di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners
In tema di accertamento induttivo del reddito di impresa, la presunzione sull’esistenza di ricavi non contabilizzati in presenza di un saldo negativo di cassa, può essere superata dal contribuente producendo la documentazione comprovante l’erronea contabilizzazione di detto saldo, pur nella inesattezza del metodo di registrazione contabile.
È questo il principio ribadito dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 39053, depositata ieri 9 dicembre.
Il caso sottoposto all’attenzione dei giudici di vertice trae origine dalla notifica al titolare di una impresa individuale di un avviso di accertamento per Irpef, Irap ed IVA.
L’atto veniva impugnato dinanzi alla competente Commissione tributaria provinciale, la quale rigettava il ricorso. La Commissione tributaria regionale della Lombardia, tuttavia, ribaltava l’esito del giudizio di primo grado, statuendo che il contribuente avesse provato un’erronea contabilizzazione dei saldi di cassa, peraltro verificatasi soltanto in due mensilità dell’anno oggetto di accertamento.
L’Agenzia delle Entrate proponeva quindi ricorso in Cassazione lamentando la violazione dell’articolo 2697 cod. civ., dell’articolo 32, comma 1, lett. d), D.P.R. 600/1973 e dell’articolo 85 Tuir, per avere, i giudici di appello, ritenuto erroneamente che il contribuente avesse provato l’inesistenza di un saldo negativo, pur nell’inesattezza del metodo di registrazione contabile.
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