ACCERTAMENTO SINTETICO: VA DIMOSTRATA LA “DURATA” DEL POSSESSO DEI REDDITI ESENTI
di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners
La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 12600, depositata ieri 20 aprile, è tornata ad affrontare il tema della prova contraria in caso di accertamento sintetico, con specifico riferimento, però, all’ipotesi in cui questo sia stato emesso prima che l'articolo 38 D.P.R. 600/1973 venisse modificato dal D.L. 78/2010.
Più precisamente, la vicenda in esame trae origine dalla notifica di un avviso di accertamento, relativo al periodo di imposta 2008, con il quale si contestava un maggior reddito sulla base delle spese sostenute dal contribuente e delle rilevazioni del redditometro.
Tale atto veniva impugnato dinanzi alla competente commissione tributaria, che, in accoglimento del ricorso proposto, procedeva al suo annullamento. Anche la Commissione tributaria regionale della Sicilia, rigettando il gravame avanzato dall’Agenzia delle Entrate, confermava la pronuncia di primo grado. In particolare, i giudici di appello rilevavano che il contribuente avesse fornito la prova contraria richiesta dall’articolo 38 D.P.R. 600/1973, ovvero la disponibilità di risorse costituenti redditi esenti. Questi, inoltre, precisavano che la norma citata non richiedesse la prova che tali risorse fossero state effettivamente destinate al sostenimento delle spese poste a base dell’accertamento sintetico.
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SOGGETTO A TASSAZIONE IL TFM SE IL SOCIO AMMINISTRATORE VI RINUNCIA
di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners
La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 12222, depositata ieri 14 aprile, è tornata a pronunciarsi in tema di regime fiscale del trattamento di fine mandato (TFM) in caso di rinuncia da parte del socio amministratore.
La fattispecie in esame prende le mosse dalla notifica di un avviso di accertamento relativo ad Irpef, emesso in conseguenza della rinuncia del contribuente (in qualità di amministratore) al trattamento di fine mandato che era stato accantonato in suo favore dal 1998 al 2006 dalla S.r.l. di cui era anche socio.
Tale atto veniva impugnato dinanzi alla competente commissione tributaria provinciale, che però rigettava il ricorso. Il contribuente proponeva ricorso in appello alla Commissione tributaria regionale della Toscana, che, in accoglimento del gravame, affermava che: «il nostro ordinamento giuridico ammette ipotesi di fictio che però sono espressamente previste dal legislatore e la capacità contributiva che legittimamente può essere colpita deve essere concreta e non meramente astratta e virtuale».
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SOGGETTO A TASSAZIONE IL TFM SE IL SOCIO AMMINISTRATORE VI RINUNCIA
di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners
La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 12222, depositata ieri 14 aprile, è tornata a pronunciarsi in tema di regime fiscale del trattamento di fine mandato (TFM) in caso di rinuncia da parte del socio amministratore.
La fattispecie in esame prende le mosse dalla notifica di un avviso di accertamento relativo ad Irpef, emesso in conseguenza della rinuncia del contribuente (in qualità di amministratore) al trattamento di fine mandato che era stato accantonato in suo favore dal 1998 al 2006 dalla S.r.l. di cui era anche socio.
Tale atto veniva impugnato dinanzi alla competente commissione tributaria provinciale, che però rigettava il ricorso. Il contribuente proponeva ricorso in appello alla Commissione tributaria regionale della Toscana, che, in accoglimento del gravame, affermava che: «il nostro ordinamento giuridico ammette ipotesi di fictio che però sono espressamente previste dal legislatore e la capacità contributiva che legittimamente può essere colpita deve essere concreta e non meramente astratta e virtuale».
