, rinviando per relationem alla motivazione dell’avviso di accertamento indirizzato alla società, manchi dell’allegazione della documentazione citata o della riproduzione dei suoi contenuti essenziali.
È questo il principio di diritto sancito dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 4239, depositata ieri 10 febbraio.
La vicenda in esame trae origine dalla notifica all’ex socio di una S.r.l. di un avviso di accertamento fondato sulla presunzione di distribuzione dei maggiori utili extracontabili, accertati in capo alla ridetta società a ristretta partecipazione sociale, con atto impositivo resosi definitivo per mancata impugnazione.
Il contribuente impugnava l’avviso di accertamento dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Milano, rilevando l’intervenuto recesso dalla compagine sociale in epoca anteriore alla notifica dell’atto impositivo alla società, e contestando la mancata allegazione dello stesso all’accertamento a lui indirizzato.
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LO SCUDO FISCALE NON IMPEDISCE L'ACCERTAMENTO SINTETICO
di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners
L’adesione allo scudo fiscale non preclude, per il periodo anteriore al rimpatrio e alla regolarizzazione, l’attività di accertamento tributario di tipo sintetico, essendo evidente che le somme occultate all’estero non possono essere le medesime utilizzate per sostenere le spese oggetto di contestazione, in quanto l’impiego di capitali e l’accantonamento degli stessi sono concetti e attività tra loro logicamente antitetici.
È questo il principio sancito dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 3862, depositata ieri 8 febbraio, la quale consolida il filone giurisprudenziale in tema di capitali scudati e mancato effetto preclusivo del generale potere di accertamento.
La fattispecie in esame prende le mosse dalla notifica di un avviso di accertamento di tipo sintetico ad un contribuente che si era avvalso del c.d. scudo fiscale di cui all’articolo 13-bis, comma 4, D.L. 78/2009.
Questi impugnava l’accertamento dinanzi alla competente commissione tributaria provinciale, eccependo l’illegittimità dell’atto dal momento che – a suo dire – sulle medesime annualità risultava preclusa l’attività di accertamento per effetto dell’articolo 14, comma 1, lett. a), D.L. 350/2001. Il ricorso veniva rigettato e la decisione di primo grado, a seguito di gravame, veniva confermata anche all’esito del giudizio di secondo grado.
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DICHIARAZIONE FRAUDOLENTA: NON NECESSARIO L'UTILIZZO DEL FALSO CREDITO IVA
di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners
Ai fini dell’integrazione del reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti di cui all’articolo 2 D.Lgs. 74/2000, non è necessario che alla presentazione della dichiarazione recante l’indicazione di un falso credito Iva (mediante rimborso o compensazione), faccia immediatamente seguito lo sfruttamento economico dello stesso.
Sono queste le conclusioni desumibili dalla sentenza n. 3761 depositata ieri 3 febbraio, con la quale la Corte di Cassazione ha annullato la sentenza impugnata con rinvio per un nuovo giudizio ad altra sezione della competente Corte di appello.
La vicenda in esame trae origine dalla condanna inflitta a carico di due soggetti (uno amministratore di diritto e l’altro socio e amministratore di fatto di una S.r.l.), all’esito del giudizio abbreviato, da parte del G.U.P. del competente Tribunale, per i reati fiscali di cui agli articoli 2 e 8 D.Lgs. 74/2000, avendo indicato nella dichiarazione annuale Iva 2012 un falso credito Iva, relativo ad operazioni oggettivamente inesistenti.
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DICHIARAZIONE FRAUDOLENTA: NON NECESSARIO L'UTILIZZO DEL FALSO CREDITO IVA
di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners
Ai fini dell’integrazione del reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti di cui all’articolo 2 D.Lgs. 74/2000, non è necessario che alla presentazione della dichiarazione recante l’indicazione di un falso credito Iva (mediante rimborso o compensazione), faccia immediatamente seguito lo sfruttamento economico dello stesso.
Sono queste le conclusioni desumibili dalla sentenza n. 3761 depositata ieri 3 febbraio, con la quale la Corte di Cassazione ha annullato la sentenza impugnata con rinvio per un nuovo giudizio ad altra sezione della competente Corte di appello.
La vicenda in esame trae origine dalla condanna inflitta a carico di due soggetti (uno amministratore di diritto e l’altro socio e amministratore di fatto di una S.r.l.), all’esito del giudizio abbreviato, da parte del G.U.P. del competente Tribunale, per i reati fiscali di cui agli articoli 2 e 8 D.Lgs. 74/2000, avendo indicato nella dichiarazione annuale Iva 2012 un falso credito Iva, relativo ad operazioni oggettivamente inesistenti.
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DOPO L'INFRUTTUOSA MESSA IN MORA L'AGENZIA VA CONDANNATA A PAGARE LE SPESE
di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners
In tema di processo tributario, l’amministrazione finanziaria deve essere condannata al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’articolo 15 D.Lgs. 546/1992, qualora proceda alla trasmissione dell’ordine di sgravio delle imposte indebitamente pagate dal contribuente e al relativo rimborso, soltanto dopo la infruttuosa formale messa in mora e conseguente attivazione del giudizio di ottemperanza, sebbene prima del deposito del ricorso stesso.
