I CORRISPETTIVI RELATIVI A SAL ACCETTATI SONO RICAVI PER L’APPALTATORE
di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners
Con l’accettazione definitiva degli stati di avanzamento dei lavori nel contratto di appalto, i corrispettivi liquidati a titolo definitivo costituiscono corrispettivi maturati per l’appaltatore e, quindi, ricavi, mentre, invece, i corrispettivi liquidati provvisoriamente, in quanto relativi a stati di avanzamento dei lavori non ancora accettati in via definitiva, vanno considerati acconti e confluiscono pertanto nel reddito di esercizio nella fase di valutazione delle rimanenze.
È questo il principio sancito dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 35196, depositata ieri 18 novembre.
Il caso sottoposto all’attenzione dei giudici di vertice trae origine dalla notifica ad una s.p.a. di tre avvisi di accertamento con i quali l’Agenzia delle Entrate contestava l’erronea valutazione delle rimanenze finali delle opere con tempo di esecuzione ultrannuale. Veniva contestata, in particolare, la violazione dell’articolo 98 Tuir per aver adottato il metodo del cost to cost.
Gli avvisi venivano impugnati dinanzi alla competente Commissione tributaria provinciale, la quale accoglieva il ricorso. A seguito di appello dell’Agenzia, la Commissione tributaria regionale della Puglia accoglieva il gravame rilevando, tra le altre cose, che ...
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TERMINE DI DECADENZA DI 8 ANNI PER I SOLI CREDITI INESISTENTI
di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners
In tema di compensazione di crediti fiscali da parte del contribuente, l’applicazione del termine di decadenza di 8 anni, previsto dall’articolo 27, comma 16, D.L. 185/2008, presuppone l’utilizzo non già di un mero credito “non spettante”, bensì di un credito “inesistente”, per tale ultimo dovendo intendersi – anche ai sensi dell’articolo 13, comma 5, terzo periodo, D.Lgs. 471/1997 – il credito in relazione al quale manca, in tutto o in parte, il presupposto costitutivo (il credito che non è, cioè, “reale”) e la cui inesistenza non è riscontrabile mediante i controlli di cui agli articoli 36-bis e 36-ter D.P.R. 600/1973 e all’articolo 54-bis D.P.R. 633/1972.
È questo il principio di diritto sancito dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 34444, depositata ieri 16 novembre.
La fattispecie disaminata dai giudici di vertice trae origine dalla notifica, ad una s.r.l., di un avviso di recupero con cui veniva contestato l’indebito utilizzo in compensazione di un credito IVA maturato nel 2003 e utilizzato negli anni di imposta dal 2004 al 2008. Veniva contestata la circostanza che in alcuni anni la contribuente non aveva compilato il quadro VE e quindi non aveva realizzato operazioni attive, mentre nel 2006 aveva esposto solo operazioni esenti e ne era derivata l’insussistenza del diritto di detrazione e l’inesistenza del credito.
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PVC DISATTESO DAI DOCUMENTI DEL CONTRIBUENTE
di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners
In tema di verifica fiscale, a seconda della natura dei fatti contestati, il processo verbale di constatazione assume un valore diverso, con la conseguenza che, nel caso in cui le ricostruzioni siano di natura meramente valutativa, queste sono liberamente valutabili dai giudici di merito e potranno essere disattese sulla base dei documenti prodotti dal contribuente.
È questo il principio di diritto sancito dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 33306, depositata ieri 11 novembre.
Il caso sottoposto all’attenzione dei giudici di vertice trae origine dalla notifica ad una titolare di farmacia di un avviso di accertamento per Iva, Irap e Ires, con cui era stato rettificato il reddito d’impresa dichiarato all’esito di una verifica fiscale condotta con metodo analitico-induttivo e conclusasi con PVC. Tale atto veniva impugnato dalla contribuente, ma la Commissione tributaria provinciale respingeva il ricorso, e pertanto veniva proposto appello.
La Commissione tributaria regionale della Campania accoglieva il gravame ritenendo che fosse stata fornita la prova documentale delle incongruenze ravvisate dall’Agenzia delle entrate e che, in particolare, le incongruenze riscontrate non erano indicative di evasione fiscale e non giustificavano l’accertamento induttivo, rispetto al quale ben poteva la contribuente provarne l’insussistenza.
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IL SINDACO DELLA SOCIETÀ DI CALCIO CONCORRE NEL REATO DI INDEBITA COMPENSAZIONE
di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners
Nel caso in cui il sindaco di una società esprima parere favorevole all’acquisto di un credito fiscale inesistente, oppure di un compendio aziendale contenente un credito fiscale inesistente, e successivamente tale credito venga utilizzato ai fini di compensazione, questi pone in essere una condotta causalmente rilevante a titolo di concorso ex articolo 110 cod. pen., quantomeno in termini agevolativi e di rafforzamento del proposito criminoso, rispetto alla realizzazione del reato di indebita compensazione di cui all’articolo 10-quater D.Lgs. 74/2000.
