INESISTENTE LA NOTIFICA IN ITALIA AL CONTRIBUENTE RESIDENTE ALL'ESTERO IN PAESE BLACK LIST
Di Angelo Ginex, Dottorando di ricerca in Diritto Tributario e Avvocato, Ginex & Partners – Studio Legale Tributario
La Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Emilia, con sentenza del 2 febbraio 2016, n. 13, ha ritenuto inesistente e insanabile la notifica diretta ad un cittadino italiano, residente all'estero in Paese Black list, recapitata presso un suo indirizzo in Italia.
Il contribuente, nei confronti del quale l'Agenzia delle Entrate aveva prodotto un avviso di accertamento per l'anno di imposta 2009, era stato cancellato dalle anagrafi della popolazione residente in quanto emigrato all'estero, ma, a parere dell'Ufficio, essendo lo stesso emigrato in un paese individuato dal D.M. 4 maggio 1999 tra i paesi a regime fiscale privilegiato, nei suoi confronti operava la presunzione di domicilio fiscale in Italia a norma dell'art. 2 del TUIR.
I Giudici emiliani, in linea con la difesa del contribuente, hanno sostenuto, al contrario, che la notifica non sia stata effettuata correttamente in quanto il ricorrente è cittadino italiano residente all'estero ed iscritto all'AIRE. Ne deriva che, ai sensi dell'art. 60 del D.P.R. n. 600/73, la notificazione ai contribuenti non residenti è validamente effettuata mediante spedizione di lettera raccomandata con avviso di ricevimento all'indirizzo della residenza estera, rilevato dai registri dell'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero.
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IMU ANCHE PER LE PIATTAFORME PETROLIFERE
Di Angelo Ginex, Dottorando di ricerca in Diritto Tributario e Avvocato, Ginex & Partners – Studio Legale Tributario
Le piattaforme petrolifere scontano l'IMU in quanto strutture stabilmente infisse nel fondo del mare territoriale e soggetto passivo dell'imposta è il concessionario. E' questo il principio sancito dalla Corte di Cassazione con sentenza del 24 febbraio 2016, n. 3618, che risolve una questione ancora molto controversa. Ciò in virtù di quanto previsto dall'art.1, comma 2 del D.Lgs. 504/92, secondo cui il presupposto dell'imposta è il possesso di fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli, siti nel territorio dello Stato, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa.
Secondo la Suprema Corte, quindi, tutti i fabbricati siti nel territorio dello Stato sono imponibili, a prescindere dalla iscrizione in catasto, poiché quest'ultima non può certamente considerarsi "condicio sine qua non" ai fini impositivi in mancanza di una correlazione tra imponibilità e "accatastabilità" (contrariamente a quanto affermato dai Giudici di merito, i quali ne escludevano l'imponibilità in quanto non iscrivibili in catasto, non essendo le piattaforme un naturale prolungamento delle terre emerse).
Ma non solo. Evidenziano ancora i Giudici di Piazza Cavour che gli artt. 1 e 4 del RDL 652/39 stabiliscono comunque che devono essere accatastati tutti i fabbricati, comprese le costruzioni sospese o galleggianti "stabilmente assicurate al suolo".
Infine, la Cassazione, ritenendo esistente una potestà impositiva degli Enti locali sino a 12 miglia marine del mare territoriale, precisa che le strutture stabilmente infisse nel fondo del mare territoriale sono soggette ad ICI/IMU, soggetto passivo dell'imposta è il concessionario e l'imposta colpisce il valore dell'immobile utilizzato per la produzione del reddito.
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IL TRASFERIMENTO DELLA SEDE SOCIALE ALL'ESTERO
Di Angelo Ginex, Dottorando di ricerca in Diritto Tributario e Avvocato, Ginex & Partners – Studio Legale Tributario
Il Consiglio nazionale del Notariato, con lo Studio n. 283-2015/I del 13 gennaio 2016, ha analizzato la tematica relativa al trasferimento della sede di società all'estero o in Italia, sotto i profili societari e pubblicitari, che, contrariamente a quelli fiscali (ben definiti agli artt. 166 e 166-bis del TUIR), presentano diverse lacune e zone d'ombra.
