IN ARRIVO LE COMUNICAZIONI RELATIVE ALL'ESCLUSIONE DALLA BANCA DATI VIES
Di Angelo Ginex, Dottorando di ricerca in Diritto Tributario e Avvocato, Ginex & Partners Studio Legale Tributario
L'Agenzia delle Entrate, con comunicato stampa del 3 ottobre 2016, ha annunciato l'invio delle comunicazioni relative all'esclusione dalla banca dati VIES, di tutti quei soggetti che, a partire dal primo trimestre 2015, non hanno presentato elenchi INTRASTAT per quattro trimestri consecutivi. Ciò, in virtù di quanto disposto dall'art. 35, comma 7-bis del D.P.R. 633/1972, secondo cui la mancata presentazione degli elenchi INTRASTAT fa presumere all'Amministrazione finanziaria che il soggetto passivo non intende più effettuare operazioni intracomunitarie.
Pertanto, i soggetti passivi che operano in ambito intra-UE o che comunque dimostrano di avere i requisiti economici e commerciali per il mantenimento nella banca dati VIES, potranno rivolgersi all'Ufficio competente, entro il termine di 60 giorni dalla data di spedizione della comunicazione, al fine di fornire la documentazione di tutte le operazioni intracomunitarie effettuate nei quattro trimestri di riferimento o adeguati elementi circa le operazioni intracomunitarie in corso o da effettuare o, ancora, manifestare l'intenzione di effettuare operazioni intracomunitarie.
In ogni caso, l'eventuale esclusione, secondo quanto indicato nel citato comunicato stampa, non pregiudica la possibilità di chiedere un nuovo inserimento nella banca dati VIES, direttamente in via telematica tramite Fisconline o Entratel o attraverso soggetti incaricati.
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REATI TRIBUTARI: SEQUESTRO A TUTTI E A CIASCUNO PER L'INTERO AMMONTARE
Di Angelo Ginex, Dottorando di ricerca in Diritto Tributario e Avvocato, Ginex & Partners Studio Legale Tributario
Nel caso di concorso di più persone in un reato tributario, il sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente può colpire ciascun concorrente anche per l'intera entità del profitto accertato. È quanto affermato dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 35527 del 26 agosto 2016.
Nel caso di specie, il Tribunale del riesame confermava il decreto di sequestro preventivo, finalizzato alla confisca per equivalente, emesso dal Gip nei confronti degli imputati per un reato di omessa dichiarazione, ritenendo fondata la misura cautelare, sia in termini quantitativi, in virtù del principio solidaristico affermato nella più recente giurisprudenza di legittimità, sia in relazione alla sussistenza del fumus provvisoriamente loro ascritto, in virtù dell'apporto concorsuale dei ricorrenti nel reato.
Gli imputati ricorrevano in Cassazione, lamentando, tra gli altri, il vizio di violazione di legge in relazione al confermato sequestro dei loro beni per l'intero profitto del reato fiscale di cui all'imputazione provvisoria, in luogo della quota loro astrattamente riferibile.
I Giudici di Piazza Cavour rigettavano il ricorso, aderendo all'orientamento di legittimità prevalente, secondo cui il principio solidaristico legittima il sequestro preventivo, funzionale alla confisca di cui all'art. 322-ter del codice penale, eseguito sui beni dei concorrenti nel reato, per l'intero importo del prezzo o profitto del reato.
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LA NUOVA DEDUCIBILITÀ INTEGRALE DEI COSTI SOSTENUTI IN PAESI A FISCALITÀ PRIVILEGIATA
Di Angelo Ginex, Dottorando di ricerca in Diritto Tributario e Avvocato, Ginex & Partners Studio Legale Tributario
L'Agenzia delle Entrate, con circolare del 26 settembre 2016, n. 39/E, ha fornito importanti chiarimenti in materia di deducibilità dei costi sostenuti in Paesi a fiscalità privilegiata. A tal proposito, si rammenta che la legge di Stabilità 2016 ha modificato tale disciplina, con effetto dal periodo d'imposta 2016, prescrivendo l'abrogazione dello speciale regime di limitazione di deducibilità riservato ai costi black list.
