LIQUIDAZIONE DELL'IMPRESA: CHI RISPONDE DEI DEBITI FISCALI?
Di Angelo Ginex, Dottorando di ricerca in Diritto Tributario e Avvocaoto, Ginex & Partners – Studio Legale Tributario
Il tema della responsabilità per i debiti fiscali delle società cancellate dal Registro delle Imprese è sempre attuale.
Il nostro sistema prevede che con l’iscrizione della cancellazione dal Registro delle Imprese si determina la sicura estinzione della società, anche qualora, successivamente, emergano rapporti societari non risolti e, in particolare, debiti non soddisfatti.
Tuttavia, l’articolo 2495 del codice civile (rubricato "cancellazione della società") è molto chiaro a riguardo. La disposizione in esame prevede che, ferma restando l’estinzione della società di capitali dopo la cancellazione, i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci fino a concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione.
D'altronde, anche i giudici della Corte di Cassazione, con sentenza del 26 giugno 2015, n. 13259, avevano chiarito che è inutile chiudere l’azienda al solo scopo di non voler pagare i debiti con il Fisco o con Equitalia. Ovviamente la questione non è così immediata e non può essere liquidata con questa semplice affermazione.
Se l’Amministrazione Finanziaria vuole recuperare dai soci le imposte dovute dalla società chiusa e cancellata dal Registro delle Imprese, deve dimostrare l’esistenza di un attivo di liquidazione e l’ammontare di tale attivo (in altri termini, deve dimostrare l’ammontare di quanto ha percepito ciascun socio in fase di liquidazione della società).
In questo caso, come si evince e contrariamente a quanto accade in genere, l’onere della prova ricade sull'Amministrazione finanziaria.
I giudici della Suprema Corte hanno ricordato che la cancellazione dal Registro delle Imprese costituisce il presupposto della proponibilità dell’azione direttamente nei confronti dei soci, ma solo a condizione che questi abbiano percepito somme in sede di liquidazione del bilancio finale.
La responsabilità personale del socio (che scatta solo dopo la chiusura della società) non può estendersi al patrimonio personale, ma si limita a quanto il socio ha realmente ricevuto con il bilancio di liquidazione.
Ne consegue che se, in fase di liquidazione, al socio viene riconosciuta, ad esempio, una quota di 2.000,00 euro per i debiti verso l’erario ma anche per quelli verso i fornitori o le banche, il socio risponderà solo fino alla soglia di 2.000,00 euro.
Nulla devono e non rispondono di alcun debito della società estinta, i soci che invece non hanno percepito nulla dalla fase di liquidazione della società.
Dunque, l’Agenzia delle Entrate può chiedere il saldo dei debiti della società cancellata, solo quando dimostra che nella fase della liquidazione ci sia stata una distribuzione di attivo della società stessa.
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LIQUIDAZIONE DELL'IMPRESA: CHI RISPONDE DEI DEBITI FISCALI?
Di Angelo Ginex, Dottorando di ricerca in Diritto Tributario e Avvocaoto, Ginex & Partners – Studio Legale Tributario
Il tema della responsabilità per i debiti fiscali delle società cancellate dal Registro delle Imprese è sempre attuale.
Il nostro sistema prevede che con l’iscrizione della cancellazione dal Registro delle Imprese si determina la sicura estinzione della società, anche qualora, successivamente, emergano rapporti societari non risolti e, in particolare, debiti non soddisfatti.
Tuttavia, l’articolo 2495 del codice civile (rubricato "cancellazione della società") è molto chiaro a riguardo. La disposizione in esame prevede che, ferma restando l’estinzione della società di capitali dopo la cancellazione, i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci fino a concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione.
D'altronde, anche i giudici della Corte di Cassazione, con sentenza del 26 giugno 2015, n. 13259, avevano chiarito che è inutile chiudere l’azienda al solo scopo di non voler pagare i debiti con il Fisco o con Equitalia. Ovviamente la questione non è così immediata e non può essere liquidata con questa semplice affermazione.
Se l’Amministrazione Finanziaria vuole recuperare dai soci le imposte dovute dalla società chiusa e cancellata dal Registro delle Imprese, deve dimostrare l’esistenza di un attivo di liquidazione e l’ammontare di tale attivo (in altri termini, deve dimostrare l’ammontare di quanto ha percepito ciascun socio in fase di liquidazione della società).