È questo il principio di diritto espresso dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 40324, depositata ieri 9 novembre.
Nel caso di specie, il giudice per le indagini preliminari applicava le misure dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria e del divieto di esercitare imprese o uffici direttivi di persone giuridiche e imprese o professioni per la durata di un anno nei confronti del presidente del collegio sindacale di una società di calcio professionistica.
Era emerso, infatti, che egli avesse espresso parere favorevole all’adozione della delibera di acquisto del ramo di azienda di una s.r.l. del quale faceva parte un credito IVA inesistente e che, in seguito all’approvazione di tale delibera, tale credito fosse stato utilizzato ai fini di compensazione Irpef e Irpeg.
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VALIDA LA SOTTOSCRIZIONE DEL PVC DA PARTE DEL PROFESSIONISTA AL DI FUORI DEI LOCALI AZIENDALI
di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners
In tema di accesso nei locali aziendali ai fini IVA, la sottoscrizione del processo verbale da parte del contribuente o da chi lo rappresenta ai fini dell’articolo 52, comma 6, D.P.R. 633/1972, può ben provenire dal professionista incaricato della tenuta delle scritture contabili ed essere da questi apposta sul verbale anche al di fuori dei locali aziendali, in quanto egli è mandatario del contribuente investito di un onere di collaborare con l’Ente verificatore. È questo il principio di diritto sancito dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 31620, depositata ieri 4 novembre.
La fattispecie disaminata dai giudici di vertice trae origine dalla notifica di un avviso di accertamento ai fini IVA, emesso all’esito di un’operazione di verifica presso la sede legale di una s.n.c. In particolare, il relativo processo verbale di constatazione, con cui si rilevava l'omesso versamento e l’infedele presentazione della dichiarazione IVA, veniva sottoscritto dal tenutario delle scritture contabili al di fuori dei locali aziendali.
L’atto impositivo veniva impugnato dinanzi alla competente Commissione tributaria provinciale, la quale accoglieva parzialmente il ricorso; in secondo grado, invece, l’atto veniva integralmente annullato sulla base della considerazione per la quale l’accesso e il pvc (cui l’atto impositivo faceva riferimento in motivazione) non fossero stati ritualmente eseguiti nei confronti di detta società.
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NOTIFICA NULLA SE L'AVVISO DI RICEVIMENTO NON MOTIVA LA TEMPORANEA ASSENZA DEL DESTINATARIO
di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners
In tema di notifica di un atto processuale (come il ricorso in appello) tramite il servizio postale secondo le previsioni della L. 890/1982, qualora l’atto notificando non venga consegnato per temporanea assenza del destinatario, la prova del perfezionamento della procedura notificatoria può essere data dal notificante esclusivamente mediante la produzione giudiziale dell'avviso di ricevimento della raccomandata che comunica l'avvenuto deposito dell'atto notificando presso l'ufficio postale. È questo il principio ribadito dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 30997, depositata ieri 2 novembre.
La fattispecie in esame trae origine dalla notifica di un avviso di accertamento emesso nei confronti di un contribuente, con il quale si accertavano, con metodo sintetico ex articolo 38 D.P.R. 600/1973, maggiori redditi relativi all’anno 2007.
L’atto veniva impugnato presso la competente Commissione tributaria provinciale, la quale accoglieva il ricorso. I giudici di secondo grado, invece, su appello dell’Amministrazione finanziaria, sostenevano che non fosse stata fornita la prova contraria alla determinazione sintetica del reddito, e cioè che la somma utilizzata per l’acquisto di un’autovettura fosse derivata da redditi diversi da quelli posseduti nello stesso periodo d’imposta o da redditi esenti o, comunque, esclusi dalla formazione della base imponibile.
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NOTIFICA NULLA SE L'AVVISO DI RICEVIMENTO NON MOTIVA LA TEMPORANEA ASSENZA DEL DESTINATARIO
di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners
In tema di notifica di un atto processuale (come il ricorso in appello) tramite il servizio postale secondo le previsioni della L. 890/1982, qualora l’atto notificando non venga consegnato per temporanea assenza del destinatario, la prova del perfezionamento della procedura notificatoria può essere data dal notificante esclusivamente mediante la produzione giudiziale dell'avviso di ricevimento della raccomandata che comunica l'avvenuto deposito dell'atto notificando presso l'ufficio postale. È questo il principio ribadito dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 30997, depositata ieri 2 novembre.
La fattispecie in esame trae origine dalla notifica di un avviso di accertamento emesso nei confronti di un contribuente, con il quale si accertavano, con metodo sintetico ex articolo 38 D.P.R. 600/1973, maggiori redditi relativi all’anno 2007.
