Di Angelo Ginex, Dottorando di ricerca in Diritto Tributario e Avvocato, Ginex & Partners Studio Legale Tributario

Le preclusioni probatorie che inibiscono l’utilizzabilità della documentazione contabile richiesta al contribuente e da questi non fornita in fase di accesso o verifica, a causa dell’indisponibilità della stessa derivante da un incendio, non operano qualora l’Amministrazione finanziaria non alleghi circostanze, anche indiziarie, utili a ravvisare un rifiuto doloso di esibizione da parte del contribuente. È quanto deciso dalla Corte di Cassazione, con sentenza n. 16960 dell’11 agosto 2016.

A tal proposito, occorre ricordare innanzitutto che, ai sensi degli artt. 32, comma 4, D.P.R. 600/73 e 52, comma 5, D.P.R. 633/72, libri, registri, scritture e documenti di cui è rifiutata l’esibizione non possono essere presi in considerazione a favore del contribuente ai fini dell’accertamento in sede amministrativa o contenziosa. Per rifiuto di esibizione si intendono anche la dichiarazione di non possedere i libri, registri, documenti e scritture e la sottrazione di essi alla ispezione.

Sul punto, i Giudici di Piazza Cavour, conformemente al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, hanno affermato che la dichiarazione resa dal contribuente, nel corso di un accesso o di una verifica, di non possedere libri, registri, scritture e documenti di cui è richiesta l’esibizione determina la preclusione probatoria (ovvero, l’inutilizzabilità a suo favore ai fini dell’accertamento in sede amministrativa o contenziosa) nei seguenti casi:
non veridicità della dichiarazione o, più in generale, laddove essa si strutturi quale sostanziale rifiuto di esibizione, evincibile anche da meri indizi (cfr. SS.UU. sentenza n. 45/00);
– indisponibilità derivante da caso fortuito, forza maggiore o colpa, così come nell’ipotesi di negligenza e imperizia nella custodia e conservazione della stessa (cfr., Cass., sentenze nn. 8539/2014, 7226/2015, 24503/2015).

In altri termini, deve ritenersi che non sono ravvisabili i presupposti di applicazione della norma allorquando l’indisponibilità della documentazione sia determinata da colpa, caso fortuito o forza maggiore, in quanto “si deve ritenere recessivo il diverso orientamento che ascrive rilevanza anche all’errore non scusabile, di diritto o di fatto”.

Per quanto concerne, poi, l’onere probatorio, secondo la Suprema Corte, la natura eccezionale della norma comporta che l’onere della sussistenza dei presupposti di fatto per la sua applicazione non possa che incombere su chi la invochi, ovvero sull’Amministrazione finanziaria, che può soddisfarlo, anche mediante meri indizi.

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