PRESCRIZIONE QUINQUENNALE PER I TRIBUTI LOCALI
Di Angelo Ginex, Avvocato e Ph.D. in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners
Il termine di prescrizione maturato dopo la notifica della cartella non opposta dal contribuente e relativa a tributi locali è quinquennale, atteso che la definitività data dall'omessa impugnazione non determina un mutamento del regime di prescrizione del credito iscritto a ruolo, non essendovi un accertamento giurisdizionale che conduce all'applicazione dell'actio iudicati di cui all'articolo 2953 cod. civ., che decorre dal momento del passaggio in giudicato della sentenza. È questo il principio affermato dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 20956 del 06.08.2019.
La fattispecie in esame prende le mosse dall'impugnazione innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Roma di un’intimazione di pagamento per ICI, notificata il 28.03.2014, relativa agli anni d’imposta dal 2000 al 2003 e la cartella di pagamento presupposta, assumendo, tra gli altri motivi, il difetto di notifica e la prescrizione del credito.
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ANCHE ALLE SOCIETÀ DI GESTIONE IMMOBILIARE SPETTA L'ECOBONUS
Di Angelo Ginex, Avvocato e Ph.D. in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners
In tema di agevolazioni fiscali, la detrazione dall'imposta lorda di cui all'articolo 1, comma 344, L. 296/2006 e al D.M. 19.02.2007 spetta anche alle società che hanno sostenuto le spese per l’esecuzione di interventi di risparmio energetico su immobili-patrimonio concessi in locazione a terzi.
È questo il principio di diritto sancito dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 19815 del 23.07.2019.
La vicenda muove dall'impugnazione di una cartella di pagamento con la quale si procedeva a recuperare a tassazione maggiore Ires, a causa del disconoscimento della detrazione del 55% prevista dall'articolo 1, comma 344, L. 296/2006 per gli interventi di riqualificazione energetica di edifici svolti da una società di locazione immobiliare.
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DECRETO CRESCITA: LIMITATA ROTTAMAZIONE DELLE INGIUNZIONI DI PAGAMENTO
Di Angelo Ginex, Avvocato e Ph.D. in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners
Il D.L. 34/2019 (c.d. Decreto crescita), convertito con modificazioni in legge lo scorso 29 giugno, estende, seppur con limiti, alle ingiunzioni di pagamento quanto previsto dall'articolo 3 D.L. 119/2018, al fine di equiparare il trattamento riservato a coloro che sono soggetti a riscossione mediante ruolo e a coloro che sono soggetti al metodo dell’ingiunzione, nonché di prorogare quanto inizialmente previsto dall'articolo 6-ter D.L. 193/2016.
In particolare, l’articolo 15 D.L. 34/2019 stabilisce che: «Con riferimento alle entrate, anche tributarie, delle regioni, delle province, delle città metropolitane e dei comuni, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale (R.D. 639/1910), notificati, negli anni dal 2000 al 2017, dagli enti stessi e dai concessionari della riscossione, i predetti enti territoriali possono stabilire, entro 60 giorni […], l’esclusione delle sanzioni relative alle predette entrate. Gli enti territoriali, entro 30 giorni, danno notizia dell’adozione dell’atto di cui al primo periodo mediante pubblicazione nel proprio sito internet istituzionale».
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SÌ AL BENEFICIO FISCALE PER IL DONATARIO D'AZIENDA CHE NE TRASFERISCE LA NUDA PROPRIETÀ
Di Angelo Ginex, Avvocato e Ph.D. in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners
Il proprietario di azienda ricevuta con atto a titolo gratuito, che entro il termine di cinque anni dall’acquisto trasferisce a terzi la sola nuda proprietà della medesima o di un ramo di essa mantenendone l’usufrutto, non decade dall’esenzione dell’imposta di donazione di cui ha beneficiato ex articolo 3, comma 4-ter, D.Lgs. 346/1990, poiché ciò gli consente di proseguire l’esercizio dell’attività d’impresa. È questo l’indirizzo espresso dall’Agenzia delle Entrate con la risposta all’istanza di interpello n. 231/E/2019.
L’intervento chiarificatore dell’Amministrazione finanziaria si è reso necessario a seguito dell’istanza proposta da un contribuente, che chiedeva se l’atto di cessione della nuda proprietà dell’azienda comportasse la decadenza dall’agevolazione fiscale prevista dall’articolo 3, comma 4-ter, D.Lgs. 346/1990.
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SÌ AL BENEFICIO FISCALE PER IL DONATARIO D'AZIENDA CHE NE TRASFERISCE LA NUDA PROPRIETÀ
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Il proprietario di azienda ricevuta con atto a titolo gratuito, che entro il termine di cinque anni dall’acquisto trasferisce a terzi la sola nuda proprietà della medesima o di un ramo di essa mantenendone l’usufrutto, non decade dall’esenzione dell’imposta di donazione di cui ha beneficiato ex articolo 3, comma 4-ter, D.Lgs. 346/1990, poiché ciò gli consente di proseguire l’esercizio dell’attività d’impresa. È questo l’indirizzo espresso dall’Agenzia delle Entrate con la risposta all’istanza di interpello n. 231/E/2019.