In questo caso, come si evince e contrariamente a quanto accade in genere, l’onere della prova ricade sull'Amministrazione finanziaria.
I giudici della Suprema Corte hanno ricordato che la cancellazione dal Registro delle Imprese costituisce il presupposto della proponibilità dell’azione direttamente nei confronti dei soci, ma solo a condizione che questi abbiano percepito somme in sede di liquidazione del bilancio finale.
La responsabilità personale del socio (che scatta solo dopo la chiusura della società) non può estendersi al patrimonio personale, ma si limita a quanto il socio ha realmente ricevuto con il bilancio di liquidazione.
Ne consegue che se, in fase di liquidazione, al socio viene riconosciuta, ad esempio, una quota di 2.000,00 euro per i debiti verso l’erario ma anche per quelli verso i fornitori o le banche, il socio risponderà solo fino alla soglia di 2.000,00 euro.
Nulla devono e non rispondono di alcun debito della società estinta, i soci che invece non hanno percepito nulla dalla fase di liquidazione della società.
Dunque, l’Agenzia delle Entrate può chiedere il saldo dei debiti della società cancellata, solo quando dimostra che nella fase della liquidazione ci sia stata una distribuzione di attivo della società stessa.
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LA PRESCRIZIONE DELL'AZIONE DI RIPETIZIONE DEL CLIENTE NEL RAPPORTO BANCARIO
Di Angelo Ginex, Dottorando di ricerca in Diritto Tributario e Avvocato, Ginex & Partners – Studio Legale Tributario
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza n. 24418/2010, hanno distinto le rimesse ripristinatorie dalle rimesse solutorie nei rapporti bancari, in ordine alla decorrenza della prescrizione del diritto del cliente alla ripetizione degli importi indebitamente versati alla banca.
In particolare, la Suprema Corte ha stabilito che la prescrizione decennale dell'azione di ripetizione da parte del cliente delle somme addebitate nei rapporti bancari inizia a decorrere dalla chiusura del rapporto per le rimesse ripristinatorie (eseguite cioè in presenza di un affidamento concesso e nei limiti dello stesso, quale ripristino della disponibilità ottenuta con il fido), ed invece da ogni singolo addebito per le rimesse solutorie (eseguite cioè in assenza di affidamento o oltre l’affidamento concesso, in cui la rimessa ha l'effetto di estinguere il debito del cliente verso la banca).
Pertanto, nel primo caso (rimesse ripristinatorie), la prescrizione inizia a decorrere dalla formale chiusura del rapporto; nel secondo caso (rimesse solutorie), la prescrizione decorre anche durante il rapporto, dalla data di ogni singolo addebito per cui è domandata la restituzione alla banca.
Dunque, nel primo caso, ogni addebito non dovuto è richiedibile alla banca dal cliente senza alcun limite temporale; nel secondo caso, invece, sono richiedibili soltanto gli addebiti dell'ultimo decennio anteriore alla messa in mora o alla citazione in giudizio della banca.
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LA BANCA E' RESPONSABILE IN CASO DI INGIUSTIFICATA INTERRUZIONE DELLE TRATTIVE
Di Angelo Ginex, Dottorando di ricerca in Diritto Tributario e Avvocato, Ginex & Partners – Studio Legale Tributario
Sussiste responsabilità precontrattuale della banca per ingiustificata interruzione delle trattative finalizzate alla concessione di un finanziamento qualora il cliente abbia formulato una proposta concordata con i funzionari coerente con le indicazioni della banca risultanti da precedenti dinieghi relativi ad analogo finanziamento in differente forma, e qualora nell'imminenza della auspicata delibera la banca abbia autorizzato una serie di attività prodromiche alla ritenuta imminente concessione del finanziamento, mediante apertura di un conto corrente sul quale sia stata versata la provvista per l'acquisto subito dopo effettuato di titoli destinati ad essere costituiti in pegno a garanzia del finanziamento stesso, poi negato senza specifica motivazione.
