LEGGE DI STABILITA' 2016 - seconda parte

Di Angelo Ginex, Dottorando di ricerca in Diritto Tributario e Avvocato, Ginex & Partners – Studio Legale Tributario

Vediamo, in sintesi, quali sono le novità fiscali introdotte dalla Legge di Stabilità 2016.

IRAP in agricoltura
A partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015 (quindi, per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare, dal 2016) vengono esclusi dall'ambito soggettivo IRAP i soggetti che esercitano una attività agricola ai sensi dell’art. 32 TUIR, i soggetti di cui all’art. 8, D.Lgs. n. 227/2001, nonché le cooperative e loro consorzi ex art. 10, D.P.R. n. 601/1973.

IRAP deduzione assunzioni
Si estende la deducibilità del costo del lavoro dall’imponibile IRAP, nel limite del 70%, per ogni lavoratore stagionale impiegato per almeno 120 giorni nel periodo d’imposta, a decorrere dal secondo contratto stipulato con lo stesso datore di lavoro nell’arco di due anni a partire dalla cessazione del precedente contratto.

Ristrutturazioni edilizie , bonus mobili e risparmio energetico: proroga detrazioni
Vengono prorogate le detrazioni per gli interventi di ristrutturazione edilizia e di riqualificazione energetica. In particolare, si mantengono anche per il 2016 le attuali misure fissate al:
- 65% per gli interventi di riqualificazione energetica, inclusi quelli relativi alle parti comuni degli edifici condominiali;
- 50% per le ristrutturazioni e per il connesso acquisto di mobili.
Per quanto riguarda il bonus mobili, viene previsto che le giovani coppie, anche di fatto, in cui almeno uno dei due componenti non abbia superato i 35 anni, che hanno acquistato un immobile da adibire ad abitazione principale possono usufruire di una detrazione fiscale del 50% per le spese sostenute per l’acquisto di mobili nel 2016 fino a 16.000 euro.
Inoltre, le detrazioni per gli interventi di riqualificazione energetica sono usufruibili anche dagli IACP, comunque denominati, per le spese sostenute, dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016, per gli interventi realizzati su immobili di loro proprietà adibiti ad edilizia residenziale pubblica.
Si introduce la possibilità per i soggetti che si trovano nella no tax area (pensionati, dipendenti e autonomi) di cedere la detrazione fiscale loro spettante per gli interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali ai fornitori che hanno effettuato i lavori, con modalità da definire con successivo provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.
Si estende l’applicazione delle detrazioni per interventi di efficienza energetica, pari al 65% delle spese sostenute, anche per l’acquisto, l’installazione e la messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento e/o produzione di acqua calda e/o climatizzazione delle unità abitative, che garantiscono un funzionamento efficiente degli impianti, nonché dotati di specifiche caratteristiche.

Leasing immobili ad uso abitazione principale
Si introduce una disciplina civilistica e fiscale sulla locazione finanziaria di immobili adibiti ad uso abitativo.
Sul versante fiscale, oltre alle agevolazioni in materia di imposta di registro, si segnala la deducibilità ai fini IRPEF nella misura del 19% dei costi, relativi al contratto di locazione finanziaria, e in particolare:
- dei canoni e dei relativi oneri accessori, per un importo non superiore a 8.000 euro;
- del costo di acquisto dell’immobile all'esercizio dell’opzione finale, per un importo non superiore a 20.000 euro, ove le spese siano sostenute da giovani di età inferiore a 35 anni, con un reddito complessivo non superiore a 55.000 euro all'atto della stipula del contratto di locazione finanziaria e non titolari di diritti di proprietà su immobili a destinazione abitativa.
La detrazione spetta alle medesime condizioni previste per la detrazione degli interessi passivi sui mutui contratti per l’abitazione principale.
Per i soggetti di età pari o superiore a 35 anni, ferme restando le altre condizioni richieste con le norme in esame, l’importo massimo detraibile a fini IRPEF è dimezzato (dunque al massimo 4.000 euro per i canoni e 10.000 euro per il costo di acquisto).

Edilizia popolare
Si estende l’applicazione delle agevolazioni fiscali previste per gli Istituti autonomi case popolari, comunque denominati (e loro consorzi), anche agli enti aventi le stesse finalità sociali degli IACP, purché siano stati costituiti e siano operanti al 31 dicembre 2013 e siano stati istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione comunitaria in materia di in house providing.

Super ammortamento
Ai fini delle imposte sui redditi, per i soggetti titolari di reddito d’impresa e per gli esercenti arti e professioni che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, il costo di acquisizione sarà maggiorato del 40%.

Riallineamento operazioni aggregazioni aziendali
Viene consentito ai contribuenti di ridurre ulteriormente il periodo di ammortamento previsto per l’avviamento e i marchi d’impresa, da 10 a 5 quote ferme restando tutte le altre condizioni di cui all’art. 15, comma 10, D.L. n. 185/2008. Tale possibilità si applica alle operazioni di aggregazione aziendale poste in essere a decorrere dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015.

Regime agevolato professionisti e piccole imprese
Si rivede il regime forfetario introdotto dalla Legge n. 190/2014. In particolare:
- viene eliminata la norma che vietava l’accesso al regime agevolato se l’importo dei redditi di lavoro dipendente e assimilato, eventualmente percepiti nell'anno precedente a quello di applicazione del nuovo regime era pari o superiore alla misura dei redditi d’impresa o professionali conseguiti nel medesimo anno e se la somma delle diverse fattispecie reddituali eccedeva l’importo di 20.000 euro;
- viene disposto che sono esclusi dal regime i soggetti che nell'anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, eccedenti l’importo di 30.000 euro; la verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato; con questa nuova disposizione, meno penalizzante di quella di cui si è detto sopra, si vuole evitare che soggetti esercenti attività di lavoro dipendente o assimilato nell'anno precedente l'applicazione del regime forfetario, da cui abbiano ritratto livelli reddituali piuttosto elevati, possano beneficiare ugualmente del regime in questione per le attività d’impresa, arte o professione;
- viene prevista la riduzione dal 15% al 5% della misura ordinaria dell’aliquota d’imposta, per i primi cinque anni di attività (in precedenza, per i due anni successivi al primo era prevista la riduzione di un terzo del reddito). Tali disposizioni si applicano, per gli anni 2016, 2017, 2018 e 2019, anche ai soggetti che nel 2015 hanno iniziato una nuova attività, scegliendo il regime forfetario;
- si rivedono, al rialzo, i limiti di ricavi e compensi indicati nell'allegato 4, annesso alla Legge n. 190/2014, al di sotto dei quali i contribuenti esercenti impresa, arti e professioni possono accedere e permanere nel nuovo regime, fermo restando il rispetto di tutti gli altri requisiti di legge. In sintesi, dal 2016, le soglie di ricavi e compensi sono generalmente incrementate di 10.000 euro mentre - per quanto concerne le attività svolte dagli esercenti arti e professioni e altre attività - la soglia è aumentata di 15.000 euro;
- viene prevista l’applicazione del regime contributivo ordinario anche per i contribuenti forfetari i quali, in ogni caso, possono beneficiare della riduzione al 35% degli oneri contributivi.