In particolare, per effetto delle novità normative introdotte, è consentita la deducibilità integrale dei costi black list (previo rispetto dei requisiti ordinari di deducibilità previsti dal TUIR), è venuto meno l'obbligo della separata indicazione in dichiarazione e della inapplicabilità della relativa sanzione, nonché degli elenchi tassativi degli Stati o territori a fiscalità privilegiata.
Non vi è dubbio che per i costi sostenuti nei confronti di un operatore estero, residente in un Paese considerato black list in base alla previgente normativa ed appartenente al medesimo gruppo societario del soggetto residente in Italia, continuano a trovare applicazione le regole dettate in materia di transfer pricing.
Per quanto concerne i periodi d'imposta precedenti al 2016, si ritiene invece che potranno essere applicate sia la sanzione prevista per l'omessa separata indicazione dei costi black list, sia la sanzione per dichiarazione infedele qualora tali costi fossero considerati indeducibili (o parzialmente indeducibili), in assenza dell'esimente.
In conclusione, quanto agli elenchi tassativi degli Stati o territori a fiscalità privilegiata, la circolare chiarisce che la lista contenuta nel D.M. 23 gennaio 2002, pur non formalmente abrogata dalla legge di Stabilità 2016, perde ogni valenza in quanto ormai superata dal principio generale di deducibilità ordinaria per i costi black list.
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È NULLA LA CARTELLA DI PAGAMENTO NOTIFICATA AL FAMILIARE VICINO DI CASA
Di Angelo Ginex, Dottorando di ricerca in Diritto Tributario e Avvocato, Ginex & Partners Studio Legale Tributario
È nulla la cartella esattoriale consegnata al familiare "vicino di casa", qualora la raccomanda informativa prevista dall'art. 139, comma 4, c.p.c.non sia stata spedita al contribuente destinatario. È questo il principio sancito dalla Corte di Cassazione con sentenza del 16 settembre 2016, n. 18202.
Ciò, sulla base della considerazione per la quale il quarto comma dell'art. 139 citato prescrive che, laddove la consegna di copia dell'atto avvenga nelle mani del "vicino di casa" che accetti di riceverla, l'ufficiale giudiziario dà notizia al destinatario dell'avvenuta notificazione dell'atto, a mezzo di lettera raccomandata.
A tal fine, non ha alcun rilievo il rapporto fra il consegnatario e la persona cui l'atto è destinato, atteso che la notificazione dell'atto mediante consegna al familiare è assistita da presunzione di ricezione, ai sensi dell'art. 139, comma 2, c.p.c., solo se avvenuta presso l'abitazione del destinatario, e non anche se effettuata presso l'abitazione del familiare.
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RIAMMISSIONE ALLA DILAZIONE DEI RUOLI ENTRO IL 20 OTTOBRE
Di Angelo Ginex, Dottorando di ricerca in Diritto Tributario e Avvocato, Ginex & Partners Studio Legale Tributario
L'art. 13-bis, comma 1 del D.L. 113/2016 ha previsto una riammissione alla dilazione dei ruoli per i contribuenti decaduti alla data del 1° luglio 2016. La relativa domanda deve essere presentata entro il 20 ottobre 2016 tramite il modello "RR1" disponibile sul sito internet di Equitalia e può riguardare tributi di ogni genere, nonché contributi previdenziali e assistenziali.
Non è necessario dimostrare lo stato di difficoltà finanziaria, quale che sia l'importo delle somme da dilazionare. Pertanto, anche se gli importi sono superiori alla soglia di euro 60.000, la riammissione opera su mera istanza di parte.
