COVID-19 E IMPOSSIBILITÀ DI ADEMPIERE: COSA FARE?

La pandemia da Covid-19 e/o le conseguenti misure di contenimento adottate dal Governo Italiano hanno posto numerose imprese nella condizione di non poter correttamente adempiere gli obblighi contrattuali assunti con le proprie controparti.

Nella guida elaborata da ICC Italia con il contributo di Confindustria vengono fornite alcune indicazioni pratiche a quelle imprese che si trovino attualmente impossibilitate ad adempiere a causa dell’emergenza Covid-19 e che abbiano in essere contratti contenenti una clausola di forza maggiore. Si noti però che molte delle raccomandazioni esposte potrebbero risultare opportune anche nel caso in cui il contratto non contenga la clausola di forza maggiore, fermo restando che dovranno comunque necessariamente essere integrate alla luce del diritto applicabile al contratto e delle circostanze concrete.

Dette raccomandazioni, in ogni caso, hanno uno scopo puramente informativo e non costituiscono né devono essere intese alla stregua di un parere legale. Specifici fatti e circostanze differiscono per ciascuna impresa ed impongono un esame specifico. Pertanto, si suggerisce comunque di consultare, preventivamente, un proprio legale di fiducia.

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TERMINI PROCESSUALI SOSPESI DAL 9 MARZO AL 15 APRILE

Di Angelo Ginex, Avvocato e Ph.D. in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

Tra le varie misure adottate dal D.L. 18/2020, con specifico riferimento al processo tributario, l’articolo 83, comma 1 prevede, innanzitutto, il rinvio d’ufficio delle udienze a data successiva al 15 aprile.

Appare evidente come la disposizione citata, giustamente, non operi alcuna distinzione tra trattazione in camera di consiglio (come quella di sospensione dell’esecuzione dell’atto) e discussione in pubblica udienza (è il caso dell’udienza di discussione, ove vi sia apposita istanza di parte).

Il comma 2 del medesimo articolo dispone, poi, la sospensione del decorso dei termini processuali dal 9 marzo al 15 aprile.

Ne deriva che, se il termine ha già iniziato a decorrere prima del 9 marzo, il medesimo resta sospeso nel suddetto periodo di sospensione e ricomincia a decorrere al 16 aprile. Invece, se il termine inizia a decorrere durante il periodo di sospensione sopra indicato, l’inizio è differito al 16 aprile.

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SOSPENSIONE DEI TERMINI RELATIVI ALLE ATTIVITÀ DI ACCERTAMENTO SOLO PER GLI ENTI IMPOSITORI

Di Angelo Ginex, Avvocato e Ph.D. in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 17.03.2020 è entrato in vigore il D.L. 18/2020  (c.d. Decreto Cura Italia), il quale, oltre a mobilitare le risorse necessarie per fronteggiare l’emergenza collegata alla diffusione del virus Covid-19, adotta alcune misure allo scopo di evitare che obbligazioni e adempimenti aggravino i problemi di liquidità di lavoratori, famiglie e imprese.

Tra le varie disposizioni di carattere fiscale, si segnala l’articolo 67, che, nella sostanza, “congela” soltanto l’attività degli enti impositori, e non anche quella dei contribuenti.

Più nel dettaglio, la norma citata, coerentemente con quanto previsto dall’articolo 12 D.Lgs. 159/2015, sospende, dall’8 marzo al 31 maggio 2020, i termini relativi alle attività di controllo, accertamento, riscossione e contenzioso (salvo quanto previsto in relazione alla liquidazione delle imposte e al controllo formale) «da parte degli uffici degli enti impositori».

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IPOTECA ILLEGITTIMA: GLI STRUMENTI DI TUTELA PER IL CONTRIBUENTE

Di Angelo Ginex, Avvocato e Ph.D. in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

Secondo quanto previsto dall’articolo 77 D.P.R. 602/1973, decorsi 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento o 90 giorni dalla notifica dell’accertamento esecutivo, l’Agente della Riscossione può procedere all’iscrizione di ipoteca sugli immobili del contribuente o dei coobbligati, per un importo pari al doppio della somma complessiva per la quale si procede.

A tal fine, è però necessario che l’Agente della Riscossione notifichi al proprietario dell’immobile una comunicazione preventiva contenente l’avviso che, in difetto del pagamento delle somme dovute entro il termine di 30 giorni, sarà iscritta l’ipoteca esattoriale.

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I PROVVEDIMENTI SULL'ESECUZIONE PROVVISORIA IN APPELLO

Di Angelo Ginex, Avvocato e Ph.D. in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

Nel processo tributario, il giudizio di appello è regolato dalle norme contenute negli articoli 323 e ss. c.p.c., fatto salvo quanto previsto dalle specifiche disposizioni di cui al D.Lgs. 546/1992.