L’intervento chiarificatore dell’Amministrazione finanziaria si è reso necessario a seguito dell’istanza proposta da un contribuente, che chiedeva se l’atto di cessione della nuda proprietà dell’azienda comportasse la decadenza dall’agevolazione fiscale prevista dall’articolo 3, comma 4-ter, D.Lgs. 346/1990.
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IL CREDITO PRESCRITTO È DEDUCIBILE SOLO SE IL CREDITORE SI È PRODIGATO NEL RECUPERO
Di Angelo Ginex, Avvocato e Ph.D. in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners
La prescrizione del credito costituisce elemento certo e preciso legittimante la deduzione della perdita su crediti, sempreché l’inattività del creditore nel suo recupero non abbia corrisposto ad una effettiva volontà liberale, la quale va desunta dai fatti e dalle circostanze del caso concreto. È questo l’indirizzo espresso l’Agenzia delle Entrate nella risposta all’istanza di interpello n. 197/E/2019.
L’intervento chiarificatore dell’Amministrazione finanziaria si è reso necessario a seguito dell’istanza con cui una società chiedeva se fosse possibile dedurre le perdite relative a crediti vantati nei confronti di imprese estere inadempienti e oramai prescritti.
In particolare, l’istante vantava crediti nei confronti di imprese residenti in un Paese extra-UE, interessato da crisi economica, e risultanti cessate.
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È FUORI CAMPO IVA LA CESSIONE DI UN TERRENO EDIFICABILE DA PARTE DELL'IMPRENDITORE AGRICOLO
Di Angelo Ginex, Avvocato e Ph.D. in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners
Sconta l’imposta di registro proporzionale e non l'Iva la cessione di un terreno divenuto edificabile di proprietà di un imprenditore agricolo e da lui in precedenza coltivato, non potendo essere compreso tra i beni strumentali da assoggettarsi ad Iva, in caso di cessione ad altri soggetti. È questo il principio di diritto sancito dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 20149 del 25.07.2019.
La vicenda trae origine dalla notifica di un avviso di accertamento mediante il quale veniva ripresa a tassazione l’Iva non versata in relazione alla vendita di un terreno edificabile da parte di un imprenditore agricolo.
Il contribuente impugnava l’atto impositivo presso i competenti giudici tributari, ma la domanda di annullamento veniva rigettata tanto in primo, quanto in secondo grado.
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È FUORI CAMPO IVA LA CESSIONE DI UN TERRENO EDIFICABILE DA PARTE DELL'IMPRENDITORE AGRICOLO
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Sconta l’imposta di registro proporzionale e non l'Iva la cessione di un terreno divenuto edificabile di proprietà di un imprenditore agricolo e da lui in precedenza coltivato, non potendo essere compreso tra i beni strumentali da assoggettarsi ad Iva, in caso di cessione ad altri soggetti. È questo il principio di diritto sancito dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 20149 del 25.07.2019.
La vicenda trae origine dalla notifica di un avviso di accertamento mediante il quale veniva ripresa a tassazione l’Iva non versata in relazione alla vendita di un terreno edificabile da parte di un imprenditore agricolo.
Il contribuente impugnava l’atto impositivo presso i competenti giudici tributari, ma la domanda di annullamento veniva rigettata tanto in primo, quanto in secondo grado.
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IL REGIME DELLE NOTIFICHE TELEMATICHE DELLE SENTENZE TRIBUTARIE
Di Angelo Ginex, Avvocato e Ph.D. in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners
Ai fini del decorso del termine breve di impugnazione in sede civile, è valida la notifica con modalità telematica di copia informatica per immagine della sentenza, se la relazione di notificazione contiene l’attestazione di conformità della medesima all'originale formato su supporto analogico. È questo il principio di diritto sancito dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 19517 del 19.07.2019.
La fattispecie in esame trae origine da un giudizio svoltosi dinanzi al giudice di pace, con il quale un soggetto conveniva un avvocato per ivi sentirlo condannare al pagamento di un risarcimento in denaro per responsabilità professionale.
Al rigetto della domanda attorea seguiva gravame presso il competente tribunale monocratico, il quale riformava la sentenza, condannando il professionista al risarcimento del danno.
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APPLICAZIONE RETROATTIVA PER LO STUDIO DI SETTORE PIÙ EVOLUTO
Di Angelo Ginex, Avvocato e Ph.D. in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners
In tema di accertamento standardizzato, il progressivo affinamento degli studi di settore giustifica la prevalenza e la conseguente applicazione retroattiva dello strumento più recente rispetto a quello precedente, in quanto più affinato e più affidabile, con la conseguenza che il risultato di congruità emergente dall'applicazione del nuovo studio non può essere escluso ove applicato a un anno anteriore. È questo il principio di diritto sancito dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 19172/2019 del 17.07.2019.
La vicenda muove dalla notifica di un avviso di accertamento mediante studi di settore, attraverso il quale l’Amministrazione finanziaria procedeva a rideterminare il reddito d’impresa di una società, recuperando a tassazione la maggiore Ires, Irap e Iva.
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