Assimilazione lavoro dipendente soci cooperativa artigiane
Ai fini IRPEF, si assimila ai redditi di lavoro dipendente, il reddito dei soci delle cooperative artigiane che hanno un rapporto di lavoro in forma autonoma, fermo restando il loro trattamento previdenziale.

Estromissione beni società
Le società in nome collettivo, in accomandita semplice, a responsabilità limitata, per azioni e in accomandita per azioni che, entro il 30 settembre 2016, assegnano o cedono ai soci beni immobili (non strumentali) o beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati come beni strumentali nell'attività propria dell’impresa, possono estrometterli a condizioni agevolate, purché tutti i soci risultino iscritti nel libro dei soci, ove prescritto, alla data del 30 settembre 2015, ovvero ivi vengano iscritti entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di Stabilità 2016, in forza di titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 1° ottobre 2015.
Le medesime disposizioni si applicano alle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni e che entro il 30 settembre 2016 si trasformano in società semplici.
Sulla differenza tra il valore normale dei beni assegnati o, in caso di trasformazione, quello dei beni posseduti all'atto della trasformazione, e il loro costo fiscalmente riconosciuto, si applica un’imposta sostitutiva IRES e IRAP nella misura dell’8% ovvero del 10,5% per le società considerate non operative in almeno due dei tre periodi di imposta precedenti a quello in corso al momento della assegnazione, cessione o trasformazione.
Le riserve in sospensione d’imposta annullate per effetto dell’assegnazione dei beni ai soci e quelle delle società che si trasformano sono assoggettate ad imposta sostitutiva nella misura del 13%.
L’imposta sostitutiva va versata nel seguente modo:
- il 60% entro il 30 novembre 2016;
- la restante parte pari al 40% entro il 16 giugno 2017.

Estromissione beni imprese individuali
Viene introdotta un’imposta sostitutiva, con aliquota dell’8%, per gli imprenditori individuali che, alla data del 31 ottobre 2015, possiedono beni immobili strumentali per loro natura.
Sarà possibile estromettere tali beni dal patrimonio dell’impresa, con effetto già dal 2016, attraverso il pagamento di un’imposta sostitutiva, da applicare alla differenza tra il valore normale dei beni e il relativo valore fiscalmente riconosciuto.
I contribuenti interessati dovranno esercitare l’opzione entro il 31 maggio 2016.

Deduzioni forfetarie IRAP
Per le imprese individuali, le società di persone e gli esercenti arti e professioni, con effetto dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, la deduzione forfetaria diventa pari a:
- 13.000 euro se la base imponibile non supera 180.759,91 euro;
- 9.750 euro se la base imponibile supera 180.759,91 euro ma non 180.839,91 euro;
- 6.500 euro se la base imponibile supera 180.839,91 euro ma non 180.919,91 euro;
- 3.250 euro se la base imponibile supera 180.919,91 euro ma non 180.999,91 euro.

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NUOVI INCENTIVI PER GIOVANI IMPRENDITORI E DONNE

Di Angelo Ginex, Dottorando di ricerca in Diritto Tributario e Avvocato, Ginex & Partners – Studio Legale Tributario

Il 13 gennaio 2016 partono gli incentivi “Nuove imprese a tasso zero” rivolti alle donne e agli under 35 che vogliono avviare nuove attività imprenditoriali di piccole dimensioni. Lo stanziamento iniziale è di 50 milioni di euro.

Vediamo quali sono i requisiti per accedere al finanziamento.
La gestione dei finanziamenti è affidata ad Invitalia, l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa, di proprietà del Ministero dell’Economia. Invitalia ha come obiettivo l’impulso alla crescita economica del Paese, puntando sui settori strategici per lo sviluppo e l’occupazione. Gestisce tutti gli incentivi nazionali che favoriscono la nascita di nuove imprese e startup innovative e finanzia i progetti imprenditoriali con concreti piani di sviluppo, soprattutto nei settori innovativi.

requisiti per accedere al finanziamento sono i seguenti:
- essere imprese costituite in forma societaria da non più di 12 mesi rispetto alla data di presentazione della domanda;
- essere imprese composte in prevalenza da donne o giovani tra i 18 e i 35 anni. Anche le persone fisiche possono presentare domanda a condizione che costituiscano una società entro 45 giorni dall’eventuale ammissione all’agevolazione.

Gli incentivi, applicabili in tutto il territorio nazionale, finanziano progetti d’impresa con spese fino a 1,5 milioni di euro relativi a:
1) produzione di beni nei settori dell’industria, dell’artigianato, della trasformazione dei prodotti agricoli;
2) fornitura di servizi, in qualsiasi settore;
3) commercio e turismo;
4) attività riconducibili anche a più settori di particolare rilevanza per lo sviluppo dell’imprenditorialità giovanile, riguardanti la filiera turistico-culturale e l’innovazione sociale.