E' questo il principio sancito dal Tribunale di Piacenza, con sentenza del 17 novembre 2015 n. 846, la quale, in applicazione del principio generale stabilito dall'art. 1337 del codice civile, che dispone che le parti, nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto, devono comportarsi secondo buona fede, consolida il filone giurisprudenziale della Suprema Corte (ex multis, Cass., n. 11438/2004; Cass., n. 7768/2007) secondo cui perché possa ritenersi integrata la responsabilità precontrattuale di cui all'art. 1337 citato è necessario che:
- tra le parti siano in corso trattative giunte ad uno stadio idoneo a far sorgere nella parte che invoca l'altrui responsabilità il ragionevole affidamento sulla conclusione del contratto;
- che la controparte, cui si addebita la responsabilità, le interrompa senza un giustificato motivo;
- che, infine, pur nell'ordinaria diligenza della parte che invoca la responsabilità, non sussistano fatti idonei ad escludere il suo ragionevole affidamento sulla conclusione del contratto.
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IMPORTANTI NOVITA' PER ESPORTATORI ABITUALI E LORO FORNITORI
Di Angelo Ginex, Dottorando di ricerca in Diritto Tributario e Avvocato, Ginex & Partners – Studio Legale Tributario
Nel corso del 2015 la disciplina delle dichiarazioni di intento ha recepito importanti novità, che hanno comportato un’inversione di ruolo negli adempimenti che competono ad esportatori abituali e loro fornitori.
Tali novità hanno determinato riflessi anche nella Dichiarazione annuale IVA, nella quale, da quest’anno, è stato introdotto il quadro VI, riservato ai fornitori di esportatori abituali.
Dunque, vediamo nel dettaglio come esportatori abituali e loro fornitori compilano la Dichiarazione IVA in relazione alle operazioni connesse al plafond.
La Dichiarazione IVA dell’esportatore abituale
L’esportatore abituale è tenuto a compilare il quadro VC della Dichiarazione IVA. Nel quadro, oltre a riepilogare l’ammontare degli acquisti effettuati nell'anno con utilizzo del plafond, è necessario indicare anche i dati relativi a volume d’affari ed esportazioni/cessioni intracomunitarie, riferiti al medesimo periodo.
L’indicazione del volume d'affari e delle esportazioni/cessioni intracomunitarie è necessaria per consentire la verifica della permanenza del requisito di esportatore abituale (ricordiamo che l’incidenza delle esportazioni deve superare il 10% del volume d’affari), nonché per conoscere l’ammontare del plafond disponibile per l’anno successivo.
La compilazione del quadro VC varia in relazione alla modalità di determinazione del plafond adottata. Infatti, mentre i contribuenti che hanno scelto di determinare il plafond secondo il metodo “solare”, definito anche “fisso”, sono tenuti a compilare solo le prime 4 colonne dei righi da VC1 a VC12, coloro che hanno scelto di determinare il plafond secondo il metodo “mensile”, definito anche “mobile”, devono compilare tutte e sei le colonne dei medesimi righi.
Ai fini della corretta compilazione del quadro VC, è importante sapere che alcuni dei valori evidenziati nello stesso devono trovare esatta corrispondenza nel quadro VE.
La Dichiarazione IVA del fornitore dell’esportatore abituale
Fino allo scorso anno, i fornitori degli esportatori abituali erano esclusivamente tenuti a mantenere distinto l’ammontare delle cessioni non imponibili effettuate a seguito di dichiarazioni di intento dalle altre operazioni non imponibili, riportandolo nello specifico rigo VE31, destinato ad accoglierle.
Al fine di recepire quanto disposto dall'art. 20 del D.Lgs. 175/2014, in materia di obblighi riservati ai fornitori degli esportatori abituali, da quest’anno nel modello IVA è stato introdotto un nuovo quadro, denominato VI, destinato ad accogliere il riepilogo dei dati contenuti nelle dichiarazioni di intento ricevute.
In tale quadro il fornitore dell’esportatore abituale è tenuto ad indicare:
1) il numero di partita IVA dell’esportatore abituale;
2) il numero di protocollo attribuito dall'Agenzia alla dichiarazione di intento trasmessa in via telematica di tutte le dichiarazioni di intento ricevute in relazione all'anno di imposta 2015.
