TRUST ESTERO DISCREZIONALE: NOVITÀ SUL MONITORAGGIO FISCALE
di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners
Con la risposta a interpello n. 693/2021, l'Agenzia delle entrate ha rimescolato le carte in materia di obblighi di monitoraggio fiscale in caso di trust estero discrezionale, escludendo altresì i benefici dell'amministrazione fiduciaria della posizione beneficiaria di detto trust.
La risposta all'interpello n. 693 dell'8 ottobre 2021, riprendendo quanto già espresso nella bozza in consultazione della cosiddetta “circolare sul trust” dell'11 agosto, ha fornito alcuni importanti chiarimenti in tema di monitoraggio fiscale e amministrazione fiduciaria della posizione beneficiaria, in ipotesi di trust estero discrezionale.
Come noto, il D.l. 28 giugno 1990, n. 167, recante la disciplina sul “monitoraggio fiscale”, individua gli adempimenti a carico dei contribuenti che detengono investimenti all'estero ovvero attività estere di natura finanziaria, prevedendone altresì i casi di esonero.
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NO ALLA CONDANNA PER DICHIARAZIONI AUTOACCUSATORIE RESE ALLA GUARDIA DI FINANZA
di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners
In tema di reati tributari, ove si proceda con rito abbreviato, sono inutilizzabili, ai fini della condanna dell’imputato per il reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti ex articolo 8 D.Lgs. 74/2000, le dichiarazioni autoaccusatorie da questi rese ai militari della Guardia di Finanza nel corso della perquisizione, se già raggiunto da indizi di reità, senza la necessaria spontaneità e assistenza di un difensore.
È questo il principio sancito dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 2250 depositata ieri 20 gennaio, in conformità al consolidato orientamento ormai assestatosi in materia (cfr., Cass. Sent. n. 13917/2017; Cass. Sent. n. 47580/2016; Cass. Sent. n. 44829/2014).
La fattispecie in esame prende le mosse da una verifica fiscale compiuta dalla Guardia di Finanza, in funzione di polizia giudiziaria, nei confronti di un soggetto a carico del quale sussistevano già indizi di commissione del reato di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti di cui all’articolo 8 D.Lgs. 74/2000.
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VALIDA PROVA CONTRARIA GLI ONERI FINANZIARI CORRELATI AL MUTUO IPOTECARIO
di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners
In tema di accertamento del reddito d’impresa, il sostenimento di oneri finanziari correlati alla stipulazione di un contratto di mutuo ipotecario, potendo incidere in maniera più o meno significativa sull’utile di impresa, rappresenta un valido elemento di segno contrario alla presunzione dell’esistenza di maggiori redditi fondata sulla antieconomicità della gestione di impresa, di cui il giudice tributario deve avere debita considerazione.
Sono queste le conclusioni rassegnate dalla Corte di Cassazione, con ordinanza n. 1427 depositata ieri 18 gennaio, la quale consolida il filone giurisprudenziale esistente in tema di onere della prova contraria all’accertamento analitico-induttivo.
La fattispecie in esame trae origine dalla notifica ad una società in nome collettivo, proprietario di un hotel, e ai suoi soci degli avvisi di accertamento, emessi ai sensi dell’articolo 39, comma 1, lett. d), D.P.R. 600/1973, con i quali, in relazione al periodo di imposta 2009, veniva determinato il maggior reddito d’impresa di detta società e, conseguentemente, il maggior reddito di partecipazione dei soci.
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NO ALLA DISAPPLICAZIONE DELLE SANZIONI PER CONDOTTE ANTE SENTENZA HALIFAX
di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners
Le sanzioni amministrative per la violazione del principio generale antielusivo non possono essere oggetto di disapplicazione ai sensi dell’articolo 8 D.Lgs. 546/1992, nemmeno quando le relative condotte sono state poste in essere prima della sentenza Halifax della Corte di Giustizia UE (cfr. CGUE, Causa C-255/02 del 21/02/2006) e della introduzione dell’articolo 10-bis L. 212/2000.