Il nuovo piano potrà essere accordato per un massimo di 72 rate mensili ed è esclusa la possibilità di richiedere la c.d. "dilazione straordinaria" sino a 120 rate mensili. Tuttavia, i debitori che fruivano della dilazione straordinaria, possono ottenere un numero di rate pari alla dilazione originaria.
La domanda di dilazione inibisce l'adozione del fermo di beni mobili registrati e dell'ipoteca esattoriale, ferma restando la validità delle cautele già in essere, ed osta all'avvio di nuove azioni esecutive.
Inoltre, una volta pagata la prima rata, il debitore dovrebbe poter ottenere il DURC e, ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73, non dovrebbe più essere considerato inadempiente ai fini del "blocco" dei pagamenti della Pubblica Amministrazione.
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CANONE RAI: ATTIVATA L'APPLICAZIONE WEB PER LE ISTANZE DI RIMBORSO ONLINE
Di Angelo Ginex, Dottorando di ricerca in Diritto Tributario e Avvocato, Ginex & Partners Studio Legale Tributario
L'Agenzia delle Entrate ha attivato l'applicazione web che consente di trasmettere le istanze di rimborso del canone RAI addebitato in bolletta, versato e non dovuto. Per accedere all'applicazione è necessaria la registrazione ai servizi telematici Entratel o Fisconline.
In alternativa, è possibile inviare l'istanza di rimborso unitamente alla copia di un valido documento di riconoscimento secondo una delle seguenti modalità:
- raccomandata spedita all'indirizzo "Agenzia delle entrate - Direzione Provinciale 1 di Torino - Ufficio di Torino 1 - sportello abbonamenti TV - Casella Postale 22 - 10121 Torino";
- oppure, posta elettronica certificata (PEC).
Si ricorda che il rimborso può essere richiesto per uno dei seguenti motivi, da indicare nel modello mediante apposito codice:
- il richiedente o un altro componente della sua famiglia anagrafica è in possesso dei requisiti di esenzione relativi ai cittadini che hanno compiuto il 75° anno di età con reddito complessivo familiare non superiore a 6.713,98 euro ed è stata presentata l'apposita dichiarazione sostitutiva (codice 1);
- il richiedente o un altro componente della famiglia anagrafica è esente per effetto di Convenzioni internazionali (ad esempio, diplomatici e militari stranieri) ed è stata presentata l'apposita dichiarazione sostitutiva (codice 2);
- il richiedente ha pagato il canone mediante addebito sulle fatture per energia elettrica, e lui stesso o un altro componente della famiglia anagrafica ha pagato il canone anche con modalità diverse, ad esempio mediante addebito sulla pensione (codice 3);
- il richiedente ha pagato il canone mediante addebito sulle fatture per energia elettrica e lo stesso canone è stato pagato anche mediante addebito sulle fatture relative ad un'utenza elettrica intestata a un altro componente della stessa famiglia anagrafica (codice 4);
- il richiedente ha presentato la dichiarazione sostitutiva di non detenzione di apparecchi televisivi da parte propria e dei componenti della sua famiglia anagrafica (codice 5).
Infine, è possibile indicare una motivazione diversa dalle precedenti, indicando il codice 6 e riassumendo sinteticamente il motivo della richiesta nell'apposito spazio del modello.
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FALLIMENTO: VALIDA LA NOTIFICA VIA PEC ALLA SOCIETÀ CANCELLATA DAL REGISTRO IMPRESE
Di Angelo Ginex, Dottorando di ricerca in Diritto Tributario e Avvocato, Ginex & Partners Studio Legale Tributario
È valida la notificazione via PEC del ricorso per la dichiarazione di fallimento, disposta ai sensi dell'art. 15, comma 3 della Legge fallimentare, alla società cancellata dal Registro delle Imprese. È questo il principio sancito dalla Corte di Cassazione con sentenza del 13 settembre 2016, n. 17946.