In alternativa al numero di protocollo attribuito dall'Agenzia delle Entrate, per le dichiarazioni di intento ricevute prima del 12 febbraio 2015 (data di decorrenza dell’obbligo ad adottare le nuove disposizioni), è possibile indicare il numero progressivo assegnato alla dichiarazione d’intento dall'esportatore abituale.
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DOGANE: LA CERTIFICAZIONE AEO
Di Angelo Ginex, Dottorando di ricerca in Diritto Tributario e Avvocato, Ginex & Partners – Studio Legale Tributario
L’Operatore Economico Autorizzato (AEO), pilastro del Nuovo Codice Doganale Comunitario, è una certificazione che prevede numerosi vantaggi per i suoi titolari. I destinatari sono gli operatori economici, ovvero tutti i soggetti la cui attività è connessa all'applicazione della legislazione doganale. In sintesi, produttori, importatori, esportatori, vettori, spedizionieri e depositari (cioè, i titolari di un deposito doganale, fiscale, di temporanea custodia, etc.).
I richiedenti possono risiedere sia nel territorio doganale della Comunità Europea, sia in altri Paesi extracomunitari, purché vi sia un accordo di mutuo riconoscimento del certificato AEO tra la Comunità ed il Paese Terzo, vale a dire ad oggi esclusivamente in Giappone e negli Stati Uniti. In futuro il programma dovrebbe estendersi anche a Cina, Svizzera, Norvegia e Andorra dove sono ancora in corso le trattative.
Quali sono i vantaggi della certificazione AEO?
1) Minori controlli documentali (CD), scanner (CS), fisici (VM) allo sdoganamento, fino ad un massimo del 90% degli attuali controlli: tale servizio è concesso direttamente in relazione al livello di affidabilità riconosciuto all’AEO a seguito della certificazione ed è sempre migliorabile in base all'esito dell’attività di monitoraggio dello status acquisito;
2) Minori controlli a posteriori: le verifiche intracomunitarie, le verifiche plafond IVA, le revisioni dell’accertamento documentale e con accesso, i riscontri sommari a destino per il regime di transito;
3) Dati ridotti: per le dichiarazioni sommarie di entrata e di uscita;
4) Notifica preventiva: i titolari dei certificati AEO ricevono prima dell’ingresso/uscita delle merci nel/dal territorio doganale comunitario, l’avviso se la spedizione è stata selezionata per essere sottoposta ad un controllo fisico complementare (c.d. controllo di sicurezza);
5) Priorità allo sdoganamento: priorità nell'esecuzione dei controlli allo sdoganamento degli AEO rispetto agli altri operatori e tempestiva comunicazione ad altri Organi coinvolti nell'attività di controllo che l’operatore selezionato è certificato AEO;
6) Scelta del luogo dei controlli: gli AEO possono richiedere che il controllo doganale si svolga in luogo alternativo, più vantaggioso in termini di tempi e/o costi, rispetto all'ufficio doganale competente. Tale vantaggio é subordinato a singolo accordo con l’Ufficio delle Dogane competente;
7) Richiesta agevolata alle semplificazioni doganali: gli AEO possono accedere alle semplificazioni doganali previste dalla normativa (art. 14-ter delle DAC). L’Ufficio doganale non eseguirà la verifica delle condizioni e dei requisiti che sono stati già esaminati in sede di certificazione AEO;
8) Accesso Unico: compimento di un unico accesso presso l’operatore per le attività di rilascio, monitoraggio/riesame ai fini della certificazione AEO e quelle volte al rilascio/mantenimento delle autorizzazioni già concesse (es. autorizzazione procedura domiciliata, status di speditore/destinatario autorizzato nel transito, autorizzazione al deposito doganale, ecc);
9) Esonero dall'obbligo di prestare cauzione (art. 90 TULD e 5 TUA): per gli AEO richiedenti l’esonero dall’obbligo di prestare cauzione l’Ufficio non effettuerà una nuova verifica della solvibilità finanziaria se questa é stata valutata entro lo stesso anno nel corso dell’istruttoria AEO. Ai fini della concessione dell’esonero si effettueranno solo le ulteriori valutazioni finalizzate al calcolo dei diritti doganali e le attività amministrative necessarie all’emanazione del provvedimento di autorizzazione;
10) Sdoganamento telematico all'esportazione;
11) Fast Corridor: gli operatori AEO possono avvalersi di corridoi monitorati con avanzate tecnologie per il trasferimento dei container da sottoporre a controllo dall'area portuale ad un luogo autorizzato esterno, aderendo a specifici progetti, in conformità delle disposizioni emanate specificamente dall'Agenzia e dei procedurali di servizio specifici.
