SOTTRAZIONE FRAUDOLENTA PER LE QUOTE SOCIALI CEDUTE IN PRESENZA DI UN DEBITO ERARIALE

Di Angelo Ginex, Avvocato e Ph.D. in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

La sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte è disciplinata dall’articolo 11 D.Lgs. 74/2000. Si tratta di una fattispecie non nuova nel sistema tributario, in quanto, pur non essendo regolata dalla previgente disciplina contenuta nella L. 516/1982, la fase della riscossione trovava già tutela penale nell'abrogato articolo 97 D.P.R. 602/1973.

Tuttavia, a differenza di quest’ultima, la nuova formulazione non configura più un reato di danno, ma un reato di pericolo concreto, per la cui consumazione è sufficiente, con un giudizio ex ante, che la condotta di sottrazione abbia messo in pericolo l’efficacia di questa procedura.

In tale contesto, allora, il bene giuridico oggetto di tutela viene individuato nell’interesse a rendere possibile la riscossione coattiva da parte dell’erario attraverso l’intangibilità della garanzia patrimoniale rappresentata dai beni dell’obbligato, al fine di evitare che il contribuente si sottragga al proprio dovere di concorrere alla spesa pubblica (cfr. Cassazione, sentenza n. 3011 del 20.01.2017).

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EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'AZIENDA: CRITERI PER IL RICONOSCIMENTO DEI COSTI DI RIQUALIFICAZIONE

Di Angelo Ginex, Avvocato e Ph.D. in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

A partire dalla Legge finanziaria 2007 e con successive proroghe, il legislatore ha previsto, in favore dei soggetti titolari di reddito d’impresa, la possibilità di portare in detrazione dall’Irpef/Ires i costi sostenuti per la riqualificazione energetica degli edifici esistenti. La misura si caratterizza in funzione degli edifici interessati dall’agevolazione e delle modalità di pagamento delle spese di riqualificazione, anche alla luce del momento di imputazione di tali costi.

Proroga delle detrazioni sulla riqualificazione energetica

L’articolo 1, commi 344-349, L. 296/2006 ha introdotto, per la prima volta, la detrazione Irpef/Ires, pari al 55% delle spese sostenute entro il 31.12.2007, sulla riqualificazione energetica degli edifici esistenti. Successivamente, con l’articolo 14, comma 1, D.L. 63/2013 l’aliquota della detrazione è stata elevata al 65% e negli anni successivi tale misura agevolativa è stata oggetto di ripetute proroghe.

Da ultimo, l’articolo 1, comma 175, L. 160/2019 ha prorogato la detrazione Irpef/Ires del 65% alle spese sostenute fino al 31.12.2020; tuttavia, in relazione ad alcune tipologie di interventi, la detrazione spetta nella misura del 50% (ad esempio, è il caso di finestre e schermature solari o degli interventi di sostituzione di impianti di riscaldamento).

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SPESE DI LITE: IL GIUDICE NON PUÒ DISCOSTARSI DAI VALORI MEDI SENZA MOTIVAZIONE

Di Angelo Ginex, Avvocato e Ph.D. in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

In tema di spese processuali, la ratio legis è quella di non gravare la parte che è stata costretta a rivolgersi al giudice per tutelare un proprio diritto, ma di chiederne il ristoro a quella che tale diritto ha leso, in ossequio alla tutela del diritto di difesa di cui all’articolo 24 Cost.

Infatti, l’articolo 15, comma 1, D.Lgs. 546/1992 sancisce il principio di soccombenza, prevedendo che le spese del giudizio liquidate con la sentenza debbano essere rimborsate dalla parte soccombente, intendendosi tale quella la cui domanda giudiziale sia stata respinta, anche se per motivi processuali.

A tal fine, il soccombente deve essere individuato facendo ricorso al principio di causalità, per cui obbligata a rimborsare le spese processuali è la parte che, con il comportamento tenuto fuori dal processo, ovvero dandovi inizio o resistendo con modi e forme non previste dal diritto, abbia dato causa al processo ovvero abbia contribuito al suo protrarsi (cfr., Cassazione ordinanza n. 930/2015).

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LE CONTINUE PERDITE DI ESERCIZIO NON LEGITTIMANO L'ACCERTAMENTO INDUTTIVO PURO

Di Angelo Ginex, Avvocato e Ph.D. in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

L’accertamento induttivo “puro” è una metodologia di controllo che si caratterizza per il minor rigore con cui l’organo accertatore procede nella ricostruzione del reddito del contribuente.