Nel caso di specie, la Corte d'Appello aveva rigettato il reclamo proposto contro la sentenza del tribunale dichiarativa del fallimento di una srl in liquidazione, nel quale veniva contestata la nullità della notificazione, eseguita con deposito presso la casa comunale senza le formalità di cui agli artt. 140 e 143 c.p.c., dopo il vano tentativo di notifica a mezzo PEC e presso la sede sociale, essendo stata la società cancellata dal Registro delle Imprese.
Nella pronuncia in commento, la Suprema Corte ha aderito ai principi espressi dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 146/2016, che aveva dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 15 della Legge fallimentare con riferimento al principio di uguaglianza e al diritto di difesa, ritenendo che il procedimento di cui all'art. 15 citato coniughi, da un lato, il diritto di difesa dell'imprenditore e, dall'altro, le esigenze di celerità e speditezza del procedimento concorsuale.
Sulla base di ciò, la Corte di Cassazione ha concluso che, qualora l'irreperibilità sia da imputare alla negligenza dell'imprenditore, non occorre che il tribunale proceda con ulteriori formalità.
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È LEGITTIMO L'ACCERTAMENTO BASATO SUI FILE TROVATI NEL COMPUTER DEL FORNITORE
Di Angelo Ginex, Dottorando di ricerca in Diritto Tributario e Avvocato, Ginex & Partners Studio Legale Tributario
È legittimo l'accertamento analitico-induttivo fondato sui dati desunti dai file presenti nel computer di un fornitore del contribuente controllato, se esistono elementi indiziari idonei a indicare che le scritture contabili di tale contribuente verificato siano inattendibili: dunque, anche la contabilità in nero di un terzo può consentire l'emissione di un accertamento presuntivo nei confronti del contribuente che con questi abbia avuto rapporti. È questo il principio stabilito dalla Corte di Cassazione, con sentenza n. 17420 del 30 agosto 2016.
Nel caso di specie, il contribuente riteneva che le operazioni desunte dai file informali rinvenuti presso il proprio fornitore non avrebbero potuto indicare transazioni in nero a lui riconducibili, attesa la presenza nella zona di più soggetti con le sue stesse generalità, piuttosto diffuse a livello locale.
Al contrario, la Suprema Corte ha affermato che tali documenti informatici, ancorché rinvenuti presso un terzo, non possono essere ritenuti dal giudice, in sé, privi di rilevanza probatoria, senza che a tale conclusione conducano l'analisi dell'intrinseco valore delle indicazioni che da essi discendono e la comparazione delle stesse con gli ulteriori dati acquisiti e con quelli emergenti dalla contabilità del contribuente.
In definitiva, quindi, l'Amministrazione finanziaria può fornire elementi anche indiziari da cui sia possibile dedurre con ragionevole consequenzialità che i documenti elaborati dal contribuente non siano veritieri, quali l'esistenza di diverse operazioni regolarmente annotate tra il terzo e il contribuente e il fatto che la documentazione extracontabile riporti il nominativo, la data di consegna, la quantità e la descrizione dei prodotti oltre agli importi relativi alle diverse operazioni.
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È LEGITTIMO L'ACCERTAMENTO BASATO SUI FILE TROVATI NEL COMPUTER DEL FORNITORE
Di Angelo Ginex, Dottorando di ricerca in Diritto Tributario e Avvocato, Ginex & Partners Studio Legale Tributario
È legittimo l'accertamento analitico-induttivo fondato sui dati desunti dai file presenti nel computer di un fornitore del contribuente controllato, se esistono elementi indiziari idonei a indicare che le scritture contabili di tale contribuente verificato siano inattendibili: dunque, anche la contabilità in nero di un terzo può consentire l'emissione di un accertamento presuntivo nei confronti del contribuente che con questi abbia avuto rapporti. È questo il principio stabilito dalla Corte di Cassazione, con sentenza n. 17420 del 30 agosto 2016.