Esistono poi ulteriori benefici specifici a seconda della tipologia di AEO: infatti è possibile scegliere tra AEO Customs, AEO Security ed AEO Full, in base alle proprie esigenze ed attività.
Per ottenere il riconoscimento dello status AEO è necessario soddisfare i requisiti minimi di compliance doganale, solvibilità finanziaria ed appropriati standard di tenuta delle registrazioni contabili ed in materia di sicurezza, così da poter richiedere all'Ufficio delle dogane competente l’attivazione di una specifica azione di audit.
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CONTENZIOSO TRIBUTARIO: NUOVE REGOLE PER IL RECLAMO E LA MEDIAZIONE
Di Angelo Ginex, Dottorando di ricerca in Diritto Tributario e Avvocato, Ginex & Partners – Studio Legale Tributario
Il decreto sulla riforma del contenzioso tributario ha introdotto importanti novità in tema di reclamo e mediazione.
Le riepiloghiamo in 5 punti.
Prima della riforma, per gli accertamenti emessi dall’Agenzia delle Entrate di valore sino a 20.000 euro, da intendersi con esclusivo riferimento alla sola maggiore imposta accertata, era necessario notificare il reclamo, in via preliminare al ricorso, che poteva contenere una proposta di mediazione.
A seguito di ciò:
- se le parti non riuscivano a trovare un accordo, il reclamo diventava ricorso e veniva depositato in segreteria;
- se l’accordo veniva raggiunto, le sanzioni erano ridotte al 40% e la fase del contenzioso poteva considerarsi archiviata.
Ecco le principali novità introdotte dal D.Lgs. 24 settembre 2015, n 156, che sono entrate in vigore a partire dal 1° gennaio 2016.
1) Fermo restando il limite di valore dei 20.000,00 euro, la procedura di reclamo e mediazione sarà estesa anche agli enti impositori diversi dall’Agenzia delle Entrate, come gli enti locali, i Consorzi di bonifica e gli agenti per la riscossione.
Le uniche esclusioni riguarderanno:
- le liti su atti relativi al recupero di aiuti di Stato dichiarati incompatibili con il mercato comune (ex art. 47-bis del D.Lgs. 546/1992);
- le liti su atti aventi valore indeterminabile, quali per esempio la sanzione accessoria sulla chiusura dei locali commerciali a seguito di ripetute violazioni sugli scontrini fiscali (ex art. 12 D.Lgs. 471/1997). In tale contesto, per espressa previsione normativa, saranno reclamabili gli atti che riguardano gli avvisi di classamento (ex art. 2 co. 2 primo periodo del D.Lgs. 546/92).
Di particolare importanza si rivelerà l’applicazione della procedura nei riguardi degli agenti della riscossione in quanto, senza più alcun dubbio, sarà possibile applicare la procedura del reclamo anche per le cartelle di pagamento. Il contribuente, quindi, che nel ricorso formulerà censure relative sia al merito della pretesa che alla legittimità della cartella, potrà notificare il reclamo sia all’ente impositore che all’agente della riscossione, senza rischiare alcuna inammissibilità per mancato rispetto dei termini per la costituzione in giudizio.
2) Nel nuovo testo non è più stabilito che nelle liti soggette a reclamo è inibita la conciliazione giudiziale. Per questa ragione, se le parti, in sede di mediazione, non hanno trovato un accordo, rimane ferma la possibilità, durante la fase contenziosa, di stipulare la conciliazione giudiziale, che sarà ammessa pure in appello.
3) Resta confermato il procedimento del reclamo. Il contribuente, nelle liti reclamabili, deve, entro il termine per il ricorso, notificare un atto di reclamo che, a sua discrezione, può contenere una motivata proposta di mediazione. La novità da segnalare è di natura terminologica, in quanto nella nuova formulazione non si legge più che “il reclamo produce gli effetti del ricorso” ma che “il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo”. Vuol dire che viene riconosciuta la natura processuale del procedimento di reclamo e di conseguenza il reclamo altro non è che un ricorso, per cui devono essere presenti tutti i requisiti per la formazione di tale atto, pena, eventualmente, l’inammissibilità.