Innanzitutto, lo Studio richiama le norme di diritto internazionale privato che regolano il conflitto tra i diversi ordinamenti coinvolti, evidenziando che l'art. 25 della Legge 218/95 dispone quanto segue:
- le società sono regolate dalla legge dello Stato in cui si è perfezionato il procedimento di costituzione;
- se in Italia si trovano l'oggetto principale o la sede dell'amministrazione, si applica la legge italiana;
- i trasferimenti in un altro Stato hanno efficacia solo se posti in essere conformemente alle leggi sia italiane che dello Stato di destinazione.
Successivamente, si rileva come esistano tre casistiche:
1) se lo Stato di destinazione non consente l'ingresso di società straniere in regime di continuità giuridica, la società italiana deve sciogliersi e costituirsi nuovamente nello Stato estero;
2) se lo Stato di destinazione consente l'ingresso di società straniere in regime di continuità giuridica, ma impone loro di adeguarsi alla propria normativa nazionale, il trasferimento è efficace alla condizione che sia adottato modello sociale conforme all'ordinamento di destinazione;
3) se lo Stato di destinazione consente l'ingresso di società straniere in regime di continuità giuridica senza alcun vincolo, le società straniere possono mantenere la disciplina dello Stato di costituzione.
Dunque, lo Studio n. 283-2015/I evidenzia che la concreta realizzazione dell'operazione è subordinata all'analisi dell'ordinamento dello Stato di destinazione e che, nella maggior parte dei casi, è necessario adeguare gli statuti proprio alla legge di quest'ultimo Stato.
Viene poi prestata una particolare attenzione all'ipotesi in cui il trasferimento della sede sociale avvenga all'interno dell’Unione Europea, per la quale vige il principio della libertà di stabilimento contenuto negli artt. 49 e 54 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea che ha formato oggetto di un'evoluzione nell'interpretazione della giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea.
Lo Studio n. 283-2015/I passa, infine, all'esame dei profili operativi del trasferimento della sede sociale da e per l’Italia concernenti le regole formali e sostanziali che debbono presiedere la redazione dell’atto di trasferimento, il contenuto del controllo di legalità da parte del notaio e gli adempimenti pubblicitari.
Per un approfondimento scarica in formato pdf lo Studio 283-2015/I
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IL TRASFERIMENTO DELLA SEDE SOCIALE ALL'ESTERO
Di Angelo Ginex, Dottorando di ricerca in Diritto Tributario e Avvocato, Ginex & Partners – Studio Legale Tributario
Il Consiglio nazionale del Notariato, con lo Studio n. 283-2015/I del 13 gennaio 2016, ha analizzato la tematica relativa al trasferimento della sede di società all'estero o in Italia, sotto i profili societari e pubblicitari, che, contrariamente a quelli fiscali (ben definiti agli artt. 166 e 166-bis del TUIR), presentano diverse lacune e zone d'ombra.
Innanzitutto, lo Studio richiama le norme di diritto internazionale privato che regolano il conflitto tra i diversi ordinamenti coinvolti, evidenziando che l'art. 25 della Legge 218/95 dispone quanto segue:
- le società sono regolate dalla legge dello Stato in cui si è perfezionato il procedimento di costituzione;
- se in Italia si trovano l'oggetto principale o la sede dell'amministrazione, si applica la legge italiana;
- i trasferimenti in un altro Stato hanno efficacia solo se posti in essere conformemente alle leggi sia italiane che dello Stato di destinazione.
Successivamente, si rileva come esistano tre casistiche:
1) se lo Stato di destinazione non consente l'ingresso di società straniere in regime di continuità giuridica, la società italiana deve sciogliersi e costituirsi nuovamente nello Stato estero;
2) se lo Stato di destinazione consente l'ingresso di società straniere in regime di continuità giuridica, ma impone loro di adeguarsi alla propria normativa nazionale, il trasferimento è efficace alla condizione che sia adottato modello sociale conforme all'ordinamento di destinazione;
3) se lo Stato di destinazione consente l'ingresso di società straniere in regime di continuità giuridica senza alcun vincolo, le società straniere possono mantenere la disciplina dello Stato di costituzione.
Dunque, lo Studio n. 283-2015/I evidenzia che la concreta realizzazione dell'operazione è subordinata all'analisi dell'ordinamento dello Stato di destinazione e che, nella maggior parte dei casi, è necessario adeguare gli statuti proprio alla legge di quest'ultimo Stato.