Infatti, l’articolo 39, comma 2, D.P.R. 600/1973 stabilisce che l’Amministrazione finanziaria determina il reddito d’impresa «sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti o venuti a sua conoscenza, con facoltà di prescindere in tutto o in parte dalle risultanze del bilancio e dalle scritture contabili in quanto esistenti e di avvalersi anche di presunzioni prive dei requisiti» di gravità, precisione e concordanza.

In ragione di questo minor rigore e della conseguente maggiore probabilità di ledere i diritti del contribuente rispetto agli accertamenti analitici o presuntivi, il citato articolo 39 individua espressamente i gravi casi in cui è possibile adottare tale tipologia di controllo.

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NULLO L'ACCERTAMENTO DEI TRIBUTI LOCALI FIRMATO DAL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Di Angelo Ginex, Avvocato e Ph.D. in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

In materia di sottoscrizione dell’avviso di accertamento dei tributi locali, l’articolo 1, comma 162, L. 296/2006 stabilisce che: «Gli  avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dall’ente locale per la gestione del tributo».

Più specificamente, l’articolo 1, comma 87, L. 549/1995 dispone che: «La firma autografa prevista dalle norme che disciplinano i tributi regionali e locali sugli atti di liquidazione e di accertamento è sostituita dall’indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, nel caso che gli atti medesimi siano prodotti da sistemi informativi automatizzati. Il nominativo del funzionario responsabile per l’emanazione degli atti in questione, nonché la fonte dei dati, devono essere indicati in un apposito provvedimento di livello dirigenziale».

Quindi, ne deriva che l’avviso di accertamento dei tributi locali, prodotto da sistemi informativi automatizzati, può essere sottoscritto dal funzionario responsabile del procedimento, purché il dirigente del settore economico-finanziario del Comune abbia adottato un apposito provvedimento di nomina di detto funzionario, pena il difetto di sottoscrizione e, quindi, la declaratoria di nullità dell’atto.

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NULLO L'ACCERTAMENTO DEI TRIBUTI LOCALI FIRMATO DAL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Di Angelo Ginex, Avvocato e Ph.D. in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

In materia di sottoscrizione dell’avviso di accertamento dei tributi locali, l’articolo 1, comma 162, L. 296/2006 stabilisce che: «Gli  avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dall’ente locale per la gestione del tributo».

Più specificamente, l’articolo 1, comma 87, L. 549/1995 dispone che: «La firma autografa prevista dalle norme che disciplinano i tributi regionali e locali sugli atti di liquidazione e di accertamento è sostituita dall’indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, nel caso che gli atti medesimi siano prodotti da sistemi informativi automatizzati. Il nominativo del funzionario responsabile per l’emanazione degli atti in questione, nonché la fonte dei dati, devono essere indicati in un apposito provvedimento di livello dirigenziale».

Quindi, ne deriva che l’avviso di accertamento dei tributi locali, prodotto da sistemi informativi automatizzati, può essere sottoscritto dal funzionario responsabile del procedimento, purché il dirigente del settore economico-finanziario del Comune abbia adottato un apposito provvedimento di nomina di detto funzionario, pena il difetto di sottoscrizione e, quindi, la declaratoria di nullità dell’atto.

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L’INVITO A COMPARIRE NON È UN “SURROGATO” DEL CONTRADDITTORIO ENDOPROCEDIMENTALE

Di Angelo Ginex, Avvocato e Ph.D. in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

Come noto, il D.L. 34/2019 ha introdotto il nuovo articolo 5-ter D.Lgs. 218/1997, il quale prevede l’obbligo di invito a comparire per l’avvio del procedimento di accertamento con adesione a partire dagli avvisi emessi dal prossimo 1° luglio.

Sul tema, è intervenuta l’Agenzia delle Entrate con circolare AdE 17/E/2020, fornendo alcuni chiarimenti circa l’ambito applicativo dell’istituto, le ipotesi di esclusione, l’obbligo di “motivazione rafforzata” e la proroga dei termini di decadenza.

Innanzitutto, si è precisato che l’invito di cui al citato articolo 5-ter è applicabile esclusivamente per la definizione degli accertamenti in materia di imposte sui redditi e relative addizionali, contributi previdenziali, ritenute, imposte sostitutive, Irap, Ivie, Ivafe e Iva.