Non sarà possibile procedere con il deposito del ricorso fino a 90 giorni dalla notifica del reclamo.
Entro tale termine va conclusa la mediazione, e:
- spirati i 90 giorni, decorrono i trenta giorni per la costituzione in giudizio del contribuente (ex art. 22 del D.Lgs. 546/92);
- se la costituzione in giudizio avviene in un momento antecedente, il giudice rinvia la causa per consentire l’esame del reclamo.
Quando il ricorso non è preceduto da alcun reclamo deve essere dichiarata in via automatica l’improcedibilità dalla Commissione tributaria cui è affidato. Tale precisazione è importante in quanto nel testo previgente, se il contribuente ometteva la fase di reclamo, il rinvio dell’udienza era possibile solo su eccezione del resistente.
4) Mutano le sanzioni correlate all’esito del reclamo:
- in caso di accoglimento del reclamo o della proposta di mediazione in esso contenuta, la procedura si conclude perfezionandosi con il versamento delle somme pattuite entro 20 giorni dalla data di sottoscrizione dell’accordo tra le parti. Il versamento può essere eseguito in maniera integrale oppure con modalità rateali, con la precisazione che con il pagamento della prima rata il reclamo si considera perfezionato. Per incentivare il buon fine della procedura è previsto altresì che le sanzioni scendano nella misura del 35% del minimo di legge (rispetto al 40% della precedente versione). Viene precisato che, sulle somme dovute a titolo di contributi previdenziali e assistenziali, non si applicheranno sanzioni e interessi;
- con l’esito negativo della mediazione si passa alla fase contenziosa dove viene consentito il ricorso all'istituto della conciliazione giudiziale (applicabile anche in appello), con una riduzione delle sanzioni al 40% del minimo di legge. La novità è rappresentata dal fatto che in precedenza il ricorso alla conciliazione era esplicitamente precluso.
5) La mediazione dovrà essere gestita da strutture autonome delle Agenzie fiscali, diverse da quelle che hanno curato la fase di accertamento, che sono state individuate negli uffici legali delle Agenzie. Per gli altri enti impositori, per esempio gli Enti Locali, si tratterà di verificare come tale precetto si concretizzerà, posto che la norma dovrà essere attuata compatibilmente con la loro struttura organizzativa.
L’entrata in vigore della nuova norma sul reclamo è prevista a partire dal 1° gennaio 2016. Sul punto sarà necessario verificare se l’avvio della procedura riguarderà gli atti reclamabili notificati al contribuente dopo il primo gennaio 2016, ovvero anche gli avvisi per i quali sia ancora pendente il termine per il reclamo.
In occasione dell’entrata in vigore della procedura di reclamo, il decreto legge n. 98/2011 aveva precisato che la stessa sarebbe stata applicabile per gli “atti suscettibili di reclamo notificati a decorrere dal 1° aprile 2012”. Per quanto attiene invece la norma in commento, non è stata usata un’analoga formula, né nulla si evince in tal senso sulla Relazione illustrativa che ha accompagnato il decreto, per cui sarebbe opportuno che l’Agenzia delle Entrate intervenisse il prima possibile sull'argomento con un intervento chiarificatore.
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LA VENDITA DI PRODOTTI ALIMENTARI NEGLI USA
La FDA (Food and Drug Administration), agenzia statunitense che stabilisce ed attua norme di sicurezza, mira a salvaguardare la salute dei cittadini americani dai prodotti in libero commercio. Quindi, l’impresa italiana, che desidera vendere i propri prodotti negli Stati Uniti, deve preventivamente verificare e adeguarsi alle regole stabilite dalla FDA e, una volta importato il bene, prevedere ulteriori controlli da parte degli agenti preposti presenti con propri uffici in tutte le dogane statunitensi.
La normativa è in costante evoluzione e, recentemente, sono stati emanati due nuovi regolamenti per i controlli preventivi che le aziende dovranno osservare per prodotti “human and animal food”. La ratio è aggiornare gli standard FDA che riguardano i sistemi di prevenzione per garantirne pratiche più moderne e sicure, soprattutto alla luce degli scandali e delle ondate di epidemie letali degli ultimi dieci anni.