Viene poi prestata una particolare attenzione all'ipotesi in cui il trasferimento della sede sociale avvenga all'interno dell’Unione Europea, per la quale vige il principio della libertà di stabilimento contenuto negli artt. 49 e 54 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea che ha formato oggetto di un'evoluzione nell'interpretazione della giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea.
Lo Studio n. 283-2015/I passa, infine, all'esame dei profili operativi del trasferimento della sede sociale da e per l’Italia concernenti le regole formali e sostanziali che debbono presiedere la redazione dell’atto di trasferimento, il contenuto del controllo di legalità da parte del notaio e gli adempimenti pubblicitari.
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CROWDFUNDING: RACCOLTA ONLINE PIU' FACILE PER PMI E START UP
Di Angelo Ginex, Dottorando di ricerca in Diritto Tributario e Avvocato, Ginex & Partners – Studio Legale Tributario
Dopo due fasi di consultazione con il mercato, la Consob ha approvato la Delibera 24 febbraio 2016, n. 19520, con cui modifica il Regolamento 26 giugno 2013, n. 18592 sulla raccolta di capitali di rischio da parte di start up innovative tramite portali online.
La riforma mira a semplificare il regolamento attualmente previsto per la raccolta di capitali di rischio tramite portali online, ponendo così i presupposti per lo sviluppo dell'equity crowdfunding come canale di finanziamento alternativo agli strumenti tradizionali di erogazione del credito.
L’equity crowdfunding è principalmente destinato, da un lato, a favorire il reperimento di finanziamenti da parte di PMI e start up innovative e, dall'altro, a ridurre i costi di raccolta e ad ampliare la platea dei soggetti che possono contribuire a finanziare i progetti d'impresa innovativi.
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BANCAROTTA FRAUDOLENTA: NESSUNA ATTENUANTE IN CASO DI TRANSAZIONE
Di Angelo Ginex, Dottorando di ricerca in Diritto Tributario e Avvocato, Ginex & Partners – Studio Legale Tributario
In tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, gli amministratori non hanno diritto al riconoscimento delle attenuanti solo perché l’importo delle “distrazioni” è stato ridotto dalla definizione transattiva di una revocatoria iniziata e conclusa dal curatore. È questo il principio sancito dalla Corte di Cassazione con sentenza del 29 febbraio 2016, n. 8308.
In particolare, i Giudici di Piazza Cavour, in tema di bancarotta fraudolenta per distrazione, hanno affermato che:
- la restituzione del bene distratto a seguito di richiesta del curatore non esclude la sussistenza dell'elemento materiale del reato, essendosi questo già perfezionato al momento del suo distacco dal patrimonio del fallito;
- il recupero del bene distratto a seguito di azione revocatoria non spiega alcun rilievo sulla sussistenza dell'elemento materiale del reato di bancarotta, il quale, perfezionatosi al momento del distacco del bene dal patrimonio dell'imprenditore, viene a giuridica esistenza con la dichiarazione di fallimento, mentre il recupero della "res" rappresenta solo un "posterius", equiparabile alla restituzione della refurtiva dopo la consumazione del furto, avendo il legislatore inteso colpire la manovra diretta alla sottrazione, con la conseguenza che è tutelata anche la mera possibilità di danno per i creditori.
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LEGGE DI STABILITA' - quinta parte
Di Angelo Ginex, Dottorando di ricerca in Diritto Tributario e Avvocato, Ginex & Partners – Studio Legale Tributario
Vediamo, in sintesi, quali sono le novità fiscali introdotte dalla Legge di Stabilità 2016.
Fonti rinnovabili - Attività connesse
Costituiscono attività connesse ai sensi dell’art. 2135, comma 3, c.c. e si considerano produttive di reddito agrario, tutte le produzioni agro energetiche, compresa la produzione e la cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali, sino a 2.400.000 kWh anno, e fotovoltaiche, sino a 260.000 kWh anno, nonché di carburanti e prodotti chimici di origine agroforestale provenienti prevalentemente dal fondo.
