di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners
L’adesione allo scudo fiscale non preclude, per il periodo anteriore al rimpatrio e alla regolarizzazione, l’attività di accertamento tributario di tipo sintetico, essendo evidente che le somme occultate all’estero non possono essere le medesime utilizzate per sostenere le spese oggetto di contestazione, in quanto l’impiego di capitali e l’accantonamento degli stessi sono concetti e attività tra loro logicamente antitetici.
È questo il principio sancito dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 3862, depositata ieri 8 febbraio, la quale consolida il filone giurisprudenziale in tema di capitali scudati e mancato effetto preclusivo del generale potere di accertamento.
La fattispecie in esame prende le mosse dalla notifica di un avviso di accertamento di tipo sintetico ad un contribuente che si era avvalso del c.d. scudo fiscale di cui all’articolo 13-bis, comma 4, D.L. 78/2009.
Questi impugnava l’accertamento dinanzi alla competente commissione tributaria provinciale, eccependo l’illegittimità dell’atto dal momento che – a suo dire – sulle medesime annualità risultava preclusa l’attività di accertamento per effetto dell’articolo 14, comma 1, lett. a), D.L. 350/2001. Il ricorso veniva rigettato e la decisione di primo grado, a seguito di gravame, veniva confermata anche all’esito del giudizio di secondo grado.
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