LEGGE DI BILANCIO 2020: LA DISCIPLINA IN MATERIA DI C.D. PLASTIC TAX

Di Angelo Ginex, Avvocato e Ph.D. in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

Tra le principali novità introdotte dalla L. 160/2019 (c.d. Legge di bilancio 2020) vi è sicuramente la c.d. plastic tax, inserita nell'ambito delle misure a sostegno dell’ambiente, che entrerà in vigore a partire da luglio 2020.

Con la plastic tax l’Italia non fa altro che adeguarsi alla normativa comunitaria e, segnatamente, alla  Direttiva 2019/904/UE, che si inserisce nell'ambito delle misure volte a ridurre la diffusione dei prodotti in plastica più nocivi per l’ambiente e che maggiormente inquinano il mare e le spiagge d’Europa.

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SOCIETÀ NON RESPONSABILE SOLO PER ATTI NON RICONDUCIBILI ALL'OGGETTO SOCIALE

Di Angelo Ginex, Avvocato e Ph.D. in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

Come noto, la questione relativa alla natura del rapporto intercorrente tra società di capitali e amministratori ha da sempre animato il dibattito dottrinale e giurisprudenziale, dando vita a due teorie contrapposte.

Da un lato, vi è la c.d. “teoria contrattualistica”, che ha qualificato tale rapporto come meramente negoziale, evidenziando al riguardo che i reciproci diritti e obblighi delle parti sorgono per effetto di un accordo tra le stesse, sicché l’amministratore e la società costituiscono autonomi centri di interesse.

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NOVITÀ IN MATERIA DI DETRAZIONI FISCALI PER INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA

Di Angelo Ginex, Avvocato e Ph.D. in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

Come è noto, è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30 dicembre 2019, la L. 160/2019 (c.d. Legge di bilancio 2020), che ha introdotto importanti novità fiscali, tra cui quelle in materia di detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica.

In particolare, è stato interamente riscritto il comma 3.1 dell’articolo 14 D.L. 63/2013, il quale attualmente prevede che, a partire dal 1° gennaio 2020, lo sconto in fattura sarà fruibile unicamente per gli interventi di ristrutturazione importante di primo livello (di cui al D.M. 26.06.2015) e con un importo dei lavori pari o superiore a 200.000 euro.

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LEGGE DI BILANCIO 2020: NOVITÀ IN TEMA DI INVESTIMENTI NEL MEZZOGIORNO

Di Angelo Ginex, Avvocato e Ph.D. in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

La L. 160/2019 (c.d. Legge di Bilancio per il triennio 2020-2022), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30 dicembre 2019, ha introdotto importanti novità fiscali, tra cui quelle in materia di investimenti nel Mezzogiorno e nelle ZES.

In particolare, l’articolo 1, comma 316, lett. b) ha previsto l’istituzione della zona franca doganale nel porto di Taranto, al fine di incentivare il recupero delle potenzialità di tale area e sostenerne l’occupazione.

Trattasi di una zona interclusa ai sensi del Regolamento (UE) 952/2013, la cui perimetrazione è definita dall’Autorità di Sistema portuale del Mar Jonio e approvata con determinazione del direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli.

In estrema sintesi, una zona franca è un’area geograficamente o amministrativamente limitata, in cui sono concessi importanti benefici di carattere doganale e/o fiscale, che sono in grado di esercitare una forte attrattività di investimenti in infrastrutture e servizi logistici.

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VIOLAZIONI DEI PRINCIPI EUROPEI: PROCEDURE E CONSEGUENZE

Di Angelo Ginex, Avvocato e Ph.D. in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

In via generale, il contrasto di una norma interna con una norma o un principio di diretta applicabilità del diritto europeo può condurre all’annullamento di un atto di accertamento o anche solo ad una parte di esso.

Sul punto, è opportuno evidenziare che le contestazioni relative alle violazioni dei principi europei devono essere avanzate secondo le modalità ordinarie, ossia innanzi alle Commissioni tributarie e alla Corte di Cassazione, sin dal ricorso introduttivo.

Con riguardo alle conseguenze giuridiche della violazione del diritto europeo, occorre distinguere a seconda che essa riguardi specificamente il diritto UE o il diritto CEDU.