Per la produzione di energia oltre i limiti suddetti, il reddito delle persone fisiche, delle società semplici e degli altri soggetti di cui all'art. 1, comma 1093, legge n. 296/2006, è determinato, ai fini IRPEF ed IRES, applicando all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni soggette a registrazione IVA, relativamente alla componente riconducibile alla valorizzazione dell’energia ceduta, con esclusione della quota incentivo, il coefficiente di redditività del 25%, fatta salva l’opzione per la determinazione del reddito nei modi ordinari, previa comunicazione all'Ufficio secondo le modalità previste dal Regolamento di cui al D.P.R. n. 442/1997.
Infine, si stabilisce che ogni atto e documento relativo a procedimenti per controversie in materia di masi chiusi, nonché relativi all'apertura della relativa successione sono esenti dall'imposta di bollo, di registro, da ogni altra imposta e tassa e dal contributo unificato. Tali disposizioni si applicano per i periodi di imposta per i quali non siano già scaduti i termini di accertamento e di riscossione.
Dichiarazione precompilata
Vengono rivisti alcuni meccanismi tra cui la trasmissione dei dati sanitari, i limiti ai poteri di controllo, i requisiti dei CAF e gli adempimenti a loro carico. Tra le altre, vanno segnalate le seguenti novità:
- si rende permanente l’obbligo per le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere e tutti i soggetti espressamente menzionati nella disposizione di inviare al Sistema tessera sanitaria, ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi, i dati relativi alle prestazioni sanitarie erogate. Tale obbligo viene esteso, a partire dal 1° gennaio 2016, anche alle strutture autorizzate per l’erogazione dei servizi sanitari, sebbene non accreditate;
- si stabilisce che l’Agenzia delle Entrate può eseguire controlli preventivi, entro quattro mesi dal termine stabilito per la trasmissione della dichiarazione o dalla data di trasmissione qualora tale data fosse posteriore a tale termine, nell'ipotesi in cui la dichiarazione dei redditi viene presentata direttamente o tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale e risulta differente rispetto a quella precompilata con riferimento alla determinazione del reddito o dell’imposta o incoerente rispetto ai criteri stabiliti con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate, o risulti un rimborso superiore all'importo di 4.000 euro;
- si modificano i requisiti dimensionali ai fini dello svolgimento dell’attività di assistenza fiscale da parte dei CAAF;
- si fissa al 28 febbraio di ciascun anno il termine entro il quale tutti gli enti, le casse, le società di mutuo soccorso aventi esclusivamente fine assistenziale e i fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale devono trasmettere all'Agenzia delle Entrate i dati relativi alle spese sanitarie rimborsate ai soggetti del rapporto, a seguito del versamento dei contributi secondo le previsioni dell’art. 51, comma 2, e dell’art. 10, comma 1, TUIR, nonché tutti i dati relativi alle spese sanitarie rimborsate e che comunque non risultano essere rimaste a carico dei contribuenti; la norma vale a partire dal periodo d’imposta 2015;
- si prevede che i sostituti d’imposta che operano le ritenute sui redditi sono tenuti a presentare per via telematica entro il 31 luglio di ciascun anno all'Agenzia delle Entrate una dichiarazione unica dei dati fiscali e contributivi relativi all'anno solare precedente;
- si esonera, in via sperimentale, per l’anno 2016, dall'obbligo di comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini dell’IVA (spesometro) i contribuenti che hanno trasmesso i dati tramite il Sistema Tessera Sanitaria;
- a partire dal periodo d’imposta 2015, l’importo detraibile delle spese funebri sostenute in dipendenza della morte di persone non possa essere superiore a 1.550 euro per ciascuna di esse (è stato eliminato il vincolo di parentela);
- per quanto riguarda l’importo da detrarre a titolo di spese per la frequenza di corsi di istruzione universitaria presso università statali e non statali, a partire dal periodo d’imposta 2015, la misura delle spese non può essere superiore a quella stabilita annualmente per ciascuna facoltà universitaria con apposito Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca;
