I VIZI DI NULLITÀ DELLE SENTENZE DEL GIUDICE TRIBUTARIO – II PARTE

Di Angelo Ginex, Avvocato e Ph.D. in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

Proseguendo nell’analisi, avviata con il precedente contributo, dei vizi di nullità della sentenza è d’uopo soffermarsi sulla c.d. motivazione per relationem, che si realizza nell’ipotesi in cui il giudice, nell’esporre la propria ratio decidendi, rinvii ad un’altra pronuncia.

Sul punto, le Sezioni Unite, sin dalla sentenza n. 14814/2008, hanno affermato che la motivazione per relationem è legittima purché il giudice non si limiti alla mera indicazione della fonte di riferimento, ma riproduca i contenuti mutuati e che questi risultino oggetto di autonoma valutazione critica nel contesto della diversa (anche se connessa) causa, in maniera da consentire poi anche la verifica della compatibilità logico-giuridica del richiamo operato.

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I VIZI DI NULLITÀ DELLE SENTENZE DEL GIUDICE TRIBUTARIO – I PARTE

Di Angelo Ginex, Avvocato e Ph.D. in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

Ai sensi dell’articolo 36 D.Lgs. 546/1992 la sentenza del giudice tributario deve contenere l’indicazione della composizione del collegio, delle parti e dei loro difensori se vi sono; la concisa esposizione dello svolgimento del processo; le richieste delle parti; la succinta esposizione dei motivi in fatto e diritto; il dispositivo.

In alcuni casi l’inosservanza di tali prescrizioni può comportare la nullità, mentre in altri è possibile rimediare alle omissioni o alle errate indicazioni mediante il procedimento di correzione delle sentenze ai sensi dell’articolo 287 c.p.c.

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L'INIDONEITÀ DELLE QUOTAZIONI OMI A FONDARE GLI ACCERTAMENTI IMMOBILIARI

Di Angelo Ginex, Avvocato e Ph.D. in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

Per i trasferimenti immobiliari l’indicazione del corrispettivo o del valore del bene oggetto di alienazione è necessaria ai fini dell’applicazione delle imposte dirette e indirette gravanti sulla transazione.

A differenza delle imposte dirette (Irpef e Ires) o dell’Iva, che sono imposte di corrispettivo, dacché la base imponibile derivante dal trasferimento di immobili viene determinata sulla base del corrispettivo pagato dal cessionario, le imposte proporzionali di registro, ipotecaria e catastale sono imposte di valore, in quanto la base imponibile è rappresentata dal «valore del bene o del diritto alla data dell’atto», a meno che non si tratti di atti soggetti a condizione ex articolo 43 D.P.R. 131/1986.

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L'INIDONEITÀ DELLE QUOTAZIONI OMI A FONDARE GLI ACCERTAMENTI IMMOBILIARI

Di Angelo Ginex, Avvocato e Ph.D. in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

Per i trasferimenti immobiliari l’indicazione del corrispettivo o del valore del bene oggetto di alienazione è necessaria ai fini dell’applicazione delle imposte dirette e indirette gravanti sulla transazione.

A differenza delle imposte dirette (Irpef e Ires) o dell’Iva, che sono imposte di corrispettivo, dacché la base imponibile derivante dal trasferimento di immobili viene determinata sulla base del corrispettivo pagato dal cessionario, le imposte proporzionali di registro, ipotecaria e catastale sono imposte di valore, in quanto la base imponibile è rappresentata dal «valore del bene o del diritto alla data dell’atto», a meno che non si tratti di atti soggetti a condizione ex articolo 43 D.P.R. 131/1986.

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I CRITERI DI INDIVIDUAZIONE DELL'AGENZIA FISCALE COMPETENTE AD EMETTERE L'ACCERTAMENTO

Di Angelo Ginex, Avvocato e Ph.D. in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

L’Ufficio territorialmente competente ad emettere un avviso di accertamento è individuato facendo riferimento al domicilio fiscale del contribuente.

Infatti, l’articolo 31, comma 2, D.P.R. 600/1973 stabilisce testualmente che «la competenza spetta all’ufficio distrettuale nella cui circoscrizione è il domicilio fiscale del soggetto obbligato alla dichiarazione alla data in cui questa è stata o avrebbe dovuto essere presentata».

Ciò significa che, al fine di verificare la competenza territoriale di un determinato Ufficio, è necessario individuare il domicilio fiscale del soggetto d’imposta, facendo riferimento al momento di presentazione o di omissione della dichiarazione dei redditi (Cfr. Cass. sent. n. 10224/2003).

