GESTIONE ANTIECONOMICA ANCHE CON BILANCIO IN ATTIVO
Di Angelo Ginex, Avvocato e Ph.D. in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners
È legittimo l’avviso di accertamento fondato sull’antieconomicità della gestione aziendale, anche nella ipotesi in cui questa concluda il proprio esercizio annuale con un utile talmente esiguo, a fronte di ingenti investimenti sostenuti, da far ritenere senz’altro sconveniente il rischio d’impresa sopportato in rapporto al risultato conseguito. È questo l’innovativo principio sancito dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 31814 del 05.12.2019.
La vicenda in esame trae origine dalla notifica di un avviso di accertamento per antieconomicità della gestione d’impresa, con cui si contestavano ad una ferramenta maggiori ricavi, dal momento che essa, a fronte del sostenimento di costi pari ad euro 980.049, aveva dichiarato il conseguimento di un reddito d’impresa pari ad euro 10.104 e ricavi pari ad euro 809.905, quindi significativamente inferiori e insufficienti per remunerare il capitale impiegato.
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L'EFFICACIA ESPANSIVA DEL GIUDICATO ESTERNO
Di Angelo Ginex, Avvocato e Ph.D. in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners
In materia tributaria, opera l'efficacia espansiva del giudicato esterno in relazione al rapporto ad esecuzione prolungata, avente ad oggetto la realizzazione, in più anni, delle medesime opere di urbanizzazione primaria e secondaria, non venendo in rilievo ipotesi eccezionali di incompatibilità con il diritto comunitario che ne imporrebbero la disapplicazione da parte del giudice nazionale.
È questo il nuovo orientamento espresso dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 31084 del 28.11.2019. La vicenda in esame trae origine dalla impugnazione di un avviso di accertamento, con il quale l’Agenzia delle Entrate aveva rettificato la dichiarazione Iva di una società, ritenendo che i lavori per la realizzazione di alcune opere pubbliche fossero stati erroneamente assoggettati ad aliquota del 10% in luogo di quella ordinaria.
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LA DIFESA DELL'AER NEI GIUDIZI TRIBUTARI DI MERITO E DI LEGITTIMITÀ
Di Angelo Ginex, Avvocato e Ph.D. in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners
Come noto, l’articolo 4-novies D.L. 34/2019, nell’introdurre una norma di interpretazione autentica dell’articolo 1, comma 8, D.L. 193/2016, aveva chiarito che nessuna delibera specifica e motivata è richiesta all’Agenzia delle entrate-Riscossione (AeR) per avvalersi degli avvocati del libero foro, al di fuori dei casi riservati all’Avvocatura dello Stato su base convenzionale o, perfino, pure in quelli ove essa non sia disponibile ad assumere il patrocinio.
Di qui, il dubbio che non fosse fondato l’orientamento affermatosi in tema di rappresentanza e difesa in giudizio dell’AeR, secondo cui: «l’Agenzia delle Entrate Riscossione, ... ove si costituisca formalmente in giudizio in un nuovo processo come in uno già pendente alla data della propria istituzione, deve avvalersi del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato ...
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IL COMPUTO DEI 30 GIORNI PER LA DEFINIZIONE DELL'AVVISO BONARIO
Di Angelo Ginex, Avvocato e Ph.D. in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners
L’articolo 2 D.Lgs. 462/1997, recante la disciplina delle somme dovute a seguito dei controlli automatici effettuati ai sensi degli articoli 36-bis D.P.R. 600/1973 e 54-bis D.P.R. 633/1972, al secondo comma precisa che «L’iscrizione a ruolo non è eseguita, in tutto o in parte, se il contribuente o il sostituto d’imposta provvede a pagare le somme dovute entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione prevista dai commi 3 dei predetti articoli 36-bis e 54-bis, con le modalità indicate nell’articolo 19 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, concernente le modalità di versamento mediante delega. In tal caso, l’ammontare delle sanzioni amministrative dovute è ridotto ad un terzo».
Peraltro, il citato articolo 36-bis, comma 3 sancisce che, quando dai controlli automatici emerge un risultato diverso rispetto a quello della dichiarazione, l’esito è comunicato al contribuente, stabilendo altresì che ...
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DEFINIZIONE LITI PENDENTI: SOSPENSIONE DEL PROCESSO ANCHE DOPO I TERMINI?
Di Angelo Ginex, Avvocato e Ph.D. in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners
In materia di definizione agevolata delle liti pendenti, l’articolo 6. D.L. 119/2018 aveva stabilito che il contribuente potesse ottenere la sospensione del processo a seguito del deposito di apposita istanza, corredata di copia della domanda di definizione e del versamento, entro il 10 giugno 2019.
Più precisamente, la disposizione normativa citata disponeva che: «Le controversie non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 giugno 2019. Se entro tale data il contribuente deposita presso l’organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, il processo resta sospeso fino al 31 dicembre 2020».
