Di Angelo Ginex, Avvocato e Ph.D. in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partner

In tema di accertamento tributario, non sussiste l’obbligo di attendere il decorso del termine di 60 giorni di cui all’articolo 12, comma 7, L. 212/2000, qualora il contribuente consegni i documenti richiestigli in sede di accesso soltanto in epoca successiva presso gli uffici dell’Amministrazione, poiché la fase del contraddittorio non si estende a ciò che avviene in seguito al di fuori dei locali d’impresa.

È questo il principio richiamato dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 15154 del 03.06.2019.

La vicenda trae origine dall’impugnazione di un avviso di accertamento, afferente a Ires, Iva e Irap, il quale veniva annullato dalla competente commissione tributaria provinciale per difetto di contraddittorio endoprocedimentale di cui all’articolo 12, comma 7, L. 212/2000.

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