Di Angelo Ginex, Dottorando di ricerca in Diritto Tributario e Avvocato, Ginex & Partners – Studio Legale Tributario
Nel corso del 2015 la disciplina delle dichiarazioni di intento ha recepito importanti novità, che hanno comportato un’inversione di ruolo negli adempimenti che competono ad esportatori abituali e loro fornitori.
Tali novità hanno determinato riflessi anche nella Dichiarazione annuale IVA, nella quale, da quest’anno, è stato introdotto il quadro VI, riservato ai fornitori di esportatori abituali.
Dunque, vediamo nel dettaglio come esportatori abituali e loro fornitori compilano la Dichiarazione IVA in relazione alle operazioni connesse al plafond.
La Dichiarazione IVA dell’esportatore abituale
L’esportatore abituale è tenuto a compilare il quadro VC della Dichiarazione IVA. Nel quadro, oltre a riepilogare l’ammontare degli acquisti effettuati nell’anno con utilizzo del plafond, è necessario indicare anche i dati relativi a volume d’affari ed esportazioni/cessioni intracomunitarie, riferiti al medesimo periodo.
L’indicazione del volume d’affari e delle esportazioni/cessioni intracomunitarie è necessaria per consentire la verifica della permanenza del requisito di esportatore abituale (ricordiamo che l’incidenza delle esportazioni deve superare il 10% del volume d’affari), nonché per conoscere l’ammontare del plafond disponibile per l’anno successivo.
La compilazione del quadro VC varia in relazione alla modalità di determinazione del plafond adottata. Infatti, mentre i contribuenti che hanno scelto di determinare il plafond secondo il metodo “solare”, definito anche “fisso”, sono tenuti a compilare solo le prime 4 colonne dei righi da VC1 a VC12, coloro che hanno scelto di determinare il plafond secondo il metodo “mensile”, definito anche “mobile”, devono compilare tutte e sei le colonne dei medesimi righi.
Ai fini della corretta compilazione del quadro VC, è importante sapere che alcuni dei valori evidenziati nello stesso devono trovare esatta corrispondenza nel quadro VE.
La Dichiarazione IVA del fornitore dell’esportatore abituale
Fino allo scorso anno, i fornitori degli esportatori abituali erano esclusivamente tenuti a mantenere distinto l’ammontare delle cessioni non imponibili effettuate a seguito di dichiarazioni di intento dalle altre operazioni non imponibili, riportandolo nello specifico rigo VE31, destinato ad accoglierle.
Al fine di recepire quanto disposto dall’art. 20 del D.Lgs. 175/2014, in materia di obblighi riservati ai fornitori degli esportatori abituali, da quest’anno nel modello IVA è stato introdotto un nuovo quadro, denominato VI, destinato ad accogliere il riepilogo dei dati contenuti nelle dichiarazioni di intento ricevute.
In tale quadro il fornitore dell’esportatore abituale è tenuto ad indicare:
1) il numero di partita IVA dell’esportatore abituale;
2) il numero di protocollo attribuito dall’Agenzia alla dichiarazione di intento trasmessa in via telematica di tutte le dichiarazioni di intento ricevute in relazione all’anno di imposta 2015.
In alternativa al numero di protocollo attribuito dall’Agenzia delle Entrate, per le dichiarazioni di intento ricevute prima del 12 febbraio 2015 (data di decorrenza dell’obbligo ad adottare le nuove disposizioni), è possibile indicare il numero progressivo assegnato alla dichiarazione d’intento dall’esportatore abituale.
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