- non si applicano le sanzioni in caso di lieve ritardo o di errata trasmissione dei dati relativi al 2014 ovvero relativi al primo anno di applicazione della normativa, a condizione che l’errore non abbia determinato una indebita fruizione di detrazioni o deduzioni nella dichiarazione precompilata. Si tratta, in particolare, delle sanzioni a carico dei soggetti obbligati con riferimento alle prestazioni sanitarie, quelle a carico degli altri soggetti obbligati, ovvero banche, fondi pensioni, imprese assicuratrici e enti previdenziali (art. 78, comma 26, legge n. 413/1991) e quelle a carico dei sostituti di imposta (art. 4, comma 6-quinquies, D.P.R. n. 322/1998);
- si estendono a tutti i soggetti non residenti nel territorio italiano (e non solo, dunque, ai soggetti residenti in uno degli Stati membri UE o in uno Stato aderente all’Accordo SEE) le modalità di determinazione dell’IRPEF applicabili ai soggetti residenti ai sensi delle disposizioni contenute negli articoli da 1 a 23 TUIR (ivi comprese le detrazioni per carichi di famiglia e da lavoro dipendente), fermo restando che il reddito prodotto nel territorio dello Stato italiano deve essere pari almeno al 75% del reddito complessivo e che il soggetto non deve godere di agevolazioni fiscali analoghe nello Stato di residenza;
- i requisiti previsti per lo svolgimento dell’attività dei CAF (in particolare, in relazione al numero di dichiarazioni da essi trasmesse) si applicano con riferimento alle dichiarazioni trasmesse negli anni 2015-2017, in luogo degli anni da 2016 a 2018;
- si consente ai CAF, in luogo della polizza assicurativa ad essi richiesta per lo svolgimento delle proprie attività di assistenza, di prestare idonea garanzia sotto forma di titoli di Stato o titoli garantiti dallo Stato, ovvero ancora sotto forma di fideiussione bancaria o assicurativa;
- si disciplina la responsabilità solidale del centro di assistenza fiscale con chi commette violazioni relative all'assistenza dei contribuenti (visto di conformità ed asseverazione infedeli, certificazione tributaria infedele). In particolare, viene previsto che, in tali ipotesi, il CAF è obbligato solidalmente con il trasgressore al pagamento di una somma pari alla sanzione (come previsto dalla norma attuale), nonché alle ulteriori somme irrogate al trasgressore.
Clausola di salvaguardia voluntary disclosure
Si quantificano in 2.000 milioni di euro le maggiori entrate per l’anno 2016 derivanti dalla proroga al 30 novembre 2015 dei termini in tema di voluntary disclosure. Si prevede una clausola di salvaguardia attraverso l’aumento delle accise, nell’eventualità che l’importo non venga realizzato integralmente.
Aliquota IVA prestazioni sociosanitarie ed educative
Si prevede una nuova aliquota ridotta dell’IVA, al 5% a cui assoggettare le prestazioni sociosanitarie ed educative rese da cooperative sociali e loro consorzi, attualmente assoggettate all'aliquota del 4%.
Tassa automobilistica
In caso di esportazione del veicolo, l’operazione deve essere documentata attraverso re-immatricolazione, comprovata dall'esibizione della copia della documentazione doganale di esportazione.
Due per mille per associazioni culturali
Per il 2016 i contribuenti possono destinare il 2 per mille dell’IRPEF a favore di una associazione culturale iscritta in un elenco appositamente istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. I requisiti e i criteri per l’iscrizione delle associazioni nell’elenco, le cause e le modalità di revoca o di decadenza, nonché i criteri e le modalità per il riparto delle somme sulla base delle scelte operate dai contribuenti, sono stabiliti con D.P.C.M.
Trattamento fiscale contributi volontari ai consorzi obbligatori
Sono deducibili le somme corrisposte, anche su base volontaria, a consorzi cui le imprese aderiscono ottemperando a obblighi di legge, indipendentemente dal trattamento contabile e purché utilizzate agli scopi dei consorzi. Le medesime somme sono deducibili dall’IRAP. Le agevolazioni si applicano retroattivamente, ossia dall'esercizio in corso al 31 dicembre 2015.
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LEGGE DI STABILITA' - quarta parte
Di Angelo Ginex, Dottorando di ricerca in Diritto Tributario e Avvocato, Ginex & Partners – Studio Legale Tributario
Vediamo, in sintesi, quali sono le novità fiscali introdotte dalla Legge di Stabilità 2016.
Abrogazione della tassa sulle unità da diporto
Viene abrogata la tassa sulle unità da diporto.