Le agevolazioni sono erogate nei limiti del regolamento comunitario detto “de minimis” e consistono nella concessione di mutui a tasso zero della durata massima di 8 anni, che possono coprire fino al 75% delle spese totali. Le imprese devono garantire la restante copertura finanziaria e realizzare gli investimenti entro 24 mesi dalla firma del contratto di finanziamento. Le domande vengono esaminate in base all’ordine cronologico di presentazione ed è prevista, oltre ad una verifica formale dei requisiti, anche una valutazione di merito che comprende un colloquio con gli esperti di Invitalia.

La domanda può essere presentata esclusivamente online a partire dal 13 gennaio 2016, attraverso la piattaforma informatica di Invitalia. Le modalità di presentazione, i dettagli sugli incentivi e i criteri di valutazione sono descritti nella Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico del 9 ottobre 2015, n. 75445, come integrata dalla Circolare del 28 ottobre 2015, n. 81080.

La stessa Invitalia, sul proprio sito, ha stilato una lista di 10 consigli, all’interno della quale si precisa che le domande sono valutate in ordine cronologico di arrivo e che, in caso di errori anche banali o dimenticanze, si viene automaticamente esclusi dall’accesso all’agevolazione.

Il colloquio con gli esperti di Invitalia è un aspetto importante della valutazione, che va preparato con cura per presentare al meglio il progetto imprenditoriale e spiegare le scelte in maniera convincente. Oltre a controllare il rispetto dei requisiti e i limiti di spesa e verificare la copertura finanziaria, è importante che i soci dell’impresa mostrino di avere adeguate competenze tecniche e manageriali coerenti con l’attività proposta, identificando la funzione di ciascuno nella gestione dell’impresa. È importante descrivere accuratamente le caratteristiche distintive del proprio prodotto o servizio per evidenziare il vantaggio competitivo, le analisi e le strategie di mercato. Il progetto da realizzare deve essere spiegato nel dettaglio e deve inoltre essere “auto-consistente”, cioè deve includere sin dall’inizio tutto ciò che è necessario per la sua realizzazione.

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LA NATURA AFFLITTIVA DEL FERMO AMMINISTRATIVO DEI BENI MOBILI REGISTRATI

Di Angelo Ginex, Dottorando di ricerca in Diritto Tributario e Avvocato, Ginex & Partners - Studio Legale Tributario, da "Il caso.it", 11 gennaio 2016

Il provvedimento di fermo amministrativo dei beni mobili registrati ha natura non già di atto di espropriazione forzata, ma di procedura a questa alternativa, trattandosi di misura puramente afflittiva e coercitiva volta ad indurre il debitore all'adempimento, sicché la sua impugnativa, sostanziandosi in un'azione di accertamento negativo della pretesa creditoria, segue le regole del rito ordinario di cognizione e le norme generali in tema di riparto della competenza per materia e per valore.

Scarica l'articolo completo La natura afflittiva del fermo amministrativo dei beni mobili registrati

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LEGGE DI STABILITA' 2016 - prima parte

Di Angelo Ginex, Dottorando di ricerca in Diritto Tributario e Avvocato, Ginex & Partners – Studio Legale Tributario

Vediamo, in sintesi, quali sono le novità fiscali introdotte dalla Legge di Stabilità 2016.

Clausole di salvaguardia IVA/accise
Vengono disattivate la clausola di salvaguardia introdotta dalla Legge di Stabilità 2014 e si rinviano al 2017 gli aumenti predisposti dall'ulteriore clausola introdotta dalla Legge di Stabilità 2015.

Reddito atleti professionisti
Si esclude dal reddito da lavoro dipendente - per gli atleti professionisti - una quota del costo dell’attività di assistenza sostenuto dalle società sportive professionistiche nell'ambito delle trattative aventi ad oggetto le prestazioni sportive degli atleti medesimi.

IMU terreni agricoli
Dal 1° gennaio 2016:
- viene eliminato il moltiplicatore favorevole, pari a 75, riservato per la determinazione della base imponibile dei terreni agricoli dei coltivatori diretti (CD) e imprenditori agricoli professionali (IAP);
- vengono eliminate le riduzioni a scaglioni previste per i CD e IAP dall'art. 13, comma 8-bis, D.L. n. 201/2011;
- si introduce l’esenzione per i terreni agricoli: a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione; b) ubicati nei comuni delle isole minori; c) a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile.

IMU/TASI abitazione principale
L’abitazione principale viene eliminata dal campo di applicazione della TASI. Ciò sia quando l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale del possessore, sia quando è l’occupante a destinare l’immobile detenuto ad abitazione principale, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (immobili di lusso).
Il versamento della TASI, nel caso in cui l’unità immobiliare sia detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale, escluse quelle si lusso, è effettuato dal possessore nella misura stabilita dal Comune nel regolamento dell’anno 2015.
In caso di assenza di indicazione di tale misura nel regolamento comunale 2015 ovvero nell'ipotesi di assenza totale di delibera anche per l’anno 2014, la percentuale di versamento a carico del possessore è pari al 90%.
Viene ridotta del 50% la base imponibile IMU per gli immobili dati in comodato d’uso a figli o genitori. Il beneficio si applica purché il contratto sia registrato e il comodante possieda un solo immobile in Italia, risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è sito l’immobile concesso in comodato. Al contempo si estende il beneficio anche al caso in cui il comodante, oltre all’immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale (non di lusso).
Viene sospesa, per l’anno 2016, l’efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni comunali per la parte in cui aumentano i tributi e le addizionali attribuite ai medesimi enti territoriali, in luogo di vietare la deliberazione di tali aumenti.
Viene confermata la possibilità per i comuni, per il 2016, di maggiorare dello 0,8 per mille l’aliquota TASI per gli immobili non esentati.

IVIE
Dal 1° gennaio 2016, l’IVIE non si applica al possesso dell’abitazione principale e delle pertinenze della stessa e alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, ad eccezione delle unità immobiliari che in Italia risultano classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali si applica l’aliquota nella misura ridotta dello 0,4% e la detrazione, fino a concorrenza del suo ammontare, di 200 euro rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

IMU imbullonati
Dal 1° gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l’utilità, nei limiti dell’ordinario apprezzamento.
Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo.
Limitatamente all'anno di imposizione 2016, per gli atti di aggiornamento presentati entro il 15 giugno 2016 le rendite catastali rideterminate, in deroga alle disposizioni in vigore, hanno effetto retroattivo dal 1° gennaio 2016.