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PRELIMINARE SOGGETTO A IMPOSTA FISSA ANCHE SE LA NOMINA È TARDIVA
di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners
Nel caso di contratto preliminare di compravendita con riserva di nomina del terzo, la nomina tardiva o inefficace determina l’applicabilità dell’imposta di registro in misura fissa, sia nei confronti dell’originario promissario acquirente che del terzo nominato tardivamente, mentre l’imposta di registro proporzionale dovuta in relazione al contratto definitivo di compravendita graverà sulle parti che hanno stipulato l’atto.
Sono questi i principi di diritto sanciti dalla Corte di Cassazione, con sentenza n. 11831 depositata ieri 12 aprile.
La vicenda in esame trae origine dalla stipula di un contratto preliminare di compravendita con cui il promittente venditore si impegnava a trasferire al promissario acquirente, suo fratello o a persona da nominare nell’atto definitivo, quota parte di un immobile sito in Venezia per una determinata somma considerata già corrisposta mediante compensazione di crediti vantanti nei confronti del fratello promittente venditore.
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IL DIFENSORE ANTISTATARIO RICORRE ALL'OTTEMPERANZA SENZA PASSAGGIO IN GIUDICATO
di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners
In tema di processo tributario, il pagamento delle spese di lite in favore del contribuente o del difensore antistatario, deve essere eseguito nel termine di novanta giorni dalla notifica della sentenza e, in caso di mancata esecuzione della stessa, è possibile promuovere il giudizio di ottemperanza senza necessità di formale costituzione in mora e, soprattutto, senza dover attendere il passaggio in giudicato della sentenza medesima.
Sono questi i principi di diritto sanciti dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 11286, depositata ieri 7 aprile.
La vicenda in esame trae origine dall’impugnazione di un atto impositivo, da parte di un difensore tributario (nella specie, si trattava di un avvocato), in favore del contribuente dallo stesso assistito. La commissione tributaria adita, nell’accogliere il ricorso proposto, condannava l’Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese di lite con distrazione in favore dell’avvocato antistatario.
Notificata la sentenza e constatato l’inadempimento dell’ente impositore, l’avvocato instaurava il giudizio di ottemperanza dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Napoli, la quale riteneva che ...
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CON I LAVORI IN CORSO È VENDITA DI TERRENO EDIFICABILE E NON DI FABBRICATO
di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners
In tema di imposta di registro, è illegittimo l’avviso di rettifica e liquidazione della maggiore imposta di registro, ipotecaria e catastale in relazione al valore dichiarato di un terreno edificabile oggetto di compravendita, che venga rettificato in fabbricato di tipo villino sulla base dei lavori in corso, se alla data di trasferimento del bene non vi sia prova dell’ultimazione della costruzione.
È questo il principio di diritto desumibile dalla sentenza n. 10025, depositata ieri 29 marzo dalla Corte di Cassazione, che esclude quindi la rilevanza della mera utilizzazione edificatoria dell’area su cui insiste un fabbricato in corso di costruzione.
La vicenda in esame trae origine dalla notifica ad una S.r.l. di un avviso di rettifica e liquidazione della maggiore imposta di registro, ipotecaria e catastale in relazione al valore dichiarato di un terreno edificabile oggetto di compravendita. In estrema sintesi, l’Agenzia delle Entrate, rettificando tale valore in fabbricato di tipo villino sulla base della documentazione attestante i lavori in corso, contestava le maggiori imposte.
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CON I LAVORI IN CORSO È VENDITA DI TERRENO EDIFICABILE E NON DI FABBRICATO
di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners
In tema di imposta di registro, è illegittimo l’avviso di rettifica e liquidazione della maggiore imposta di registro, ipotecaria e catastale in relazione al valore dichiarato di un terreno edificabile oggetto di compravendita, che venga rettificato in fabbricato di tipo villino sulla base dei lavori in corso, se alla data di trasferimento del bene non vi sia prova dell’ultimazione della costruzione.
È questo il principio di diritto desumibile dalla sentenza n. 10025, depositata ieri 29 marzo dalla Corte di Cassazione, che esclude quindi la rilevanza della mera utilizzazione edificatoria dell’area su cui insiste un fabbricato in corso di costruzione.
