IRRILEVANTE L’ERRORE SCUSABILE NELLA ROTTAMAZIONE-TER

di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

In tema di rottamazione-ter, è legittimo il diniego all’istanza di definizione agevolata della lite fondato sull’errata indicazione dell’importo dovuto, in quanto il principio dell’errore scusabile, seppur previsto dalla similare disciplina del condono fiscale di cui all’articolo 16, comma 9, L. 289/2002, non è passibile di interpretazione analogica con riferimento al D.L. 119/2018. È questo il principio sancito dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 27952 depositata ieri 14 ottobre 2021.

La fattispecie disaminata dai giudici di vertice trae origine dalla notifica di un avviso di accertamento nei confronti di una s.r.l. con il quale l’Amministrazione finanziaria richiedeva il versamento di maggiori imposte per Ires, Irap ed Iva, oltre sanzioni ed interessi. Avverso tale atto impositivo, la società proponeva impugnazione dinanzi alla competente Commissione tributaria provinciale, che accoglieva il ricorso ed annullava l’avviso di accertamento impugnato.

La Commissione tributaria regionale della Sicilia, su appello dell’Agenzia delle entrate, accoglieva il gravame relativamente al recupero dell’Iva detratta, secondo i giudici, illegittimamente dalla società.

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NON VERSA L’IVA CHI EMETTE FATTURE FALSE SE PROVA LA MANCANZA DI UN DANNO PER L’ERARIO

di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

La fattura concernente operazioni inesistenti e scontata in banca al fine di ottenere un’anticipazione sul credito rappresentato dal documento contabile deve ritenersi messa in circolazione, essendosi verificato lo spossessamento in favore dell’ente creditizio (che può incassare il credito in nome e per conto dell’emittente, ma anche nel proprio interesse). Tale fattura è, dunque, emessa ai sensi dell’articolo 21, comma 1, D.P.R. 633/1972, indipendentemente dalla formale consegna o spedizione alla controparte e l’emittente, la cui buona fede va senz’altro esclusa, è tenuto al versamento dell’IVA relativa ai sensi del settimo comma della citata disposizione, salva la prova dell’eliminazione degli effetti pregiudizievoli per l’Erario derivanti dalla utilizzazione del documento contabile.

È questo l’interessante principio di diritto reso dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 27637 depositata ieri 12 ottobre.

La fattispecie disaminata dai giudici di vertice trae origine dalla notifica ad una s.r.l. di avvisi di accertamento con cui veniva contestato il mancato versamento dell’IVA con riferimento a tre fatture relative ad operazioni inesistenti.

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COMPENSO DELL’AVVOCATO DEL COMUNE AL NETTO DEGLI ONERI CONTRIBUTIVI E DELL’IRAP

di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

compensi professionali, dovuti ai sensi dell’articolo 27 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 14 settembre 2000 per il personale del comparto delle regioni e delle autonomie locali, successivo a quello del primo settembre 1999, spettano, in conformità alla disposizione contenuta nell’articolo 2115 cod. civ., nei casi non regolati ratione temporis dall’articolo 1, comma 208, L. 266/2005al netto degli oneri contributivi previdenziali ed assistenziali, della spesa dell’assicurazione Inail e della imposta IRAP gravante sulla Pubblica Amministrazione datrice di lavoro.

È questo il principio di diritto sancito dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 27315, depositata ieri 7 ottobre.

La fattispecie disaminata dai giudici di vertice trae origine dalla richiesta di un avvocato (in servizio presso l’Avvocatura civica di un Comune) della rideterminazione dell’esatto ammontare dei compensi professionali a lui spettanti, al netto di IRAP, CPDEL ed INAIL a carico del Comune e la condanna di quest’ultimo alla ricostruzione della propria posizione retributiva, contributiva e previdenziale conseguente alla rideterminazione dei compensi.

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IMPOSTE PROPORZIONALI SE IL CLUB DILETTANTISTICO SI TRASFORMA IN SOCIETÀ DI CAPITALI

di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

L’atto di trasformazione di un’associazione sportiva dilettantistica in una società di capitali che persegua fini di lucro è assoggettato ad imposta di registro, ipotecaria e catastale in misura proporzionale, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lett. a), n. 2 della Tariffa parte I, D.P.R. 131/1986.

È questo il principio di diritto sancito dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 26878, depositata ieri 5 ottobre.