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I REQUISITI PER L'ESTENSIONE DELLE INDAGINI FINANZIARIE DI UNA SRL AI CONTI DEI SOCI

Di Angelo Ginex, Avvocato e Ph.D. in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

In materia tributaria, le indagini finanziarie rappresentano un importante strumento di controllo, poiché consentono all’Amministrazione di acquisire dati sui rapporti intrattenuti e sulle operazioni poste in essere dai contribuenti con gli intermediari finanziari, al fine di individuare un maggior reddito o compenso dagli stessi non dichiarati.

Più nel dettaglio, attraverso le indagini finanziarie l’Amministrazione ha la facoltà di controllare ogni movimentazione finanziaria, anche nell’ipotesi in cui il titolare del conto corrente e il contribuente soggetto a verifica non coincidano, con conseguente estensione dell’indagine finanziaria anche a conti correnti intestati a soggetti terzi.

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LA VALENZA DELLE DICHIARAZIONI RESE DAL CONTRIBUENTE NEL CORSO DI UNA VERIFICA FISCALE

Di Angelo Ginex, Avvocato e Ph.D. in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

Come noto, per verifica fiscale si intende il complesso di attività poste in essere da soggetti giuridicamente qualificati, volte a controllare il corretto adempimento delle norme tributarie.

Va tuttavia rilevato che la Guardia di Finanza ne ha adottato una interpretazione estensiva, intendendo per “verifica fiscale” tutte le attività di controllo e comprendendo, dunque, anche le cosiddette indagini a tavolino.

L’atto conclusivo di tali operazioni di verifica è rappresentato dal “processo verbale di constatazione” (pvc), attraverso il quale viene formalizzato l’esito del controllo fiscale effettuato, da cui devono risultare le ispezioni e le rilevazioni eseguite, le richieste fatte al contribuente o a chi lo rappresenta e le risposte ricevute.

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È NULLA LA NOTIFICA DELL'ATTO EFFETTUATA AL SERVIZIO “SEGUIMI” DI POSTE ITALIANE

Di Angelo Ginex, Avvocato e Ph.D. in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

In via generale, l’articolo 138 c.p.c. dispone che il soggetto legittimato effettua la notifica, di regola, mediante consegna nelle mani proprie del destinatario, presso la casa di abitazione oppure, se ciò non è possibile, ovunque lo trovi nell’ambito della  circoscrizione cui è addetto.

Qualora non sia possibile effettuare la notifica in mani proprie, l’articolo 139, comma 1, c.p.c. prevede un ordine successivo per ricercare il destinatario; in particolare, l’agente notificatore deve ricercare il contribuente ...

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IL CRITERIO DELLA “FAMIGLIA FISCALE” E IL CONIUGE IN SEPARAZIONE DEI BENI

Di Angelo Ginex, Avvocato e Ph.D. in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

In via generale, il redditometro è uno strumento di determinazione sintetica del reddito del contribuente, che consente all’Amministrazione finanziaria una determinazione indiretta del reddito complessivo del contribuente, basata sulla capacità di spesa del medesimo.

Con particolare riferimento all’accertamento sintetico dei redditi delle persone fisiche, la relativa disciplina è contenuta nell’articolo 38 D.P.R. 600/1973, come novellato dal D.L. 78/2010, le cui modifiche sono state dettate principalmente dall’esigenza di adeguarlo al contesto socio-economico, rafforzandone l’efficienza e le garanzie per il contribuente, quali il contraddittorio.

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ACCERTAMENTO ANTE TEMPUS E PROVA DELLE SPECIFICHE RAGIONI DI URGENZA

Di Angelo Ginex, Avvocato e Ph.D. in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

Come noto, l’articolo 12, comma 7, L. 212/2000 prevede che, nel rispetto del principio di cooperazione tra Amministrazione e contribuente, dopo il rilascio della copia del PVC da parte degli organi di controllo, quest’ultimo possa comunicare, entro 60 giorni, osservazioni e richieste che sono valutate dagli uffici impositori.

La norma de qua, nel riconoscere al contribuente il diritto al contraddittorio con l’Amministrazione finanziaria, prevede altresì che l’avviso di accertamento non possa essere emanato prima del decorso di 60 giorni dalla consegna del PVC (c.d. accertamento ante tempus), salvo casi di “particolare e motivata urgenza”.

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