È questo il principio di diritto sancito dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 862 depositata ieri 13 gennaio, la quale interviene su un tema assolutamente nuovo e privo di precedenti giurisprudenziali.
La vicenda in esame prende le mosse dalla notifica di un avviso di accertamento ai fini IVA per l’anno di imposta 2004, con cui l’Agenzia delle entrate, ravvisando una fattispecie di abuso del diritto, disconosceva la detrazione dell’imposta versata su un canone di locazione immobiliare di durata pari a 18 anni, corrisposto e fatturato in unica soluzione per l’intera durata del rapporto a fine dicembre 2004.
La società destinataria di tale atto, proponeva ricorso dinanzi alla competente commissione tributaria provinciale, la quale lo rigettava. Così proponeva appello alla Commissione tributaria regionale del Piemonte, che invece, in accoglimento del gravame, riconosceva la disapplicazione delle sanzioni, stante «l’obiettiva incertezza circa l’interpretazione della norma».
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NO ALLA DISAPPLICAZIONE DELLE SANZIONI PER CONDOTTE ANTE SENTENZA HALIFAX
di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners
Le sanzioni amministrative per la violazione del principio generale antielusivo non possono essere oggetto di disapplicazione ai sensi dell’articolo 8 D.Lgs. 546/1992, nemmeno quando le relative condotte sono state poste in essere prima della sentenza Halifax della Corte di Giustizia UE (cfr. CGUE, Causa C-255/02 del 21/02/2006) e della introduzione dell’articolo 10-bis L. 212/2000.
È questo il principio di diritto sancito dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 862 depositata ieri 13 gennaio, la quale interviene su un tema assolutamente nuovo e privo di precedenti giurisprudenziali.
La vicenda in esame prende le mosse dalla notifica di un avviso di accertamento ai fini IVA per l’anno di imposta 2004, con cui l’Agenzia delle entrate, ravvisando una fattispecie di abuso del diritto, disconosceva la detrazione dell’imposta versata su un canone di locazione immobiliare di durata pari a 18 anni, corrisposto e fatturato in unica soluzione per l’intera durata del rapporto a fine dicembre 2004.
La società destinataria di tale atto, proponeva ricorso dinanzi alla competente commissione tributaria provinciale, la quale lo rigettava. Così proponeva appello alla Commissione tributaria regionale del Piemonte, che invece, in accoglimento del gravame, riconosceva la disapplicazione delle sanzioni, stante «l’obiettiva incertezza circa l’interpretazione della norma».
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SCUDO FISCALE: DUE ANNI PER IL RIMBORSO DELL'IMPOSTA STRAORDINARIA
di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners
In tema di rimborso, la domanda di restituzione dell’imposta straordinaria per l’adesione allo scudo fiscale disciplinato dall’articolo 12, comma 1, D.L. 350/2001, deve essere presentata, in mancanza di una disposizione specifica, nel termine di due anni dal pagamento ovvero, se posteriore, dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione, ai sensi dell’articolo 21, comma 2, D.Lgs. 546/1992.
È questo il principio sancito dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 495 depositata ieri 11 gennaio, la quale consolida il filone giurisprudenziale esistente in materia di rimborso fiscale e termine di decadenza (cfr., ex multis Cass. Sent. n. 15840/2006; Cass. Ord. n. 6900/2014; Cass. Sent. n. 7069/2015).
La vicenda trae origine dalla presentazione, in data 16 gennaio 2013, di un’istanza di rimborso dell’imposta straordinaria per l’adesione allo scudo fiscale di cui all’articolo 12, comma 1, D.L. 350/2001.
Constatato il silenzio-rifiuto opposto dall’amministrazione finanziaria, il contribuente proponeva ricorso dinanzi alla competente commissione tributaria, che però lo rigettava. Così, questi proponeva appello e la Commissione tributaria regionale della Lombardia, in accoglimento del gravame, riteneva dovuto il rimborso.
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