La fattispecie disaminata dai giudici di vertice trae origine dalla trasformazione di un’associazione sportiva dilettantistica in società a responsabilità limitata, a cui seguiva il pagamento delle imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa. Successivamente, l’Agenzia delle entrate notificava l’avviso di liquidazione dell’imposta con irrogazione delle sanzioni, applicando le suddette imposte in misura proporzionale, sul presupposto che si fosse trattato di conferimento ad una società commerciale.

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SOGGETTE A TASSAZIONE LE MANCE DEI LAVORATORI PERCHÉ REDDITO DI LAVORO DIPENDENTE

di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

In tema di reddito da lavoro dipendente, le erogazioni liberali percepite dal lavoratore dipendente, in relazione alla propria attività lavorativa, tra cui le cosiddette mance, rientrano nell’ambito della nozione onnicomprensiva di reddito fissata dall’articolo 51, comma 1, TUIR e sono, pertanto, soggette a tassazione.

È questo il principio di diritto reso dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 26510 depositata ieri 30 settembre, la quale rappresenta una novità nel consueto panorama giurisprudenziale.

La fattispecie disaminata dai giudici di vertice trae origine dalla notifica di un avviso di accertamento nei confronti di un lavoratore, con cui venivano recuperati a tassazione redditi di lavoro dipendente non dichiarati (nella specie, corrispondenti ad euro 77.321,00) relativi a mance percepite nello svolgimento delle sue mansioni di capo ricevimento in hotel.

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ILLEGITTIMO L'ACCERTAMENTO SULLE RIMANENZE SE LA DISTRUZIONE DELLA MERCE È PROVATA DAL FORMULARIO DEI RIFIUTI

di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

In tema di accertamento, con riferimento alla presunzione di cessione di cui agli articoli 1 2 D.P.R. 441/1997, i contribuenti che necessitano di avviare a distruzione i propri beni, possono procedere all’operazione mediante consegna dei beni stessi a soggetti autorizzati all’esercizio di tali operazioni in conto di terzi, ai sensi delle vigenti leggi sullo smaltimento dei rifiuti; in tal caso, l’avvio a distruzione è dimostrato mediante il formulario di identificazione rifiuti di cui all’articolo 15 D.Lgs. 22/1997, contenente le indicazioni specifiche richieste dalle prescrizioni che, integrate dal D.M. 145/1998, sono tassative.

È questo il principio ribadito dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 26223, depositata ieri 28 settembre.

La fattispecie disaminata dai giudici di vertice trae origine dagli avvisi di accertamento emessi nei confronti di una società in nome collettivo, con i quali l’Agenzia delle entrate recuperava a tassazione, ai fini Ires, Irap ed IVA, i maggiori ricavi derivanti dall’applicazione della presunzione di cessione delle rimanenze che non erano state rinvenute nei luoghi in cui la s.n.c. svolgeva le proprie operazioni.

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LE DICHIARAZIONI DI MADRE E SORELLA SUI VERSAMENTI SOSPETTI NON RAPPRESENTANO UNA VALIDA PROVA CONTRARIA

di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

In tema di accertamento bancario, le dichiarazioni introdotte dal contribuente, al fine di fornire la prova contraria tale da dimostrare, in modo oggettivo e determinato, natura e origine delle movimentazioni bancarie, e così superare la presunzione legale relativamente alle operazioni di accredito ed addebito, non sono idonee se rese da terzi legati da vincoli familiari, prive di data e provenienza certa, e comunque di ulteriore riscontro probatorio. È questo il principio sancito dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 25804, depositata ieri 23 settembre.

La fattispecie in esame prende le mosse da un accertamento bancario con cui l’amministrazione finanziaria rideterminava il reddito del contribuente, recuperando a tassazione i (presunti) redditi non dichiarati. Al fine di contestare i maggiori ricavi dedotti dalle movimentazioni bancarie, l’avviso veniva impugnato dinanzi alla competente Commissione tributaria provinciale, la quale rigettava il ricorso. Anche i giudici di appello respingevano il gravame fondato sull’illegittimità del provvedimento impositivo, ritenendo corretta la valutazione del primo giudice circa i presupposti per l’accertamento operato ai sensi dell’articolo 32 D.P.R. 600/1973. Infatti, la Commissione tributaria regionale dell’Emilia-Romagna riteneva che le prove addotte dal contribuente non avessero offerto elementi di prova sufficienti a superare le presunzioni.

