SALVO L'ACCERTAMENTO ANTE TEMPUS IN CASO DI DOCUMENTI CONSEGNATI SUCCESSIVAMENTE
Di Angelo Ginex, Avvocato e Ph.D. in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partner
In tema di accertamento tributario, non sussiste l’obbligo di attendere il decorso del termine di 60 giorni di cui all’articolo 12, comma 7, L. 212/2000, qualora il contribuente consegni i documenti richiestigli in sede di accesso soltanto in epoca successiva presso gli uffici dell’Amministrazione, poiché la fase del contraddittorio non si estende a ciò che avviene in seguito al di fuori dei locali d’impresa.
È questo il principio richiamato dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 15154 del 03.06.2019.
La vicenda trae origine dall’impugnazione di un avviso di accertamento, afferente a Ires, Iva e Irap, il quale veniva annullato dalla competente commissione tributaria provinciale per difetto di contraddittorio endoprocedimentale di cui all’articolo 12, comma 7, L. 212/2000.
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SALVO L'ACCERTAMENTO ANTE TEMPUS IN CASO DI DOCUMENTI CONSEGNATI SUCCESSIVAMENTE
Di Angelo Ginex, Avvocato e Ph.D. in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partner
In tema di accertamento tributario, non sussiste l’obbligo di attendere il decorso del termine di 60 giorni di cui all’articolo 12, comma 7, L. 212/2000, qualora il contribuente consegni i documenti richiestigli in sede di accesso soltanto in epoca successiva presso gli uffici dell’Amministrazione, poiché la fase del contraddittorio non si estende a ciò che avviene in seguito al di fuori dei locali d’impresa.
È questo il principio richiamato dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 15154 del 03.06.2019.
La vicenda trae origine dall’impugnazione di un avviso di accertamento, afferente a Ires, Iva e Irap, il quale veniva annullato dalla competente commissione tributaria provinciale per difetto di contraddittorio endoprocedimentale di cui all’articolo 12, comma 7, L. 212/2000.
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LA PROVA DI RESISTENZA SALVA IL RICORSO DALL'INAMMISSIBILITÀ
Di Angelo Ginex, Avvocato e Ph.D. in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners
In tema di processo tributario, il ricorso, che sia stato notificato direttamente a mezzo posta, è ammissibile anche se il ricorrente, al momento della costituzione in giudizio, depositi l’avviso di ricevimento del plico e non la ricevuta di spedizione, purché la data di spedizione sia asseverata dall'ufficio postale con stampigliatura meccanografica o con proprio timbro datario, ovvero, in mancanza di questi adempimenti, se la ricezione del plico sia certificata dall’agente postale come avvenuta entro il termine di decadenza per l’impugnazione dell’atto o della sentenza.
È questo l’importante principio ribadito dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 15152 del 03.06.2019.
La vicenda prende le mosse dall’impugnazione di un avviso di accertamento, che veniva annullato dalla competente Commissione tributaria provinciale.
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NULLA L'IPOTECA “A SORPRESA” IN DANNO DEL CONTRIBUENTE
Di Angelo Ginex, Avvocato e Ph.D. in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners
In tema di riscossione coattiva delle imposte, costituisce principio generale dell’ordinamento quello per cui l’Agente della riscossione, prima di iscrivere ipoteca, deve comunicare al contribuente che procederà alla suddetta iscrizione, concedendogli un termine di 30 giorni per presentare osservazioni od effettuare il pagamento, con la conseguenza che l’omessa attivazione di tale contraddittorio comporta la nullità dell’iscrizione stessa per violazione del diritto alla partecipazione al procedimento, garantito anche dagli articoli 41, 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali della Unione europea.
È questo l’importante principio sancito dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 12237 del 09.05.2019.
La vicenda trae origine dall’iscrizione di ipoteca sui beni immobili di un contribuente, a garanzia di un credito derivante dall’omesso pagamento di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada.
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NULLA L'IPOTECA “A SORPRESA” IN DANNO DEL CONTRIBUENTE
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In tema di riscossione coattiva delle imposte, costituisce principio generale dell’ordinamento quello per cui l’Agente della riscossione, prima di iscrivere ipoteca, deve comunicare al contribuente che procederà alla suddetta iscrizione, concedendogli un termine di 30 giorni per presentare osservazioni od effettuare il pagamento, con la conseguenza che l’omessa attivazione di tale contraddittorio comporta la nullità dell’iscrizione stessa per violazione del diritto alla partecipazione al procedimento, garantito anche dagli articoli 41, 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali della Unione europea.
È questo l’importante principio sancito dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 12237 del 09.05.2019.
La vicenda trae origine dall’iscrizione di ipoteca sui beni immobili di un contribuente, a garanzia di un credito derivante dall’omesso pagamento di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada.
