di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 5174, depositata ieri 17 febbraio, è tornata ad occuparsi di una fattispecie che ricorre spesso nella pratica degli affari immobiliari.
Si tratta della cessione a titolo oneroso, da parte di un soggetto che agisce al di fuori dell’esercizio di attività di impresa o di lavoro autonomo, di un immobile da cui ha conseguito un guadagno, che dall’Agenzia delle Entrate viene considerato plusvalenza tassabile ai sensi dell’articolo 67 Tuir, previa riqualificazione dell’atto di cessione del fabbricato come cessione di terreno edificabile.
Nel caso di specie, il contribuente risultava destinatario di un avviso di accertamento con il quale l’Ufficio contestava l’omessa dichiarazione di una plusvalenza derivante dalla vendita, avvenuta nel periodo di imposta 2005, di un terreno edificabile e sovrastante manufatto/baracca, sito in Cortina d’Ampezzo.
Il contribuente proponeva ricorso dinanzi alla competente commissione tributaria provinciale, la quale, in accoglimento dello stesso, annullava l’atto impugnato. Tale decisione veniva confermata anche all’esito del giudizio di appello, proposto dall’Agenzia delle Entrate, sulla base della considerazione per la quale essa aveva interpretato in modo improprio il citato articolo 67, avendo ritenuto che oggetto di compravendita non fosse il manufatto/baracca, ma piuttosto il terreno edificabile.
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