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IL CONTRADDITORIO PREVENTIVO IN CASO DI ACCERTAMENTO DA ABUSO DEL DIRITTO
Di Angelo Ginex, Avvocato e Ph.D. in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners
Il diritto al contradditorio, che trova il suo fondamento tanto nelle fonti internazionali quanto in quelle interne, costituisce un «principio fondamentale immanente nell’ordinamento, operante anche in difetto di una espressa e specifica previsione normativa, a pena di nullità dell’atto finale del procedimento, per violazione del diritto di partecipazione dell’interessato al procedimento stesso» (Cfr. C. Cost. n. 132/2015).
Con particolare riguardo all’ambito tributario, mette conto rilevare che la giurisprudenza della Corte di Giustizia UE, nella storica sentenza Sopropè, ha sancito che il contraddittorio preventivo costituisce un principio di civiltà giuridica, generale ed ineludibile ...
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I LIMITI PROBATORI DEL GIUDIZIO DI RIASSUNZIONE A SEGUITO DI RINVIO DELLA CASSAZIONE
Di Angelo Ginex, Avvocato e Ph.D. in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners
In via generale, il giudizio di rinvio costituisce una fase autonoma del processo tributario, che viene introdotta mediante la riassunzione dinanzi alla Commissione tributaria di pari grado rispetto a quella che ha pronunciato la sentenza cassata.
Detto giudizio, quindi, non rappresenta la continuazione della precedente fase di merito e la riassunzione si configura semplicemente «come attività di impulso processuale volta alla prosecuzione del giudizio conclusosi con la sentenza cassata» (Cfr. Cass. 4018/2006).
Tale giudizio è disciplinato dall’articolo 63 D.Lgs. 546/1992, a mente del quale la riassunzione deve essere fatta nei confronti di tutte le parti personalmente entro il termine perentorio di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza, con la precisazione che, in sede di rinvio, si osservano le norme stabilite per il procedimento davanti alla Commissione tributaria a cui il processo è stato rinviato.
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LA VALIDITÀ IN APPELLO DELLA PROCURA RILASCIATA AL DIFENSORE IN PRIMO GRADO
Di Angelo Ginex, Avvocato e Ph.D. in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners
L’articolo 83 c.p.c. stabilisce che lo ius postulandi, ovvero la facoltà di proporre domande in giudizio, viene conferita al difensore con la procura alle liti, che è un negozio giuridico unilaterale con cui questi viene investito del potere di rappresentare e difendere la parte in giudizio.
Più nel dettaglio, la procura alle liti attribuisce al difensore il potere di compiere e ricevere tutti gli atti processuali, fatta eccezione per quelli di disposizione del diritto in contesa (ad esempio, la conciliazione giudiziale, la rinuncia al ricorso, ecc.), i quali necessitano di specifico conferimento.
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I DATI COMUNICATI DA EBAY LEGITTIMANO L'ACCERTAMENTO INDUTTIVO
Di Angelo Ginex, Avvocato e Ph.D. in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners
Un accertamento è qualificabile come induttivo puro o extracontabile quando la rettifica del reddito d’impresa, o di lavoro autonomo, prescinde dalle risultanze contabili a causa della gravità, numerosità e ripetitività delle omissioni e delle false e/o inesatte indicazioni ivi riscontrate, ovvero delle irregolarità formali rilevate nei registri e nelle altre scritture contabili obbligatorie.
Altrimenti detto, il metodo induttivo si sostanzia in una ricostruzione del reddito operata «sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti o venuti a conoscenza» dell’Ufficio, con facoltà, per quest’ultimo, «di prescindere in tutto o in parte dalle risultanze del bilancio e dalle scritture contabili in quanto esistenti», utilizzando anche presunzioni “semplicissime”, ovvero prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza stabiliti dall’articolo 39, comma 1, lettera d), D.P.R. 600/1973.
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I VIZI DI NULLITÀ DELLE SENTENZE DEL GIUDICE TRIBUTARIO – II PARTE
Di Angelo Ginex, Avvocato e Ph.D. in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners
Proseguendo nell’analisi, avviata con il precedente contributo, dei vizi di nullità della sentenza è d’uopo soffermarsi sulla c.d. motivazione per relationem, che si realizza nell’ipotesi in cui il giudice, nell’esporre la propria ratio decidendi, rinvii ad un’altra pronuncia.
Sul punto, le Sezioni Unite, sin dalla sentenza n. 14814/2008, hanno affermato che la motivazione per relationem è legittima purché il giudice non si limiti alla mera indicazione della fonte di riferimento, ma riproduca i contenuti mutuati e che questi risultino oggetto di autonoma valutazione critica nel contesto della diversa (anche se connessa) causa, in maniera da consentire poi anche la verifica della compatibilità logico-giuridica del richiamo operato.
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