Secondo quanto disposto dall’articolo 4, comma 2, D.Lgs. 546/1992, la competenza del giudice di appello si radica in base a quella del giudice di primo grado, nel senso che essa spetta alla Commissione tributaria regionale nella cui circoscrizione ha sede la Commissione tributaria provinciale che ha emesso la sentenza impugnata.

Venendo ai provvedimenti sull’esecuzione provvisoria in appello, occorre fare precipuo riferimento alla disciplina prevista dall’articolo 52 D.Lgs. 546/1992.

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LE NOTIFICHE AD ADER VANNO EFFETTUATE PRESSO L’AVVOCATURA GENERALE A ROMA

Di Angelo Ginex, Avvocato e Ph.D. in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

Come è noto, il ricorso per Cassazione deve, a pena di inammissibilità, essere proposto entro termini perentori.

In particolare, ai sensi dell’articolo 325, comma 2, c.p.c., l’impugnazione deve essere notificata alla controparte entro il termine di 60 giorni, decorrenti dalla notifica della sentenza della Commissione tributaria regionale.

Inoltre, la notifica del ricorso per Cassazione deve avvenire esclusivamente nelle forme prescritte dal c.p.c. ed è esclusa la possibilità, concessa al ricorrente ed all’appellante, di proporre il ricorso anche mediante la consegna diretta o la spedizione a mezzo posta (Cass. n. 25395/2014).

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LE NOTIFICHE AD ADER VANNO EFFETTUATE PRESSO L’AVVOCATURA GENERALE A ROMA

Di Angelo Ginex, Avvocato e Ph.D. in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

Come è noto, il ricorso per Cassazione deve, a pena di inammissibilità, essere proposto entro termini perentori.

In particolare, ai sensi dell’articolo 325, comma 2, c.p.c., l’impugnazione deve essere notificata alla controparte entro il termine di 60 giorni, decorrenti dalla notifica della sentenza della Commissione tributaria regionale.

Inoltre, la notifica del ricorso per Cassazione deve avvenire esclusivamente nelle forme prescritte dal c.p.c. ed è esclusa la possibilità, concessa al ricorrente ed all’appellante, di proporre il ricorso anche mediante la consegna diretta o la spedizione a mezzo posta (Cass. n. 25395/2014).

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LA LEGGE DI BILANCIO 2020 REINTRODUCE LA RIVALUTAZIONE DEI BENI D'IMPRESA

Di Angelo Ginex, Avvocato e Ph.D. in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

La L. 160/2019 (c.d. Legge di bilancio per il 2020) ha riproposto, seppur con piccole variazioni, alcune delle precedenti disposizioni in materia di rivalutazione dei beni d’impresa e affrancamento del saldo attivo di rivalutazione.

In via generale, è possibile affermare che, rispetto al passato, le principali novità sono rappresentate dalla riduzione dell’aliquota dell’imposta sostitutiva, pari al 12 per cento per i beni ammortizzabili e al 10 per cento per quelli non ammortizzabili.

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LE NOVITÀ DELLA LEGGE DI BILANCIO 2020 IN MATERIA DI C.D DIGITAL TAX

Di Angelo Ginex, Avvocato e Ph.D. in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

Tra le principali novità introdotte dalla L. 160/2019 (c.d. Legge di bilancio 2020), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30 dicembre 2019, vi sono le modifiche apportate all’imposta sui servizi digitali, la c.d. digital tax.

Le disposizioni sulla digital tax sono entrate in vigore dal 1° gennaio 2020, non essendo più prevista l’emanazione di un apposito decreto ministeriale che rechi le disposizioni attuative.

In particolare, l’imposta sui servizi digitali si applica sui ricavi derivanti dalla fornitura dei servizi digitali realizzati dai soggetti passivi di imposta nel corso dell’anno solare.

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LEGGE DI BILANCIO 2020: LA DISCIPLINA IN MATERIA DI C.D. SUGAR TAX

Di Angelo Ginex, Avvocato e Ph.D. in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

Tra le principali novità introdotte dalla L. 160/2019 (c.d. Legge di bilancio 2020), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30 dicembre 2019, vi è l’imposta sul consumo delle bevande analcoliche, meglio conosciuta come sugar tax”.

L’attuazione della disciplina in esame è demandata alla pubblicazione di un decreto del Ministero dell’Economia e delle finanze, da emanarsi entro il mese di febbraio 2020.

Inoltre, le disposizioni hanno efficacia a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo alla data di pubblicazione del decreto attuativo.

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