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I CRITERI DI INDIVIDUAZIONE DELL'AGENZIA FISCALE COMPETENTE AD EMETTERE L'ACCERTAMENTO

Di Angelo Ginex, Avvocato e Ph.D. in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

L’Ufficio territorialmente competente ad emettere un avviso di accertamento è individuato facendo riferimento al domicilio fiscale del contribuente.

Infatti, l’articolo 31, comma 2, D.P.R. 600/1973 stabilisce testualmente che «la competenza spetta all’ufficio distrettuale nella cui circoscrizione è il domicilio fiscale del soggetto obbligato alla dichiarazione alla data in cui questa è stata o avrebbe dovuto essere presentata».

Ciò significa che, al fine di verificare la competenza territoriale di un determinato Ufficio, è necessario individuare il domicilio fiscale del soggetto d’imposta, facendo riferimento al momento di presentazione o di omissione della dichiarazione dei redditi (Cfr. Cass. sent. n. 10224/2003).

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I LIMITI DEI POTERI ISTRUTTORI DEL GIUDICE TRIBUTARIO

Di Angelo Ginex, Avvocato e Ph.D. in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

A differenza di quanto previsto dal codice di rito per il processo civile, nel contenzioso tributario, che è denominato a “istruzione esaurita”, non è contemplata una vera e propria fase istruttoria, in quanto eventuali ordinanze istruttorie sono emanate nel corso dell’udienza di discussione.

Tra i poteri istruttori del giudice tributario previsti dall’articolo 7 D.Lgs. 546/1992 (rubricato “Poteri delle commissioni tributarie”) vi sono quello di richiedere apposite relazioni ad organi tecnici dell’amministrazione dello Stato o di altri enti pubblici compreso il corpo della Guardia di Finanza, nonché quello di disporre consulenza tecnica, quando occorre acquisire elementi conoscitivi di particolare complessità.

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L'IMPUGNAZIONE DEL DINIEGO DI AUTOTUTELA IN CASO DI ACCERTAMENTO DEFINITIVO

Di Angelo Ginex, Avvocato e Ph.D. in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

Per autotutela si intende il potere-dovere dell’Amministrazione finanziaria di procedere, d’ufficio o su iniziativa del contribuente, al ritiro della pretesa fiscale, annullando propri atti riconosciuti illegittimi o infondati.

Spesso accade che, a fronte di una simile istanza da parte del contribuente, l’Amministrazione finanziaria recapiti un provvedimento di diniego, la cui impugnazione, però, non trova unanimi consensi.

La questione si complica irrimediabilmente ove il gravame in parola interessi un avviso di accertamento divenuto definitivo.

In tal caso, infatti, è stato affermato che l’impugnazione del diniego di autotutela sarebbe preclusa dalla definitività dell’atto e dalla conseguente cristallizzazione della pretesa tributaria.

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LE INDAGINI FINANZIARIE SUI CONTI CORRENTI INTESTATI A TERZI

Di Angelo Ginex, Avvocato e Ph.D. in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

L’accertamento da indagini finanziarie è una particolare procedura che consente all'Amministrazione finanziaria di acquisire dati sui rapporti intrattenuti e sulle operazioni finanziarie poste in essere dai contribuenti con gli intermediari finanziari, al fine di individuare movimentazioni che, se non opportunamente giustificate dal contribuente, vengono contestate quali maggiori ricavi o compensi.

Più nel dettaglio, l’esame dei conti correnti bancari del contribuente consente il rinvenimento di movimentazioni che non trovano riscontro nella contabilità del contribuente, così fornendo elementi idonei a procedere ad una rettifica sia di tipo analitico che di tipo induttivo, a meno che questi non dimostri che ne ha tenuto conto per la determinazione della base imponibile o che non hanno rilevanza allo stesso fine.

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LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO ANTIECONOMICO DEL CONTRIBUENTE

Di Angelo Ginex, Avvocato e Ph.D. in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

Ai sensi dell'articolo 39, comma 1, lett. d), D.P.R. 600/1973 l'accertamento analitico-induttivo consiste nella contestazione dell’evasione mediante il ricorso a presunzioni “qualificate”, ovvero gravi, precise e concordanti.

In sostanza, detta censura prende le mosse dal ragionamento presuntivo dell'Amministrazione finanziaria che procede alla ricostruzione di una o più voci reddituali in modo difforme rispetto alle risultanze contabili.

Tra le diverse tipologie di accertamenti presuntivi (accertamenti basati sulle percentuali di ricarico, accertamenti basati su fattori produttivi, accertamenti basati su documentazione extracontabile, ecc.) risulta di particolare interesse quello basato sul comportamento antieconomico dell'imprenditore, ravvisabile nella ipotesi in cui, ad esempio, i prezzi praticati non superino i costi o la media del settore, in quanto confliggente con i criteri della ragionevolezza sul presupposto che chiunque svolga un’attività economica è indotto a generare utili.

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