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NO AL NE BIS IN IDEM TRA SANZIONI TRIBUTARIE E PENALI

Di Angelo Ginex, Avvocato e Ph.D. in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

Come noto, l’articolo 50 della Carta dei diritti fondamentali sancisce il diritto di non essere giudicato o punito due volte per lo stesso reato, prevedendo espressamente che «nessuno può essere perseguito o condannato per un reato per il quale è già stato assolto o condannato nell’Unione a seguito di una sentenza penale definitiva conformemente alla legge».

Sul punto, occorre altresì richiamare l’articolo 4 del Protocollo n. 7 CEDU, a mente del quale «nessuno potrà essere perseguito o condannato penalmente dalla giurisdizione dello stesso Stato per un’infrazione per cui è già stato scagionato o condannato a seguito di una sentenza definitiva conforme alla legge ed alla procedura penale di tale Stato».

Tuttavia, è stato rilevato che, dall’articolo 4 in esame, non è possibile dedurre un divieto assoluto per gli Stati di imporre una sanzione amministrativa, anche se qualificabile come sostanzialmente penale, per quei fatti di evasione fiscale in cui è possibile perseguire e condannare penalmente il soggetto, in relazione ad un elemento ulteriore rispetto al mancato pagamento del tributo, come una condotta fraudolenta, alla quale non potrebbe dare risposta sanzionatoria adeguata la mera procedura amministrativa.

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ENTI LOCALI: SÌ ALLA NOTIFICA DEGLI ACCERTAMENTI “ESECUTIVI” ANCHE PRIMA DEL 31 AGOSTO

Di Angelo Ginex, Avvocato e Ph.D. in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

Gli enti locali e i soggetti affidatari di cui all’articolo 52, comma 5, lett. b), D.Lgs. 446/1997 sono legittimati, a norma dell’articolo 67 D.L. 18/2020, a procedere alla notifica degli atti di accertamento esecutivo, così come recentemente introdotti dall’articolo 1, comma 792, L. 160/2019, anche durante il periodo di sospensione post Covid-19, che termina il 31 agosto 2020 ex articolo 68 D.L. 18/2020. È questo il chiarimento offerto dal Ministero dell’economia e delle finanze (MEF) con risoluzione n. 6/DF del 15 giugno 2020, pubblicata ieri, 16 giugno.

Al Mef era stato chiesto di chiarire se, anche durante il periodo di sospensione, che intercorre fra l’8 marzo e il 31 agosto 2020, disposto dall’articolo 68 D.L. 18/2020, dei termini di versamento dei carichi affidati all’agente della riscossione, nonché delle ingiunzioni e degli atti di accertamento esecutivo emessi dagli enti locali e dai loro soggetti affidatari, sia possibile procedere alla formazione e notifica, da parte dei Comuni e dei soggetti affidatari di cui all’articolo 52, comma 5, lett. b), D.Lgs. 446/1997, degli atti di accertamento esecutivo di cui all’articolo 1, comma 792, L. 160/2019.

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ENTI LOCALI: SÌ ALLA NOTIFICA DEGLI ACCERTAMENTI “ESECUTIVI” ANCHE PRIMA DEL 31 AGOSTO

Di Angelo Ginex, Avvocato e Ph.D. in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

Gli enti locali e i soggetti affidatari di cui all’articolo 52, comma 5, lett. b), D.Lgs. 446/1997 sono legittimati, a norma dell’articolo 67 D.L. 18/2020, a procedere alla notifica degli atti di accertamento esecutivo, così come recentemente introdotti dall’articolo 1, comma 792, L. 160/2019, anche durante il periodo di sospensione post Covid-19, che termina il 31 agosto 2020 ex articolo 68 D.L. 18/2020. È questo il chiarimento offerto dal Ministero dell’economia e delle finanze (MEF) con risoluzione n. 6/DF del 15 giugno 2020, pubblicata ieri, 16 giugno.

Al Mef era stato chiesto di chiarire se, anche durante il periodo di sospensione, che intercorre fra l’8 marzo e il 31 agosto 2020, disposto dall’articolo 68 D.L. 18/2020, dei termini di versamento dei carichi affidati all’agente della riscossione, nonché delle ingiunzioni e degli atti di accertamento esecutivo emessi dagli enti locali e dai loro soggetti affidatari, sia possibile procedere alla formazione e notifica, da parte dei Comuni e dei soggetti affidatari di cui all’articolo 52, comma 5, lett. b), D.Lgs. 446/1997, degli atti di accertamento esecutivo di cui all’articolo 1, comma 792, L. 160/2019.

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