TARI
Viene prorogata per gli anni 2016 e 2017 la modalità di commisurazione della TARI da parte dei comuni sulla base di un criterio medio-ordinario (ovvero in base alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte) e non sull'effettiva quantità di rifiuti prodotti (c.d. metodo normalizzato, nel rispetto del principio “chi inquina paga”, sancito dall'art. 14 della direttiva 2008/98/CE).
Inoltre viene differito al 2018 (in luogo del 2016) il termine a decorrere dal quale il comune deve avvalersi, nella determinazione dei costi del servizio, anche delle risultanze dei fabbisogni standard.

Tassazione locale: altre novità
Viene prevista una riduzione del 25% di IMU e TASI per le unità immobiliari locate a canone concordato.
Si anticipa al 14 ottobre il termine (attualmente fissato al 21 ottobre) per la trasmissione delle delibere da parte dei Comuni ai fini della loro pubblicazione nel portale del federalismo fiscale.
Per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (“immobili merce”) viene previsto un regime di favore, ossia l’applicazione di una aliquota ridotta pari allo 0,1%, con la possibilità, concessa ai Comuni, di modificare tale aliquota, in aumento, sino allo 0,25%.
Si introduce l’esenzione da IMU per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica.
Dal 2016, è disposta l’abrogazione della Imposta municipale secondaria (IMUS).
Ad eccezione della TARI, è prevista, limitatamente all’anno 2016, la sospensione dell’efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l’anno 2015.
Si precisa che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2015 degli enti locali, ora stabilito dal D.M. Interno del 13 maggio 2015 al 30 luglio 2015, debba intendersi riferito al 31 luglio, in quanto ultimo giorno del mese.

Borse di studio: agevolazioni fiscali
Si prevedono agevolazioni fiscali (IRAP, IRPEF) e contributive per le borse di studio erogate nel corso del programma Erasmus Plus. Inoltre, si dispone l’esenzione IRPEF per le borse di studio per la frequenza dei corsi di perfezionamento e delle scuole di specializzazione, per i corsi di dottorato di ricerca, per lo svolgimento di attività di ricerca dopo il dottorato e per i corsi di perfezionamento all'estero erogate dalla provincia Autonoma di Bolzano.

Agevolazione imposta di registro prima casa
Si può usufruire dell’imposta di registro con aliquota agevolata al 2%, prevista per l’acquisto dell’abitazione principale, anche a chi al momento del rogito possiede già un immobile, a condizione che lo alieni entro un anno dalla data dell’atto.

Detrazione IVA per acquisti unità immobiliare
Introdotta una detrazione dall'IRPEF del 50% dell’importo corrisposto per il pagamento dell’IVA sull'acquisto effettuato entro il 2016 di abitazioni di classe energetica A o B cedute dalle imprese costruttrici. La detrazione, pari al 50% dell’imposta dovuta, è ripartita in 10 quote annuali.

Ricomposizione fondiaria
Si esenta dall’imposta di registro, dall’imposta di bollo e dalle imposte ipo-catastali tutti gli atti e i provvedimenti emanati in esecuzione di pani di ricomposizione e di riordino fondiario promossi dagli enti territoriali (regioni, province, comuni e comunità montane).

Agevolazioni fiscali edilizia convenzionata
È prevista l’applicazione dell’imposta di registro in misura fissa e l’esenzione dalle imposte ipotecarie e catastali per gli atti di trasferimento delle aree che rientrano negli interventi di edilizia convenzionata (aree produttive ed aree su insistono abitazioni economiche e popolari; si tratta delle aree previste al Titolo III della legge n. 865/1971), indipendentemente dal titolo di acquisizione della proprietà da parte degli enti locali.

Aliquote IRES
L’aliquota IRES - attualmente pari al 27,5% - passa al 24% a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016. Viene conseguentemente rideterminata l’aliquota della ritenuta sugli utili corrisposti a società ed enti soggetti ad una imposta sul reddito delle società in uno stato membro UE, nonché in uno Stato aderente all'Accordo SEE, inclusi nella white list.
L’attuale aliquota dell’1,375% si abbassa all'1,20% a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.

Addizionale IRES settore creditizio
Si introduce una addizionale IRES del 3,5% per gli enti creditizi e finanziari.
Inoltre, si rendono integralmente deducibili dall'IRES gli interessi passivi in favore dei soggetti destinatari della maggiorazione IRES in commento, ossia gli enti creditizi e finanziari e si dispone la loro deducibilità integrale anche a fini IRAP.
Le norme si applicano a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.

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LIQUIDAZIONE DELL'IMPRESA: CHI RISPONDE DEI DEBITI FISCALI?

Di Angelo Ginex, Dottorando di ricerca in Diritto Tributario e Avvocaoto, Ginex & Partners – Studio Legale Tributario

Il tema della responsabilità per i debiti fiscali delle società cancellate dal Registro delle Imprese è sempre attuale.

Il nostro sistema prevede che con l’iscrizione della cancellazione dal Registro delle Imprese si determina la sicura estinzione della società, anche qualora, successivamente, emergano rapporti societari non risolti e, in particolare, debiti non soddisfatti.
Tuttavia, l’articolo 2495 del codice civile (rubricato "cancellazione della società") è molto chiaro a riguardo. La disposizione in esame prevede che, ferma restando l’estinzione della società di capitali dopo la cancellazione, i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci fino a concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione.

D'altronde, anche i giudici della Corte di Cassazione, con sentenza del 26 giugno 2015, n. 13259, avevano chiarito che è inutile chiudere l’azienda al solo scopo di non voler pagare i debiti con il Fisco o con Equitalia. Ovviamente la questione non è così immediata e non può essere liquidata con questa semplice affermazione.