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SOCIETÀ DI CAPITALI ESTINTA: NON CONFIGURABILE UNA RESPONSABILITÀ DIRETTA DELL'EX AMMINISTRATORE PER I DEBITI FISCALI NON PAGATI

di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

In tema di accertamento, laddove manchi un atto motivato che accerta la responsabilità dell’ex amministratore di una società di capitali estinta sulla base degli specifici elementi indicati dall’articolo 36 D.P.R. 602/1973, è illegittimo l’avviso di accertamento che si limiti a contestarne la responsabilità diretta per il mancato pagamento delle imposte dovute da detta società, trattandosi di obbligazione propria ex lege, avente natura civilistica e non tributaria, che trova fondamento sulla violazione degli articoli 1176 e 1218 cod.civ.

È questo il principio sancito dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 25530, depositata ieri 21 settembre.

Il caso sottoposto all’attenzione dei giudici di vertice trae origine dalla notifica di un avviso di accertamento ad una srl, ai suoi amministratori e al consulente fiscale della stessa, ritenuto l’amministratore di fatto. Con tale atto veniva rideterminato quanto dovuto per Ires, Irap ed IVA e dunque venivano recuperati a tassazione maggiori proventi relativi a costi ritenuti fittizi, iscritti in contabilità, con indebita detrazione degli acquisti.

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AI FINI DELL'IMPOSTA DI REGISTRO NON È CESSIONE D'AZIENDA IL TRASFERIMENTO DELLE QUOTE IN PIÙ ATTI NEGOZIALI

di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

In tema di imposta di registro, è illegittimo l’avviso di liquidazione per imposta proporzionale di registro conseguente a riqualificazione giuridica ex articolo 20 D.P.R. 131/1986, in termini di cessione d’azienda, del trasferimento delle quote di una s.r.l. in più atti negoziali, separati fra loro ma collegati in un’unica operazione commerciale, anche se posti in essere prima del 1° gennaio 2018, trovando applicazione retroattiva, fermi i rapporti già esauriti o coperti dal giudicato, gli articoli 1, comma 87, lett. a), L. 205/2017 (cd. Legge di bilancio 2018) e 1, comma 1084, L. 145/2018 (Legge di bilancio 2019), i quali ne hanno limitato la riqualificazione al solo atto presentato alla registrazione, e non anche agli atti a questo esterno ed asseritamente collegati.

È questo l’interessante principio sancito dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 25071, depositata ieri 16 settembre.

La fattispecie sottoposta al vaglio dei giudici di legittimità trae origine dalla notifica di un avviso di liquidazione per imposta proporzionale di registro in seguito alla riqualificazione giuridica ai sensi dell’articolo 20 D.P.R. 131/1986, in termini di cessione di azienda, di un’operazione di trasferimento delle quote posta in essere da una s.r.l. in più atti negoziali, che, seppur separati tra di loro, venivano ritenuti dall’Amministrazione finanziaria collegati in un’unica operazione commerciale.

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NON ROTTAMABILE LA CAUSA CONTRO IL DINIEGO DI AUTOTUTELA

di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

Il diniego di autotutela, in quanto provvedimento avente contenuto precettivo autonomo, sia pure di mera conferma del precedente avviso di accertamento, non rientra tra gli atti definibili ai sensi dell’articolo 6 D.L. 119/2018. È questo l’interessante principio reso dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 24652 depositata ieri 14 settembre.

Il caso sottoposto all’attenzione dei giudici di vertice trae origine dalla notifica all’amministratore unico di una s.r.l. di un avviso di accertamento in materia di Ires ed Irap a carico della società e della successiva cartella di pagamento per la riscossione delle maggiori imposte dovute. Il contribuente, ritenendo di non poter essere il destinatario della pretesa fiscale concernente la società, proponeva ricorso. Ricevuta un’intimazione di pagamento, questi procedeva a presentare altresì istanza di autotutela, la quale veniva respinta. Tale diniego veniva impugnato rilevando la mancata notifica dell’avviso di accertamento e la Commissione provinciale accoglieva il ricorso, affermando che l’atto rientrasse nel novero di quelli ricorribili ai sensi dell’articolo 19 D.Lgs. 546/92 e che l’unico limite all’esercizio del potere di autotutela fosse rappresentato dal giudicato sostanziale.

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