È questo il principio sancito dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 2963 depositata ieri 1° febbraio, in conformità al consolidato orientamento in materia di condanna al pagamento delle spese processuali (cfr., Cass. Ord. n. 16470/2018; Cass. n. 6279/2012).
La fattispecie in esame trae origine dalla notifica di una cartella di pagamento relativa all’Irap, che veniva annullata dalla Commissione tributaria regionale del Lazio. Il contribuente proponeva giudizio di ottemperanza di tale sentenza, al fine di ottenere il rimborso delle imposte indebitamente versate. Nelle more di tale giudizio, l’Agenzia delle Entrate provvedeva al rimborso, pagando anche i relativi interessi. Così la suddetta CTR dichiarava cessata la materia del contendere e compensava le spese di giudizio.
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NO ALLA CONDANNA PER DICHIARAZIONI AUTOACCUSATORIE RESE ALLA GUARDIA DI FINANZA
di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners
In tema di reati tributari, ove si proceda con rito abbreviato, sono inutilizzabili, ai fini della condanna dell’imputato per il reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti ex articolo 8 D.Lgs. 74/2000, le dichiarazioni autoaccusatorie da questi rese ai militari della Guardia di Finanza nel corso della perquisizione, se già raggiunto da indizi di reità, senza la necessaria spontaneità e assistenza di un difensore.
È questo il principio sancito dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 2250 depositata ieri 20 gennaio, in conformità al consolidato orientamento ormai assestatosi in materia (cfr., Cass. Sent. n. 13917/2017; Cass. Sent. n. 47580/2016; Cass. Sent. n. 44829/2014).
La fattispecie in esame prende le mosse da una verifica fiscale compiuta dalla Guardia di Finanza, in funzione di polizia giudiziaria, nei confronti di un soggetto a carico del quale sussistevano già indizi di commissione del reato di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti di cui all’articolo 8 D.Lgs. 74/2000.
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VALIDA PROVA CONTRARIA GLI ONERI FINANZIARI CORRELATI AL MUTUO IPOTECARIO
di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners
In tema di accertamento del reddito d’impresa, il sostenimento di oneri finanziari correlati alla stipulazione di un contratto di mutuo ipotecario, potendo incidere in maniera più o meno significativa sull’utile di impresa, rappresenta un valido elemento di segno contrario alla presunzione dell’esistenza di maggiori redditi fondata sulla antieconomicità della gestione di impresa, di cui il giudice tributario deve avere debita considerazione.
Sono queste le conclusioni rassegnate dalla Corte di Cassazione, con ordinanza n. 1427 depositata ieri 18 gennaio, la quale consolida il filone giurisprudenziale esistente in tema di onere della prova contraria all’accertamento analitico-induttivo.
La fattispecie in esame trae origine dalla notifica ad una società in nome collettivo, proprietario di un hotel, e ai suoi soci degli avvisi di accertamento, emessi ai sensi dell’articolo 39, comma 1, lett. d), D.P.R. 600/1973, con i quali, in relazione al periodo di imposta 2009, veniva determinato il maggior reddito d’impresa di detta società e, conseguentemente, il maggior reddito di partecipazione dei soci.
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NO ALLA DISAPPLICAZIONE DELLE SANZIONI PER CONDOTTE ANTE SENTENZA HALIFAX
di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners
Le sanzioni amministrative per la violazione del principio generale antielusivo non possono essere oggetto di disapplicazione ai sensi dell’articolo 8 D.Lgs. 546/1992, nemmeno quando le relative condotte sono state poste in essere prima della sentenza Halifax della Corte di Giustizia UE (cfr. CGUE, Causa C-255/02 del 21/02/2006) e della introduzione dell’articolo 10-bis L. 212/2000.
È questo il principio di diritto sancito dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 862 depositata ieri 13 gennaio, la quale interviene su un tema assolutamente nuovo e privo di precedenti giurisprudenziali.
La vicenda in esame prende le mosse dalla notifica di un avviso di accertamento ai fini IVA per l’anno di imposta 2004, con cui l’Agenzia delle entrate, ravvisando una fattispecie di abuso del diritto, disconosceva la detrazione dell’imposta versata su un canone di locazione immobiliare di durata pari a 18 anni, corrisposto e fatturato in unica soluzione per l’intera durata del rapporto a fine dicembre 2004.
La società destinataria di tale atto, proponeva ricorso dinanzi alla competente commissione tributaria provinciale, la quale lo rigettava. Così proponeva appello alla Commissione tributaria regionale del Piemonte, che invece, in accoglimento del gravame, riconosceva la disapplicazione delle sanzioni, stante «l’obiettiva incertezza circa l’interpretazione della norma».
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