di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners
In tema di imposta ipotecaria, l’annotazione del reclamo previsto dall’articolo 113-ter disp. att. cod.civ. a margine della trascrizione con riserva ex articolo 2674-bis cod.civ., consentendo di poter beneficiare, nonostante il rifiuto del conservatore, in via provvisoria, della pubblicità immobiliare della domanda giudiziale e, quindi, delle tutele che dalla stessa conseguono, soddisfa un interesse privato, per cui obbligato al pagamento della relativa imposta ipotecaria è il soggetto stesso che richiede detta annotazione.
È questo il principio di diritto sancito dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 37969 depositata ieri 2 dicembre, che, in mancanza di precedenti sul punto, chiarisce quale sia il soggetto tenuto al pagamento dell’imposta ipotecaria in caso di annotazione del reclamo di cui all’articolo 113-ter disp. att. cod.civ. a margine della trascrizione con riserva.
La vicenda in esame trae origine dalla notifica di un avviso di liquidazione dell’imposta ipotecaria relativa alla domanda di annotazione dell’avvenuta proposizione del reclamo previsto dall’articolo 113-ter disp. att. cod.civ., avverso una nota di trascrizione con riserva, richiesta ai sensi dell’articolo 2674-bis cod.civ., in riferimento ad un atto di citazione.
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