Se l’Amministrazione Finanziaria vuole recuperare dai soci le imposte dovute dalla società chiusa e cancellata dal Registro delle Imprese, deve dimostrare l’esistenza di un attivo di liquidazione e l’ammontare di tale attivo (in altri termini, deve dimostrare l’ammontare di quanto ha percepito ciascun socio in fase di liquidazione della società).
In questo caso, come si evince e contrariamente a quanto accade in genere, l’onere della prova ricade sull'Amministrazione finanziaria.

I giudici della Suprema Corte hanno ricordato che la cancellazione dal Registro delle Imprese costituisce il presupposto della proponibilità dell’azione direttamente nei confronti dei soci, ma solo a condizione che questi abbiano percepito somme in sede di liquidazione del bilancio finale.

La responsabilità personale del socio (che scatta solo dopo la chiusura della società) non può estendersi al patrimonio personale, ma si limita a quanto il socio ha realmente ricevuto con il bilancio di liquidazione.
Ne consegue che se, in fase di liquidazione, al socio viene riconosciuta, ad esempio, una quota di 2.000,00 euro per i debiti verso l’erario ma anche per quelli verso i fornitori o le banche, il socio risponderà solo fino alla soglia di 2.000,00 euro.
Nulla devono e non rispondono di alcun debito della società estinta, i soci che invece non hanno percepito nulla dalla fase di liquidazione della società.

Dunque, l’Agenzia delle Entrate può chiedere il saldo dei debiti della società cancellata, solo quando dimostra che nella fase della liquidazione ci sia stata una distribuzione di attivo della società stessa.

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LIQUIDAZIONE DELL'IMPRESA: CHI RISPONDE DEI DEBITI FISCALI?

Di Angelo Ginex, Dottorando di ricerca in Diritto Tributario e Avvocaoto, Ginex & Partners – Studio Legale Tributario

Il tema della responsabilità per i debiti fiscali delle società cancellate dal Registro delle Imprese è sempre attuale.

Il nostro sistema prevede che con l’iscrizione della cancellazione dal Registro delle Imprese si determina la sicura estinzione della società, anche qualora, successivamente, emergano rapporti societari non risolti e, in particolare, debiti non soddisfatti.
Tuttavia, l’articolo 2495 del codice civile (rubricato "cancellazione della società") è molto chiaro a riguardo. La disposizione in esame prevede che, ferma restando l’estinzione della società di capitali dopo la cancellazione, i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci fino a concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione.

D'altronde, anche i giudici della Corte di Cassazione, con sentenza del 26 giugno 2015, n. 13259, avevano chiarito che è inutile chiudere l’azienda al solo scopo di non voler pagare i debiti con il Fisco o con Equitalia. Ovviamente la questione non è così immediata e non può essere liquidata con questa semplice affermazione.

Se l’Amministrazione Finanziaria vuole recuperare dai soci le imposte dovute dalla società chiusa e cancellata dal Registro delle Imprese, deve dimostrare l’esistenza di un attivo di liquidazione e l’ammontare di tale attivo (in altri termini, deve dimostrare l’ammontare di quanto ha percepito ciascun socio in fase di liquidazione della società).
In questo caso, come si evince e contrariamente a quanto accade in genere, l’onere della prova ricade sull'Amministrazione finanziaria.

I giudici della Suprema Corte hanno ricordato che la cancellazione dal Registro delle Imprese costituisce il presupposto della proponibilità dell’azione direttamente nei confronti dei soci, ma solo a condizione che questi abbiano percepito somme in sede di liquidazione del bilancio finale.

La responsabilità personale del socio (che scatta solo dopo la chiusura della società) non può estendersi al patrimonio personale, ma si limita a quanto il socio ha realmente ricevuto con il bilancio di liquidazione.
Ne consegue che se, in fase di liquidazione, al socio viene riconosciuta, ad esempio, una quota di 2.000,00 euro per i debiti verso l’erario ma anche per quelli verso i fornitori o le banche, il socio risponderà solo fino alla soglia di 2.000,00 euro.
Nulla devono e non rispondono di alcun debito della società estinta, i soci che invece non hanno percepito nulla dalla fase di liquidazione della società.

Dunque, l’Agenzia delle Entrate può chiedere il saldo dei debiti della società cancellata, solo quando dimostra che nella fase della liquidazione ci sia stata una distribuzione di attivo della società stessa.

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LA PRESCRIZIONE DELL'AZIONE DI RIPETIZIONE DEL CLIENTE NEL RAPPORTO BANCARIO

Di Angelo Ginex, Dottorando di ricerca in Diritto Tributario e Avvocato, Ginex & Partners – Studio Legale Tributario

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza n. 24418/2010, hanno distinto le rimesse ripristinatorie dalle rimesse solutorie nei rapporti bancari, in ordine alla decorrenza della prescrizione del diritto del cliente alla ripetizione degli importi indebitamente versati alla banca.
In particolare, la Suprema Corte ha stabilito che la prescrizione decennale dell'azione di ripetizione da parte del cliente delle somme addebitate nei rapporti bancari inizia a decorrere dalla chiusura del rapporto per le rimesse ripristinatorie (eseguite cioè in presenza di un affidamento concesso e nei limiti dello stesso, quale ripristino della disponibilità ottenuta con il fido), ed invece da ogni singolo addebito per le rimesse solutorie (eseguite cioè in assenza di affidamento o oltre l’affidamento concesso, in cui la rimessa ha l'effetto di estinguere il debito del cliente verso la banca).
Pertanto, nel primo caso (rimesse ripristinatorie), la prescrizione inizia a decorrere dalla formale chiusura del rapporto; nel secondo caso (rimesse solutorie), la prescrizione decorre anche durante il rapporto, dalla data di ogni singolo addebito per cui è domandata la restituzione alla banca.
Dunque, nel primo caso, ogni addebito non dovuto è richiedibile alla banca dal cliente senza alcun limite temporale; nel secondo caso, invece, sono richiedibili soltanto gli addebiti dell'ultimo decennio anteriore alla messa in mora o alla citazione in giudizio della banca.