Le nuove regole, che entreranno in vigore il prossimo 16 novembre, integrano disposizioni già presenti nel “Modernization Act per la sicurezza alimentare” (FSMA), prevedendo nuove autorità di controllo per contribuire a realizzare più alti tassi di conformità alle norme di sicurezza e di prevenzione, affinché si evitino a monte difformità e rischiosità tali da far ricadere l’imprenditore in una sequela di denunce e responsabilità civili e penali.
Destinatari delle nuove procedure sono tutte le aziende medie e grandi, statunitensi e straniere, che operano nella filiera agroalimentare e che entro un anno dovranno predisporre per iscritto un piano relativo alla sicurezza degli alimenti integrato ed un’analisi dei rischi e dei controlli preventivi. Il resto delle aziende alimentari dovranno invece adeguarsi alle nuove norme entro il 2018.
I termini per il rispetto delle nuove regole sono spalmati nell'arco di diversi anni, ma le imprese più piccole avranno più tempo per rispettare le nuove procedure, per la cui implementazione verranno supportate dai tecnici FDA, attraverso la predisposizione di una piccola guida per aiutarle nel loro processo di adeguamento ai nuovi canoni.
A supportare le imprese in questa evoluzione normativa, ci sarà anche Grocery Manufactures Association (GMA), la più importante istituzione rappresentante di molte delle società interessate dalla nuova normativa, che assumerà il ruolo di leadership per “educare” i produttori di alimenti e bevande al rispetto della legge.
Sono sette le procedure fondamentali che compongono la legge, finalizzate a modernizzare i processi produttivi alimentari: piano di sicurezza alimentare, analisi dei rischi, controlli preventivi, monitoraggio, azioni correttive e verifica, programma di filiera, piano di richiamo e report associati.
Per quanto concerne le novità, occorre subito evidenziare che i due regolamenti modificheranno i precedenti requisiti, prevedendo nuovi obblighi per le imprese registrate alla FDA (in particolare, bisognerà prevedere un piano di sicurezza alimentare con l’analisi di rischi e pericoli), modernizzeranno la FDA attraverso la previsione di buone prassi di fabbricazione, lavorazione e imballaggio degli alimenti ed incideranno su disciplina e campo di applicazione delle nuove norme, prevedendo un’esenzione per le “fattorie”, imprese di piccola dimensione a conduzione familiare.
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CODICE DOGANALE AGGIORNATO
Di Angelo Ginex, Dottorando di ricerca in Diritto Tributario e Avvocato, Ginex & Partners – Studio Legale Tributario
In data 1 novembre 2013, è stato aggiornato il nuovo Codice Doganale Comunitario, al fine di agevolare il commercio internazionale e di assicurare maggiori controlli e sicurezza.
Il Codice Doganale individua la legislazione di riferimento per le importazioni e le esportazioni di merci tra la Comunità e i paesi terzi ed assicura un procedimento più snello nei controlli, informatizzando una serie di servizi.
Tra le principali novità introdotte, vi è anche l'individuazione di quattro regimi doganali speciali, ovvero:
1. transito, (esterno e interno);
2. deposito, (doganale e zone franche);
3. uso particolare, (ammissione temporanea e uso finale);
4. perfezionamento, (attivo e passivo).
Altra importante novità è l’informatizzazione delle procedure, che favorisce una più agevole e tempestiva comunicazione tra le diverse autorità doganali.
Ovviamente queste sono solo alcune delle novità.
Per un'analisi più approfondita scarica in formato pdf il CodiceDoganaleAggiornato
ANALISI BANDO EFFICIENZA ENERGETICA 2015
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.134 del 12 giugno 2015, il decreto 24 aprile 2015 che mette a disposizione 120 milioni di euro a valere sul POI “Energie rinnovabili ed efficienza energetica” FESR 2007/2013, destinati alle imprese di qualsiasi dimensione con unità produttive localizzate nei territori delle regioni Calabria, Campania, Puglia e Sicilia che vogliono realizzare investimenti nel settore dell’efficienza energetica.
Scarica in formato pdf l'analisi del bando EfficienzaEnergetica2015


