Di Angelo Ginex, Dottorando di ricerca in Diritto Tributario e Avvocato, Ginex & Partners Studio Legale Tributario
L’art. 13-bis, comma 1 del D.L. 113/2016 ha previsto una riammissione alla dilazione dei ruoli per i contribuenti decaduti alla data del 1° luglio 2016. La relativa domanda deve essere presentata entro il 20 ottobre 2016 tramite il modello “RR1” disponibile sul sito internet di Equitalia e può riguardare tributi di ogni genere, nonché contributi previdenziali e assistenziali.
Non è necessario dimostrare lo stato di difficoltà finanziaria, quale che sia l’importo delle somme da dilazionare. Pertanto, anche se gli importi sono superiori alla soglia di euro 60.000, la riammissione opera su mera istanza di parte.
Il nuovo piano potrà essere accordato per un massimo di 72 rate mensili ed è esclusa la possibilità di richiedere la c.d. “dilazione straordinaria” sino a 120 rate mensili. Tuttavia, i debitori che fruivano della dilazione straordinaria, possono ottenere un numero di rate pari alla dilazione originaria.
La domanda di dilazione inibisce l’adozione del fermo di beni mobili registrati e dell’ipoteca esattoriale, ferma restando la validità delle cautele già in essere, ed osta all’avvio di nuove azioni esecutive.
Inoltre, una volta pagata la prima rata, il debitore dovrebbe poter ottenere il DURC e, ai sensi dell’art. 48-bis del D.P.R. 602/73, non dovrebbe più essere considerato inadempiente ai fini del “blocco” dei pagamenti della Pubblica Amministrazione.
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