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LA BANCA E' RESPONSABILE IN CASO DI INGIUSTIFICATA INTERRUZIONE DELLE TRATTIVE

Di Angelo Ginex, Dottorando di ricerca in Diritto Tributario e Avvocato, Ginex & Partners – Studio Legale Tributario

Sussiste responsabilità precontrattuale della banca per ingiustificata interruzione delle trattative finalizzate alla concessione di un finanziamento qualora il cliente abbia formulato una proposta concordata con i funzionari coerente con le indicazioni della banca risultanti da precedenti dinieghi relativi ad analogo finanziamento in differente forma, e qualora nell'imminenza della auspicata delibera la banca abbia autorizzato una serie di attività prodromiche alla ritenuta imminente concessione del finanziamento, mediante apertura di un conto corrente sul quale sia stata versata la provvista per l'acquisto subito dopo effettuato di titoli destinati ad essere costituiti in pegno a garanzia del finanziamento stesso, poi negato senza specifica motivazione.
E' questo il principio sancito dal Tribunale di Piacenza, con sentenza del 17 novembre 2015 n. 846, la quale, in applicazione del principio generale stabilito dall'art. 1337 del codice civile, che dispone che le parti, nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto, devono comportarsi secondo buona fede, consolida il filone giurisprudenziale della Suprema Corte (ex multis, Cass., n. 11438/2004; Cass., n. 7768/2007) secondo cui perché possa ritenersi integrata la responsabilità precontrattuale di cui all'art. 1337 citato è necessario che:
- tra le parti siano in corso trattative giunte ad uno stadio idoneo a far sorgere nella parte che invoca l'altrui responsabilità il ragionevole affidamento sulla conclusione del contratto;
- che la controparte, cui si addebita la responsabilità, le interrompa senza un giustificato motivo;
- che, infine, pur nell'ordinaria diligenza della parte che invoca la responsabilità, non sussistano fatti idonei ad escludere il suo ragionevole affidamento sulla conclusione del contratto.

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IMPORTANTI NOVITA' PER ESPORTATORI ABITUALI E LORO FORNITORI

Di Angelo Ginex, Dottorando di ricerca in Diritto Tributario e Avvocato, Ginex & Partners – Studio Legale Tributario

Nel corso del 2015 la disciplina delle dichiarazioni di intento ha recepito importanti novità, che hanno comportato un’inversione di ruolo negli adempimenti che competono ad esportatori abituali e loro fornitori.
Tali novità hanno determinato riflessi anche nella Dichiarazione annuale IVA, nella quale, da quest’anno, è stato introdotto il quadro VI, riservato ai fornitori di esportatori abituali.
Dunque, vediamo nel dettaglio come esportatori abituali e loro fornitori compilano la Dichiarazione IVA in relazione alle operazioni connesse al plafond.

La Dichiarazione IVA dell’esportatore abituale

L’esportatore abituale è tenuto a compilare il quadro VC della Dichiarazione IVA. Nel quadro, oltre a riepilogare l’ammontare degli acquisti effettuati nell'anno con utilizzo del plafond, è necessario indicare anche i dati relativi a volume d’affari ed esportazioni/cessioni intracomunitarie, riferiti al medesimo periodo.
L’indicazione del volume d'affari e delle esportazioni/cessioni intracomunitarie è necessaria per consentire la verifica della permanenza del requisito di esportatore abituale (ricordiamo che l’incidenza delle esportazioni deve superare il 10% del volume d’affari), nonché per conoscere l’ammontare del plafond disponibile per l’anno successivo.
La compilazione del quadro VC varia in relazione alla modalità di determinazione del plafond adottata. Infatti, mentre i contribuenti che hanno scelto di determinare il plafond secondo il metodo “solare”, definito anche “fisso”, sono tenuti a compilare solo le prime 4 colonne dei righi da VC1 a VC12, coloro che hanno scelto di determinare il plafond secondo il metodo “mensile”, definito anche “mobile”, devono compilare tutte e sei le colonne dei medesimi righi.
Ai fini della corretta compilazione del quadro VC, è importante sapere che alcuni dei valori evidenziati nello stesso devono trovare esatta corrispondenza nel quadro VE.

La Dichiarazione IVA del fornitore dell’esportatore abituale

Fino allo scorso anno, i fornitori degli esportatori abituali erano esclusivamente tenuti a mantenere distinto l’ammontare delle cessioni non imponibili effettuate a seguito di dichiarazioni di intento dalle altre operazioni non imponibili, riportandolo nello specifico rigo VE31, destinato ad accoglierle.
Al fine di recepire quanto disposto dall'art. 20 del D.Lgs. 175/2014, in materia di obblighi riservati ai fornitori degli esportatori abituali, da quest’anno nel modello IVA è stato introdotto un nuovo quadro, denominato VI, destinato ad accogliere il riepilogo dei dati contenuti nelle dichiarazioni di intento ricevute.
In tale quadro il fornitore dell’esportatore abituale è tenuto ad indicare:
1) il numero di partita IVA dell’esportatore abituale;
2) il numero di protocollo attribuito dall'Agenzia alla dichiarazione di intento trasmessa in via telematica di tutte le dichiarazioni di intento ricevute in relazione all'anno di imposta 2015.
In alternativa al numero di protocollo attribuito dall'Agenzia delle Entrate, per le dichiarazioni di intento ricevute prima del 12 febbraio 2015 (data di decorrenza dell’obbligo ad adottare le nuove disposizioni), è possibile indicare il numero progressivo assegnato alla dichiarazione d’intento dall'esportatore abituale.

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TRUST AUTO-DICHIARATO E AZIONE REVOCATORIA: SCIENTIA DAMNI DESUMIBILE DAGLI STRETTI RAPPORTI FAMILIARI TRA DISPONENTE E BENEFICIARIO

di Angelo Ginex, Dottorando di ricerca in Diritto Tributario e Avvocato, Ginex & Partners - Studio Legale Tributario, da "Rivista di Diritto Bancario", 10 novembre 2015.