Riduzione tassa di ancoraggio
Viene prevista la possibilità, nei porti sede di autorità portuale con volume di traffico transhipment superiore all’80% del proprio traffico globale, di riduzione o esenzione dalla tassa di ancoraggio in via sperimentale per gli anni dal 2016 al 2018, per le navi porta container in servizio regolare di linea internazionale.
Rimborsi IVA a cittadini extra UE
Si autorizzano gli intermediari iscritti all'albo degli istituti di pagamento ad effettuare i rimborsi IVA a cittadini extra Ue (cd. Tax free shopping), secondo percentuali minime di rimborso, da definire con successivo decreto del MEF.
Eliminazione comunicazione per erogazioni liberali di derrate alimentari
Si eleva a 15.000 euro (rispetto agli attuali 5.164,57 euro) il limite del costo dei beni gratuitamente ceduti a enti, associazioni o fondazioni aventi esclusivamente finalità di assistenza, beneficenza, educazione, istruzione, studio o ricerca scientifica e alle ONLUS oltre il quale occorre inviare la prescritta comunicazione all'Amministrazione finanziaria per poterli consegnare.
Inoltre tale comunicazione è resa facoltativa, senza limiti di valore, ove si tratti di beni facilmente deperibili.
Ripresa del versamento dei tributi sospesi o differiti
Si prevede che la ripresa del versamento dei tributi sospesi o differiti nei casi di eventi eccezionali e imprevedibili avviene senza l’applicazione delle sanzioni, anche con rateizzazione (fino ad un massimo di 18 rate mensili) dal mese successivo alla scadenza della sospensione.
Riduzione risorse CAF
Vengono ridotte le risorse destinate ai centri autorizzati di assistenza fiscale (CAF). Di conseguenza, viene demandata ad apposito decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, la rideterminazione dei compensi spettanti ai CAF in misura tale da realizzare i risparmi di spesa.
Compartecipazione all’IVA
Si rende strutturale l’incremento della quota di compartecipazione all’IVA attribuita alle regioni confinanti con la Svizzera, al fine di adeguare le risorse destinate a ridurre la concorrenzialità delle rivendite di benzine e gasolio utilizzati come carburante per autotrazione situate nel territorio elvetico.
Zone franche urbane
Si delimita l’ambito territoriale del finanziamento delle agevolazioni alle zone franche urbane a quelle individuate dalla delibera CIPE n. 14/2009, dando mandato al MISE di adottare nuovi bandi con le risorse residue.
Estensione dell’aliquota IVA ridotta in editoria
Si assoggetta ad un regime IVA agevolato la circolazione dei giornali e periodici online, oltre che dei c.d. e-book, la cui tassazione passa dal 22% (aliquota ordinaria) al 4% (aliquota super-ridotta).
Imposta comunale sulla pubblicità
Con una norma di interpretazione autentica si elimina la facoltà dei comuni di aumentare le tariffe dell’imposta comunale sulla pubblicità. Tale abrogazione non ha effetto per i comuni che si fossero già avvalsi di tale facoltà prima dell’entrata in vigore della medesima norma abrogativa.
Compensazione fiscale avvocati
Si consente, a partire dal 2016, agli avvocati che vantano crediti per spese di giustizia nei confronti dello Stato di porre tali somme in compensazione, anche parziale, con quanto dovuto per imposte, tasse e contributi previdenziali. La compensazione è consentita nel limite di spesa di 10 milioni di euro annui e purché non sia stata proposta opposizione al decreto di pagamento. Spetta a un D.M. del Ministero dell’Economia e delle finanze dettare le disposizioni attuative.
Recupero dell’accisa
Si modifica la disciplina che differisce al 31 dicembre 2017 l’esecuzione del recupero dell’accisa dal soggetto obbligato al pagamento, estendendone di fatto l’ambito applicativo.
Rivalutazione valore dei terreni e delle partecipazioni
Si riapre il termine per rideterminare il valore dei terreni a destinazione agricola ed edificatoria e delle partecipazioni in società non quotate possedute da persone fisiche per operazioni estranee all'attività d’impresa, società semplici, società ed enti ad esse equiparate, enti non commerciali per i beni che non rientrano nell'esercizio di impresa commerciale.
Il 30 giugno 2016 rappresenta il nuovo termine entro il quale redigere e giurare la perizia di stima, nonché versare l’imposta sostitutiva o la prima rata della stessa e il 1° gennaio 2016 il nuovo termine di riferimento per il possesso dei terreni e delle partecipazioni oggetto di rideterminazione del valore.