L’atto veniva impugnato presso la competente Commissione tributaria provinciale, la quale accoglieva il ricorso. I giudici di secondo grado, invece, su appello dell’Amministrazione finanziaria, sostenevano che non fosse stata fornita la prova contraria alla determinazione sintetica del reddito, e cioè che la somma utilizzata per l’acquisto di un’autovettura fosse derivata da redditi diversi da quelli posseduti nello stesso periodo d’imposta o da redditi esenti o, comunque, esclusi dalla formazione della base imponibile.
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LA PERIZIA TECNICA INFICIA LA LEGITTIMITÀ DEL PROVVEDIMENTO DI RICLASSAMENTO PRIVO DI MOTIVAZIONE “CONCRETA”
di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners
Il provvedimento di riclassamento deve essere adeguatamente motivato in ordine agli elementi che hanno inciso sul diverso classamento della singola unità immobiliare, in quanto non può ritenersi sufficiente il mero richiamo agli astratti presupposti normativi che hanno giustificato l’avvio della procedura di riclassamento, né tantomeno il riferimento alla microzona e alle sue caratteristiche come indistintamente individuate: tali caratteristiche generali vanno sempre individuate in concreto con riferimento alla specifica porzione di territorio in cui si inserisce la revisione, individuando gli effettivi interventi urbanistici e le attività realmente incidenti sulla migliore qualità dell’utilizzo degli immobili della zona.
Sono queste le conclusioni rassegnate dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 30060, depositata ieri 26 ottobre 2021.
Il caso sottoposto all’attenzione dei giudici di vertice trae origine dalla notifica ad un contribuente di un avviso di accertamento emesso all’esito del procedimento sulla revisione del classamento delle unità immobiliari site in microzone comunali, con cui veniva rideterminata la classe di merito e della rendita catastale.
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L’INESPERIENZA DEI FIGLI SUBENTRANTI AL PADRE GIUSTIFICA LO SCOSTAMENTO DEI RICAVI AZIENDALI
di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners
Al fine di superare le presunzioni poste dall’Amministrazione finanziaria alla base dell’accertamento basato sugli studi di settore, rappresentano circostanze rilevanti, di cui il giudice di merito deve tener conto in presenza di idonea documentazione, quelle dirette a dimostrare che lo scostamento rispetto ai ricavi dichiarati è dipeso dalla inesperienza dei figli, nuovi titolari, subentrati al defunto padre, fondatore dell’azienda, essendo indubbio che tale evento determina una fase critica nel prosieguo dell’attività, dipendente dalla necessità sia di ricreare rapporti di rinnovata fiducia con interlocutori abituati ad intrattenere rapporti esclusivamente con il predecessore, sia di adottare decisioni su impegni di spesa, i cui tempi di recupero e sostenibilità potrebbero essere erroneamente valutati.
Sono queste le conclusioni che emergono dall’ordinanza n. 29470, depositata ieri 21 ottobre dalla Corte di Cassazione.
Il caso sottoposto all’attenzione dei giudici di vertice trae origine dalla notifica ad una s.r.l. di un avviso di accertamento per IVA ed IRAP, scaturito dalla verifica mediante studi di settore, con conseguente rettifica dei ricavi dichiarati. Tale atto impositivo veniva impugnato dinanzi alla competente Commissione tributaria provinciale, la quale accoglieva parzialmente il ricorso e procedeva alla riduzione degli importi su cui si basava la pretesa fiscale.
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CONFERIMENTO DI RAMO D'AZIENDA: CESSIONE DEL CREDITO IVA SENZA NOTIFICA AL FISCO
di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners
Il conferimento di un’azienda (o di un suo ramo) in una società costituisce una cessione d’azienda, che comporta per legge, salvo patto contrario, la cessione dei crediti relativi al suo esercizio, compresi i crediti d’imposta vantati dal cedente nei confronti dell’erario; sicché, ai fini dell’efficacia nei confronti di quest’ultimo, non occorre procedere alla notifica ai sensi dell’articolo 69 R.D. 2440/1923, discendendo i relativi effetti dall’adempimento delle formalità pubblicitarie presso il registro delle imprese, secondo quanto disposto in via generale dall’articolo 2559 cod.civ.
È questo l’interessante principio di diritto sancito dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 28787 depositata ieri 19 ottobre.
La vicenda in esame trae origine da un controllo automatizzato ex articolo 36-bis D.P.R. 600/1973 della dichiarazione presentata da Alfa s.r.l., all’esito del quale veniva notificata alla società una cartella di pagamento per carenti versamenti IVA.
La contribuente proponeva ricorso dinanzi alla competente Commissione tributaria provinciale, che, in accoglimento dello stesso, procedeva all’annullamento dell’atto impugnato. A seguito di appello dell’Agenzia delle entrate, la Commissione tributaria regionale della Lombardia confermava la decisione di primo grado, evidenziando l’infondatezza della pretesa fiscale.
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