In caso di azione revocatoria, ex art. 2901 del codice civile, avente ad oggetto il conferimento di beni in trust, la c.d. “scientia damni” in capo al terzo acquirente è desumibile dal fatto che i beneficiari siano i più stretti familiari del debitore o quest’ultimo nella qualità di trustee. È questo il principio sancito dal Tribunale di Palmi, con sentenza del 14 novembre 2014, n. 885, che ha accolto la domanda revocatoria della segregazione di beni immobili in un trust autodichiarato, in quanto gli atti dispositivi erano lesivi della garanzia patrimoniale del creditore.
Con la pronuncia in commento, i Giudici calabresi, intervenendo su una delle più note questioni del panorama giuridico in tema di protezione patrimoniale ed azione revocatoria ordinaria (ovvero, il compimento di atti dispositivi finalizzati a sottrarre beni alla garanzia del credito), hanno affermato tout court che la consapevolezza in capo al terzo acquirente del pregiudizio che l’atto arrecava alle ragioni del creditore può essere desunta dalla circostanza che i beneficiari siano i più stretti familiari del debitore o quest’ultimo nella qualità di trustee.
La soluzione cui pervengono i Giudici calabresi consolida quel filone giurisprudenziale secondo cui, quando i beneficiari di un trust siano i più stretti familiari, ai fini della verifica dei presupposti legittimanti l’azione revocatoria ordinaria di cui all’art. 2901 del codice civile, non è necessario dar prova di alcuno stato soggettivo di consapevolezza del danno cagionato ai creditori in capo al terzo, poiché tale consapevolezza è facilmente desumibile dall’esistenza di un rapporto di familiarità tra il disponente e il/i beneficiario/i (cfr., ex multis Tribunale di Genova, sentenza del 18 febbraio 2015, n. 10051; Tribunale di Nola, sentenza del 14 maggio 2013, n. 1462).

La vicenda

La vicenda traeva origine dalla esclusione dalla compagine sociale di uno dei soci di una società in accomandita semplice, con conseguente revoca di quest’ultimo dalla carica di amministratore unico a seguito di delibera sociale, poi confermata dal Tribunale a conclusione del procedimento di reclamo instaurato dallo stesso socio uscente. A parere della società attrice, l’esclusione si fondava sul compimento di una serie di gravi inadempienze da parte del socio uscente, concretizzatisi nella irregolare gestione della contabilità e nello sviamento della clientela dalla società di cui non faceva più parte ad altra di cui lo stesso era institore. La società lamentava pertanto di essere esposta a gravi conseguenze patrimoniali, da cui derivava una pretesa creditoria, che induceva la società ad esperire azione revocatoria ordinaria, ex art. 2901 del codice civile, rispetto ad una pluralità di atti dispositivi del proprio patrimonio posti in essere dal socio uscente. In particolare, questi aveva compiuto diversi atti di disposizione del proprio patrimonioattraverso la costituzione di un vincolo di destinazione ex art. 2645-ter del codice civile;l’istituzione di un trust auto-dichiarato; una donazione di quote sociali, nonché tramite lacessione di beni immobili in cambio di un vitalizio, stipulando un contratto di mantenimento.

La normativa

L’azione revocatoria è disciplinata dall’articolo 2901 del codice civile, il quale dispone testualmente che: “Il creditore, anche se il credito è soggetto a condizione o a termine, può domandare che siano dichiarati inefficaci nei suoi confronti gli atti di disposizione del patrimonio coi quali il debitore rechi pregiudizio alle sue ragioni quando concorrono le seguenti condizioni: 1) che il debitore conoscesse il pregiudizio che l’atto arrecava alle ragioni del creditore o, trattandosi di atto anteriore al sorgere del credito, l’atto fosse dolosamente preordinato al fine di pregiudicarne il soddisfacimento; 2) che, inoltre, trattandosi di atto a titolo oneroso, il terzo fosse consapevole del pregiudizio, e, nel caso di atto anteriore al sorgere del credito, fosse partecipe della dolosa preordinazione.
Agli effetti della presente norma, le prestazioni di garanzia, anche per debiti altrui, sono considerate atti a titolo oneroso, quando sono contestuali al credito garantito. Non è soggetto a revoca l’adempimento di un debito scaduto. L’inefficacia dell’atto non pregiudica i diritti acquistati a titolo oneroso dai terzi di buona fede, salvi gli effetti della trascrizione della domanda di revocazione”. Passando all’esame dei requisiti per la proposizione dell’azione de qua, l’art. 2901 citato prevede espressamente la sussistenza dei seguenti elementi:
- elemento oggettivo (c.d. eventus damni). Esso consiste nel pregiudizio alle ragioni del creditore. Non è necessario che il debitore si trovi in stato di insolvenza, essendo sufficiente che l’atto di disposizione da lui posto in essere produca pericolo o incertezza per la realizzazione del diritto del creditore, in termini di una possibile o eventuale infruttuosità di una futura azione esecutiva. Infatti, l’eventus damni ricorre non soltanto quando l’atto di disposizione determini la perdita della garanzia patrimoniale del creditore, ma anche quando tale atto comporti una maggiore difficoltà ed incertezza nell’esazione coattiva del credito. Inoltre, per la configurabilità del pregiudizio alle ragioni del creditore non è sufficiente che sussista un danno concreto ed effettivo, essendo invece sufficiente un pericolo di danno derivante dall’atto di disposizione, il quale abbia comportato una modifica della situazione patrimoniale del debitore tale da rendere incerta l’esecuzione coattiva del debito o da comprometterne la fruttuosità.
- elemento soggettivo (c.d. consilium fraudis). Esso consiste nella conoscenza in capo al debitore del pregiudizio che l’atto di disposizione può arrecare alle ragioni del creditore. Si intende non già una specifica intenzione di nuocere alle ragioni creditorie, bensì una situazione di semplice conoscenza (ovvero, addirittura di conoscibilità, secondo il parametro della media diligenza) del pregiudizio che l’atto è in grado di produrre alla garanzia del credito.Se l’atto è stato compiuto prima che sorgesse il diritto di credito, è necessario che l’atto di disposizione fosse dolosamente preordinato al fine di danneggiare il futuro creditore.
- elemento soggettivo (c.d. scientia damni). Esso consiste nella consapevolezza in capo al terzo acquirente del pregiudizio che l’atto arreca alle ragioni del creditore o, trattandosi di un atto anteriore al sorgere del credito, nella dolosa intenzione di pregiudicarne il soddisfacimento. Ai fini della sussistenza del suddetto requisito, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “ allorché l’atto di disposizione sia successivo al sorgere del credito, è necessaria e sufficiente la consapevolezza di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore, essendo l’elemento soggettivo integrato dalla semplice conoscenza – a cui va equiparata la agevole conoscibilità – nel debitore di tale pregiudizio, a prescindere dalla specifica conoscenza del credito per la cui tutela viene esperita l’azione, e senza che assumano rilevanza l’intenzione del debitore di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore (c.d. consilium fraudis), né la partecipazione o la conoscenza da parte del terzo in ordine alla intenzione fraudolenta del debitore” (Cass., sentenze nn. 2792/2002 e 7262/2000).