L’aliquota dell’imposta sostitutiva dovrebbe essere per tutti pari all’8%.
Rivalutazione beni d’impresa
Viene reintrodotta, per le imprese che non utilizzano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio, la facoltà di rivalutare i beni d’impresa, strumentali e non, che risultano dal bilancio relativo all’esercizio in corso al 31 dicembre 2014, incluse le partecipazioni di controllo e di collegamento.
Il riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti a seguito della rivalutazione avviene mediante il versamento di una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e IRAP la cui aliquota è pari al 16% sui beni ammortizzabili e al 12% sugli altri beni. È previsto un differimento degli effetti fiscali al 2018. È consentito di affrancare il saldo di rivalutazione derivante dalla iscrizione dei maggiori valori mediante l’imposta sostitutiva del 10%.
Imposta di registro sui trasferimenti di terreni
Si innalza dal 12% al 15% l’aliquota relativa ai trasferimenti aventi per oggetto terreni agricoli e relative pertinenze a favore di soggetti diversi dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale.
Agevolazioni fiscali piccola proprietà contadina
Si estendono al coniuge o ai parenti in linea retta, purché già proprietari di terreni agricoli e conviventi, le agevolazioni fiscali previste a favore della piccola proprietà contadina, consistenti nelle imposte di registro e ipotecaria in misura fissa e nell'imposta catastale nella misura dell’1% per i trasferimenti a titolo oneroso di terreni e pertinenze a favore di coltivatori diretti ed imprenditori agricoli.
Revisione percentuali di compensazione IVA
Con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali, da adottare entro il 31 gennaio 2016, sono innalzate le percentuali di compensazione applicabili a taluni prodotti del settore lattiero-caseario (attualmente fissata all’8,8%) in misura non superiore al 10%.
Aumento compensazione IVA sulle carni
Vengono alzate, per il 2016, le percentuali di compensazione dell’IVA applicabili agli animali vivi della specie bovina, in misura non superiore al 7,70%, e della specie suina, in misura non superiore all’8%.
Rivalutazione reddito dominicale e agrario
Si fissa nel 30% - in luogo dell’attuale 7% - l’ulteriore rivalutazione dei redditi dominicale e agrario a decorrere dal periodo di imposta 2016. Da tale rivalutazione sono esclusi i terreni agricoli e quelli non coltivati posseduti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti alla previdenza agricola.
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CREDITO D'IMPOSTA PER CHI INVESTE AL SUD
Di Angelo Ginex, Dottorando di ricerca in Diritto Tributario e Avvocato, Ginex & Partners – Studio Legale Tributario
La legge di stabilità 2016 ha introdotto un credito d’imposta destinato alle imprese che effettuano investimenti nelle regioni meridionali. Si tratta di un’agevolazione spettante a tutte le imprese che acquistano beni agevolabili e li destinano a strutture produttive ubicate nelle zone assistite (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo) nel periodo compreso tra l’1/1/2016 e il 31/12/2019. Ecco le regole e i limiti per la fruizione del credito.
Il credito d’imposta non si applica a:
1) le imprese in difficoltà finanziaria, secondo le regole definite dalla Commissione Europea;
2) le imprese operanti nei settori dell’industria siderurgica, dell’industria carbonifera, della costruzione navale, delle fibre sintetiche, dei trasporti e delle relative infrastrutture, della produzione e della distribuzione di energia, delle infrastrutture energetiche, del credito, della finanza e delle assicurazioni.
Per le imprese agricole attive nella produzione primaria, della pesca e dell’acquacoltura, della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli e della pesca e dell’acquacoltura, ove acquistino beni strumentali nuovi, l’agevolazione è concessa nei limiti e alle condizioni previste dalla normativa europea in tema di aiuti di stato del relativo settore.
Per quanto riguarda l’ambito oggettivo, danno diritto al credito d’imposta gli investimenti:
a) facenti parte di un progetto di investimento iniziale relativi all'acquisto, anche tramite leasing, di beni strumentali nuovi (nello specifico, macchinari, impianti e attrezzature varie);
b) destinati a strutture produttive nuove o già esistenti.