Nel caso di specie, il contribuente riteneva che le operazioni desunte dai file informali rinvenuti presso il proprio fornitore non avrebbero potuto indicare transazioni in nero a lui riconducibili, attesa la presenza nella zona di più soggetti con le sue stesse generalità, piuttosto diffuse a livello locale.
Al contrario, la Suprema Corte ha affermato che tali documenti informatici, ancorché rinvenuti presso un terzo, non possono essere ritenuti dal giudice, in sé, privi di rilevanza probatoria, senza che a tale conclusione conducano l'analisi dell'intrinseco valore delle indicazioni che da essi discendono e la comparazione delle stesse con gli ulteriori dati acquisiti e con quelli emergenti dalla contabilità del contribuente.
In definitiva, quindi, l'Amministrazione finanziaria può fornire elementi anche indiziari da cui sia possibile dedurre con ragionevole consequenzialità che i documenti elaborati dal contribuente non siano veritieri, quali l'esistenza di diverse operazioni regolarmente annotate tra il terzo e il contribuente e il fatto che la documentazione extracontabile riporti il nominativo, la data di consegna, la quantità e la descrizione dei prodotti oltre agli importi relativi alle diverse operazioni.
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L’INCENDIO DELLA CONTABILITÀ FERMA LE PRECLUSIONI PROBATORIE
Di Angelo Ginex, Dottorando di ricerca in Diritto Tributario e Avvocato, Ginex & Partners Studio Legale Tributario
Le preclusioni probatorie che inibiscono l'utilizzabilità della documentazione contabile richiesta al contribuente e da questi non fornita in fase di accesso o verifica, a causa dell'indisponibilità della stessa derivante da un incendio, non operano qualora l'Amministrazione finanziaria non alleghi circostanze, anche indiziarie, utili a ravvisare un rifiuto doloso di esibizione da parte del contribuente. È quanto deciso dalla Corte di Cassazione, con sentenza n. 16960 dell'11 agosto 2016.
A tal proposito, occorre ricordare innanzitutto che, ai sensi degli artt. 32, comma 4, D.P.R. 600/73 e 52, comma 5, D.P.R. 633/72, libri, registri, scritture e documenti di cui è rifiutata l'esibizione non possono essere presi in considerazione a favore del contribuente ai fini dell'accertamento in sede amministrativa o contenziosa. Per rifiuto di esibizione si intendono anche la dichiarazione di non possedere i libri, registri, documenti e scritture e la sottrazione di essi alla ispezione.
Sul punto, i Giudici di Piazza Cavour, conformemente al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, hanno affermato che la dichiarazione resa dal contribuente, nel corso di un accesso o di una verifica, di non possedere libri, registri, scritture e documenti di cui è richiesta l'esibizione determina la preclusione probatoria (ovvero, l'inutilizzabilità a suo favore ai fini dell'accertamento in sede amministrativa o contenziosa) nei seguenti casi:
- non veridicità della dichiarazione o, più in generale, laddove essa si strutturi quale sostanziale rifiuto di esibizione, evincibile anche da meri indizi (cfr. SS.UU. sentenza n. 45/00);
- indisponibilità derivante da caso fortuito, forza maggiore o colpa, così come nell'ipotesi di negligenza e imperizia nella custodia e conservazione della stessa (cfr., Cass., sentenze nn. 8539/2014, 7226/2015, 24503/2015).
In altri termini, deve ritenersi che non sono ravvisabili i presupposti di applicazione della norma allorquando l'indisponibilità della documentazione sia determinata da colpa, caso fortuito o forza maggiore, in quanto "si deve ritenere recessivo il diverso orientamento che ascrive rilevanza anche all'errore non scusabile, di diritto o di fatto".
Per quanto concerne, poi, l’onere probatorio, secondo la Suprema Corte, la natura eccezionale della norma comporta che l'onere della sussistenza dei presupposti di fatto per la sua applicazione non possa che incombere su chi la invochi, ovvero sull'Amministrazione finanziaria, che può soddisfarlo, anche mediante meri indizi.
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