La decisione dei Giudici

I Giudici calabresi affermano tout court che non sussistono dubbi in ordine al fondamento dell’azione revocatoria proposta dalla società attrice (presunto creditore), poiché i requisiti legittimanti la domanda risultano tutti pienamente soddisfatti. In primis, per quanto concerne il c.d. “eventus damni”, i Giudici di primo grado osservano, innanzitutto, come non possa non farsi riferimento ai noti arresti giurisprudenziali (ex multis, Cass., sentenza n. 23891 del 2013), secondo cui “L’azione revocatoria avente ad oggetto il negozio di conferimento è ammissibile, non interferendo sulla validità del contratto costitutivo della società [...], né subendo alcun vulnusil principio di separazione del patrimonio societario rispetto a quello dei soci, [...], né, infine, precludendola la disciplina in tema di prescrizione (art. 2901, ultimo comma, cod. civ.) che tutela gli aventi causa dell’acquirente diretto ...”. Chiarito ciò, i medesimi Giudici, richiamando una nota giurisprudenza di legittimità (Cass., sentenza del 24 luglio 2003, n. 11471), osservano che “nell’azione revocatoria ordinaria il pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore consiste nella insufficienza dei beni del debitore ad offrire la garanzia patrimoniale” e che, “essendo richiesta, a fondamento dell’azione, soltanto il compimento di un atto che renda più incerta o difficile la soddisfazione del credito, l’onere di provare l’insussistenza di tale rischio incombe, secondo i principi generali, al convenuto nell’azione di revocazione, che eccepisca la mancanza, per questo motivo, dell'eventus damni”.
Conseguentemente, sulla base della considerazione per la quale sarebbe stato onere del convenuto (presunto debitore) provare la sussistenza di garanzie patrimoniali ulteriori rispetto ai beni conferiti e idonee ad evitare il pregiudizio nei confronti del creditore, ex art. 2740 del codice civile, e che, acontrariis, tale onere probatorio non risulta soddisfatto dal convenuto, i Giudici del Tribunale di Palmi ritengono sussistente il primo presupposto di esperibilità dell’azione revocatoria (ovvero, l’eventus damni). In secundis, per quanto concerne il c.d. “consilium fraudis”, i Giudici osservano come “non occorre nel caso di specie la prova del consilium fraudis, atteso che gli atti posti in essere sono tutti atti a titolo gratuito, ad eccezione di un solo atto a titolo oneroso, che è, in ogni caso, posteriore al sorgere del diritto di credito.
Da ultimo, con particolare riferimento alla c.d. “scientia damni”, ovvero la consapevolezza in capo al terzo acquirente del pregiudizio che l’atto arrecava alle ragioni del creditore, i Giudici calabresi affermano tout court che “pare evidente come le circostanze che i beneficiari degli atti fossero i più stretti familiari del debitore, e addirittura quest’ultimo nella qualità di trustee, costituiscono elementi indubbiamente rilevanti a far ritenere sussistente siffatta scientia damni, in quanto idonei a supportare una valutazione probatoria ex art. 2729 c.c., integrando presunzioni gravi, precise e concordanti”. Sulla base delle suesposte argomentazioni, i Giudici di primo grado hanno accolto, dunque, la domanda revocatoria proposta dalla società attrice, con conseguente declaratoria di inefficacia degli atti dispositivi compiuti dal socio uscente.

Conclusione

La giurisprudenza in tema di presupposti e modalità operative della revocatoria ordinaria azionata verso il trust ha contribuito, negli ultimi anni, ad una progressiva implementazione dell’istituto, che risulta scevra da intenti volti ad un utilizzo non solo fraudolento, ma anche semplicemente improprio del trust. In tal senso, è degna di rilievo la pronuncia in commento, atteso che i Giudici calabresi giungono ad affermare un principio molto importante in ordine alla verifica dei presupposti legittimanti l’azione revocatoria ordinaria, di cui all’art. 2901 del codice civile, così offrendo un interessante spunto di riflessione.
Come detto in apertura del presente contributo, i Giudici affermano tout court che, in caso di azione revocatoria, ex art. 2901 del codice civile, avente ad oggetto il conferimento di beni in trust, la c.d. “scientia damni” in capo al terzo acquirente è desumibile dal fatto che i beneficiari siano i più stretti familiari del debitore o quest’ultimo nella qualità di trustee.
Orbene, i Giudici, applicando correttamente i presupposti richiesti dall’art. 2901 citato, dopo aver ritenuto sussistente sia l’eventus damni che il consilium fraudis, concludono affermando che non è necessario dar prova di alcuno stato soggettivo di consapevolezza del danno cagionato ai creditori in capo al terzo, poiché tale consapevolezza è facilmente desumibile dall’esistenza di un rapporto di familiarità tra il disponente e i beneficiari.
A parere di chi scrive, il principio testé riportato appare, infatti, pienamente condivisibile, laddove si adotti un approccio interpretativo orientato a garantire la più completa tutela al creditore leso dalla riduzione della garanzia patrimoniale offerta dal debitore. In definitiva, ogni qualvolta un trust maturato in un contesto familiare non risulti finalizzato al conseguimento di interessi meritevoli di tutela e, in particolare, sia volto ad inficiare la garanzia patrimoniale del debitore/disponente ex art. 2740 del codice civile, appare ragionevole desumere che vi sia la consapevolezza del danno cagionato ai creditori in capo al terzo acquirente.

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