La vicenda in esame trae origine dalla notifica ad una S.r.l. di un avviso di rettifica e liquidazione della maggiore imposta di registro, ipotecaria e catastale in relazione al valore dichiarato di un terreno edificabile oggetto di compravendita. In estrema sintesi, l’Agenzia delle Entrate, rettificando tale valore in fabbricato di tipo villino sulla base della documentazione attestante i lavori in corso, contestava le maggiori imposte.
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NOTAIO LIBERO DALL'IMPOSTA VERSATA DALLA SOCIETÀ E POI RIMBORSATA
di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners
La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 9538, depositata ieri 24 marzo, è tornata a pronunciarsi in tema di imposta di registro e responsabilità solidale del notaio rogante.
La vicenda in esame trae origine dalla impugnazione di una cartella di pagamento recante l’iscrizione a ruolo dell’imposta proporzionale di registro relativa ad atti di fusione per incorporazione di alcune società, notificata ad una contribuente in qualità di erede del notaio rogante. Il titolo, divenuto definitivo, in esecuzione del quale veniva notificata la citata cartella, era costituito da una sentenza della Corte di Cassazione, favorevole all’amministrazione finanziaria, che a suo tempo aveva intimato al citato notaio il pagamento della maggiore imposta.
A seguito dell’impugnazione di tale cartella, la contribuente risultava vittoriosa all’esito di entrambi i gradi di merito. In particolare, la Commissione tributaria regionale della Lombardia rigettava l’appello dell’Agenzia delle Entrate, rilevando che l’imposta di registro relativa alle operazioni di fusione in contestazione era stata pagata dalla società, per cui la pretesa dell’Ufficio di un nuovo versamento era illegittima.
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L'EX AMMINISTRATORE NON RISPONDE DELLA FATTURA FALSA
di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 9753, depositata ieri 22 marzo, è tornata a pronunciarsi in tema di reati tributari e responsabilità dell’ex amministratore, conformandosi all’orientamento sinora espresso (cfr., Cass. Sent. n. 23229/2012).
La fattispecie in esame trae origine dall’adozione della misura cautelare dell’interdizione, per la durata di un anno, dall’esercizio della qualità di imprenditore commerciale e di amministratore di società commerciali, emessa nei confronti dell’ex amministratore di una società, poiché indagato per il reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti ex articolo 2 D.Lgs. 74/2000.
Avverso tale provvedimento cautelare veniva proposta istanza di revoca dinanzi al giudice per le indagini preliminari del competente Tribunale, che però la rigettava con ordinanza. Seguiva atto di appello dinanzi al Tribunale del riesame di Brescia, ma, ancora una volta, la richiesta dell’indagato veniva respinta.
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FALLIMENTO: NIENTE COMPENSO AL CURATORE “DISTRATTARIO”
di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners
In tema di fallimento, non ha diritto alla liquidazione del compenso dell’attività svolta, il curatore rinunciatario all’incarico che, nell’espletamento di tale mandato, abbia posto in essere una condotta illecita, consistente nella distrazione di somme dalla cassa della procedura, in quanto fattispecie di grave inadempimento che giustifica lo scioglimento dall’obbligazione di pagamento del compenso, eccepibile da parte del fallimento per il venir meno del rapporto fiduciario, anche nell’ipotesi in cui questi abbia restituito le somme distratte.
Sono queste le conclusioni desumibili dall’ordinanza n. 8530, depositata ieri 17 marzo dalla Corte di Cassazione, in relazione ad una vicenda che ha visto agire in giudizio l’ex curatore di una procedura fallimentare, con l’intento di ottenere dalla stessa il compenso per l’attività svolta.
Più precisamente, il Tribunale di Monza rigettava con decreto l’istanza di liquidazione del compenso dell’attività svolta che era stata presentata da un curatore fallimentare rinunciatario all’incarico.
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