Sono espressamente esclusi dall'agevolazione gli immobili e le autovetture.
La misura del credito d’imposta è differenziata in base alle dimensioni aziendali:
- 20% per le piccole imprese;
- 15% per le medie imprese;
- 10% per le grandi imprese.
L’agevolazione è commisurata alla quota del costo complessivo degli investimenti eccedente gli ammortamenti dedotti nel periodo d’imposta relativi alle stesse categorie di beni d’investimento della stessa struttura produttiva, esclusi gli ammortamenti dei beni oggetto dell’investimento agevolato.
In pratica, se una piccola impresa (bonus spettante 20%) intende usufruire del credito d’imposta per un investimento di 1.000 euro, dovrà decurtare da tale importo gli ammortamenti dedotti nell'esercizio per cui intende usufruire del credito di imposta, ad esempio 200. Pertanto, il credito d’imposta del 20%, calcolato su 800, sarà pari a 160.
Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni. Tale costo non comprende le spese di manutenzione.
La norma prevede un limite massimo per ciascun progetto di investimento agevolabile, distinto per dimensioni aziendali pari a:
- 1,5 milioni di euro per le piccole imprese;
- 5 milioni di euro per le medie imprese;
- 15 milioni di euro per le grandi imprese.
L’accesso al credito d’imposta è subordinato alla presentazione di un’apposita comunicazione le cui modalità, i termini di presentazione e il contenuto, verranno stabilite con provvedimento del Direttore dell’Agenzia medesima, da emanare entro 60 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della legge di stabilità 2016.
Una volta ottenuta dall'Agenzia delle Entrate la comunicazione di autorizzazione alla fruizione del credito d’imposta, quest’ultimo:
- è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 241/97, a decorrere dal periodo d’imposta in cui è stato effettuato l’investimento;
- non si applica, per espressa previsione, il limite annuale di utilizzo dei crediti d’imposta da quadro RU di 250.000,00 euro;
- deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di maturazione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d’imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l’utilizzo.
Il credito d’imposta è rideterminato:
1) se i beni oggetto dell’agevolazione non entrano in funzione entro il secondo periodo d’imposta successivo a quello della loro acquisizione o ultimazione;
2) se, entro il quinto periodo d’imposta successivo a quello nel quale sono entrati in funzione, i beni sono dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all'esercizio dell’impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all'agevolazione.
Per i beni acquisiti in locazione finanziaria, tali disposizioni si applicano anche se non viene esercitato il riscatto.
L’incentivo del credito di imposta, nel silenzio della norma, sembra cumulabile con quello relativo ai super ammortamenti, con la precisazione che i beni acquisiti rispettino le regole richieste da entrambe le disposizioni.
L’indebita fruizione, anche parziale, del credito d’imposta per il mancato rispetto delle condizioni richieste dalla norma ovvero a causa dell’inammissibilità dei costi sulla base dei quali è stato determinato l’importo fruito, comporta un accertamento dell’Agenzia delle Entrate che provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni previsti dalla legge.
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IMPOSTA IN MISURA FISSA PER IL TRUST AUTO-DICHIARATO
Di Angelo Ginex, Dottorando di ricerca in Diritto Tributario e Avvocato, Ginex & Partners – Studio Legale Tributario
In un trust "auto-dichiarato" a nessun titolo può essere chiesta l’imposta proporzionale, ma solo quella in misura fissa, essendosi il vincolo di destinazione formato all'interno del patrimonio del disponente. E' questo il principio sancito dalla Commissione Tributaria Provinciale di Milano, con sentenza 8 febbraio 2016.
Secondo la CTP di Milano, analoghe considerazioni valgono anche per i trust "ordinari” nei quali l’acquisto da parte del trustee di quanto conferito nel Trust è solo un mezzo funzionale alla realizzazione dell’effetto finale successivo dell’attribuzione definitiva del bene al beneficiario.
Precisa altresì che il trust avente causa di liberalità con attribuzione di beni al beneficiario rientra nell'orbita civilistica delle donazioni indirette, la cui peculiarità è che l’arricchimento del beneficiario si realizza con la mediazione della causa fiduciaria cui è soggetta la previa attribuzione dei beni al trustee, il quale è tenuto ad amministrarli per poi devolverli al beneficiario alla scadenza stabilita.
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