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L'INTEGRATIVA NON SCRIMINA LA DICHIARAZIONE INFEDELE
Di Angelo Ginex, Avvocato e Ph.D. in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners
In tema di reati tributari, la presentazione di una dichiarazione integrativa ha effetti solo in sede amministrativa, non escludendo la responsabilità penale del contribuente per il delitto di dichiarazione infedele, in quanto reato istantaneo. È questo il principio sancito dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 23810 del 29.05.2019.
La vicenda trae origine dalla presentazione di una dichiarazione dei redditi da parte di un soggetto, in cui era riportato un reddito imponibile esiguo, cui seguiva la presentazione in termini di una dichiarazione integrativa, con la quale veniva emendato quanto erroneamente indicato nella prima dichiarazione.
Il dichiarante veniva, tuttavia, indagato e condannato a un anno e otto mesi di reclusione, pena sospesa, per il delitto di dichiarazione infedele, di cui all’articolo 4 D.Lgs. 74/2000, e detta statuizione era altresì confermata in sede di appello.
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L'INTEGRATIVA NON SCRIMINA LA DICHIARAZIONE INFEDELE
Di Angelo Ginex, Avvocato e Ph.D. in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners
In tema di reati tributari, la presentazione di una dichiarazione integrativa ha effetti solo in sede amministrativa, non escludendo la responsabilità penale del contribuente per il delitto di dichiarazione infedele, in quanto reato istantaneo. È questo il principio sancito dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 23810 del 29.05.2019.
La vicenda trae origine dalla presentazione di una dichiarazione dei redditi da parte di un soggetto, in cui era riportato un reddito imponibile esiguo, cui seguiva la presentazione in termini di una dichiarazione integrativa, con la quale veniva emendato quanto erroneamente indicato nella prima dichiarazione.
Il dichiarante veniva, tuttavia, indagato e condannato a un anno e otto mesi di reclusione, pena sospesa, per il delitto di dichiarazione infedele, di cui all’articolo 4 D.Lgs. 74/2000, e detta statuizione era altresì confermata in sede di appello.
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PRESENTABILI ANCHE IN APPELLO LE MERE DIFESE PER DINIEGHI DI RIMBORSO
Di Angelo Ginex, Avvocato e Ph.D. in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners
In materia di liti di rimborso, le argomentazioni mediante le quali l’Amministrazione finanziaria nega la sussistenza dei fatti costitutivi del diritto vantato dal contribuente, il quale è per l’occasione attore in senso sostanziale, hanno natura di mere difese, e come tali non sono soggette a preclusione processuale, potendo essere proposte dall’Amministrazione finanziaria, anche per la prima volta, nel giudizio di appello.
È questo il principio affermato dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 14046 del 23.05.2019.
La vicenda trae origine dall’acquisto, da parte di un istituto bancario, di un credito di rimborso vantato da una società verso l’Erario, cui seguiva un’istanza di sollecito alla ripetizione, la quale tuttavia rimaneva inesitata, formandosi silenzio-rifiuto.
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IL GIUDICATO FAVOREVOLE ALLA SOCIETÀ A RISTRETTA BASE SOCIALE SI RIFLETTE SUI SOCI
Di Angelo Ginex, Avvocato e Ph.D. in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners
Il giudicato favorevole alla società a ristretta base sociale, che esclude il conseguimento di maggiori ricavi non contabilizzati ai fini del pagamento di una determinata imposta, esplica efficacia riflessa, nonostante la diversità delle imposte, nel giudizio relativo ai soci come prova per contestare il proprio reddito di partecipazione.
È questo l’interessante principio ribadito dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 13989 del 23.05.2019.
La vicenda trae origine dalla notifica di più avvisi di accertamento, con cui l’Amministrazione finanziaria, contestando la ristretta base sociale ad una S.r.l. e presumendo la distribuzione di utili extrabilancio in capo ai soci, imputava a questi ultimi il maggior reddito da partecipazione.
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IL GIUDICATO FAVOREVOLE ALLA SOCIETÀ A RISTRETTA BASE SOCIALE SI RIFLETTE SUI SOCI
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Il giudicato favorevole alla società a ristretta base sociale, che esclude il conseguimento di maggiori ricavi non contabilizzati ai fini del pagamento di una determinata imposta, esplica efficacia riflessa, nonostante la diversità delle imposte, nel giudizio relativo ai soci come prova per contestare il proprio reddito di partecipazione.
È questo l’interessante principio ribadito dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 13989 del 23.05.2019.
La vicenda trae origine dalla notifica di più avvisi di accertamento, con cui l’Amministrazione finanziaria, contestando la ristretta base sociale ad una S.r.l. e presumendo la distribuzione di utili extrabilancio in capo ai soci, imputava a questi ultimi il maggior reddito da partecipazione.
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