di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners
In tema di rimborso, la domanda di restituzione dell’imposta straordinaria per l’adesione allo scudo fiscale disciplinato dall’articolo 12, comma 1, D.L. 350/2001, deve essere presentata, in mancanza di una disposizione specifica, nel termine di due anni dal pagamento ovvero, se posteriore, dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione, ai sensi dell’articolo 21, comma 2, D.Lgs. 546/1992.
È questo il principio sancito dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 495 depositata ieri 11 gennaio, la quale consolida il filone giurisprudenziale esistente in materia di rimborso fiscale e termine di decadenza (cfr., ex multis Cass. Sent. n. 15840/2006; Cass. Ord. n. 6900/2014; Cass. Sent. n. 7069/2015).
La vicenda trae origine dalla presentazione, in data 16 gennaio 2013, di un’istanza di rimborso dell’imposta straordinaria per l’adesione allo scudo fiscale di cui all’articolo 12, comma 1, D.L. 350/2001.
Constatato il silenzio-rifiuto opposto dall’amministrazione finanziaria, il contribuente proponeva ricorso dinanzi alla competente commissione tributaria, che però lo rigettava. Così, questi proponeva appello e la Commissione tributaria regionale della Lombardia, in accoglimento del gravame, riteneva dovuto il rimborso.
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