PROCESSO TRIBUTARIO: ONERE DELLA PROVA SEMPRE A CARICO DELL’AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA?
di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners
La legge di riforma del processo tributario ha introdotto una specifica disposizione circa l’onere della prova in giudizio a carico dell’Amministrazione finanziaria.
Invero il nuovo comma 5-bis dell’articolo 7 D.Lgs. 546/1992, così come introdotto dall’articolo 6, comma 1, L. 130/2022, entrato in vigore lo scorso 16 settembre, recita che: «L’amministrazione prova in giudizio le violazioni contestate con l’atto impugnato. Il giudice fonda la decisione sugli elementi di prova che emergono nel giudizio e annulla l’atto impositivo se la prova della sua fondatezza manca o è contraddittoria o se è comunque insufficiente a dimostrare, in modo circostanziato e puntuale, comunque in coerenza con la normativa tributaria sostanziale, le ragioni oggettive su cui si fondano la pretesa impositiva e l’irrogazione delle sanzioni. Spetta comunque al contribuente fornire le ragioni della richiesta di rimborso, quando non sia conseguente al pagamento di somme oggetto di accertamenti impugnati».
Innanzitutto si osserva che la novella codifica un principio che avrebbe già dovuto essere considerato la regola generale in materia di processo tributario, laddove prevede che l’Amministrazione finanziaria sia gravata dell’onere di provare le violazioni contestate.
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LE NOVITÀ SULLA IMPUGNAZIONE DI RUOLI E CARTELLE INVALIDAMENTE NOTIFICATI
di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners
La questione della impugnazione del ruolo e della cartella di pagamento che il contribuente assume invalidamente notificati risale a diversi anni fa.
Come noto, tale filone giurisprudenziale ha trovato scaturigine con la sentenza n. 19704 del 02.10.2015 della Corte di Cassazione a Sezioni Unite, nella quale i giudici di vertice hanno affermato che: «Il contribuente può impugnare la cartella di pagamento della quale – a causa dell’invalidità della relativa notifica – sia venuto a conoscenza solo attraverso un estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal concessionario della riscossione; a ciò non osta l’ultima parte del comma 3 dell’articolo 19 del D.Lgs. n. 546 del 1992, in quanto una lettura costituzionalmente orientata impone di ritenere che l’impugnabilità dell’atto precedente non notificato unitamente all’atto successivo notificato – impugnabilità prevista da tale norma – non costituisca l’unica possibilità di far valere l’invalidità della notifica di un atto del quale il contribuente sia comunque venuto legittimamente a conoscenza e quindi non escluda la possibilità di far valere l’invalidità stessa anche prima, giacché l’esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale non può essere compresso, ritardato, reso più difficile o gravoso, ove non ricorra la stringente necessità di garantire diritti o interessi di pari rilievo, rispetto ai quali si ponga un concreto problema di reciproca limitazione».
Di fatto, tale pronuncia ha spianato la strada ai cd. ricorsi al buio, con i quali i contribuenti impugnavano ruoli e cartelle di pagamento contestandone la invalida notifica ed eventuali altri vizi.
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SCISSIONE SOCIETARIA: QUANDO LA SEPARAZIONE DEL PATRIMONIO NON È ELUSIVA
di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners
Molto spesso imprese e professionisti si ritrovano ad analizzare operazioni di separazione del patrimonio aziendale mediante scissione, soprattutto sotto il profilo dei rischi di elusione fiscale, quando oggetto di attribuzione alla o alle società beneficiarie è il ramo immobiliare.
Come noto, la scissione societaria (totale o parziale) è quella operazione in virtù della quale il patrimonio di una società (cd. società scissa) viene scomposto, in tutto o in parte, per essere attribuito ad altre società (cd. società beneficiarie), siano esse preesistenti o di nuova costituzione.
Contestualmente all’attribuzione del patrimonio della società scissa alla o alle società beneficiarie, vi è l’assegnazione di azioni o quote di queste ultime ai soci della prima, che può essere effettuata: mantenendo nelle società beneficiarie gli stessi rapporti di partecipazione esistenti tra i soci in capo alla scissa (cd. scissione proporzionale); oppure senza rispettare tale parametro di riferimento (cd. scissione non proporzionale o asimmetrica).
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SCISSIONE SOCIETARIA: QUANDO LA SEPARAZIONE DEL PATRIMONIO NON È ELUSIVA
di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners
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Come noto, la scissione societaria (totale o parziale) è quella operazione in virtù della quale il patrimonio di una società (cd. società scissa) viene scomposto, in tutto o in parte, per essere attribuito ad altre società (cd. società beneficiarie), siano esse preesistenti o di nuova costituzione.
Contestualmente all’attribuzione del patrimonio della società scissa alla o alle società beneficiarie, vi è l’assegnazione di azioni o quote di queste ultime ai soci della prima, che può essere effettuata: mantenendo nelle società beneficiarie gli stessi rapporti di partecipazione esistenti tra i soci in capo alla scissa (cd. scissione proporzionale); oppure senza rispettare tale parametro di riferimento (cd. scissione non proporzionale o asimmetrica).
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