Di Angelo Ginex, Avvocato e Ph.D. in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

In materia di sottoscrizione dell’avviso di accertamento dei tributi locali, l’articolo 1, comma 162, L. 296/2006 stabilisce che: «Gli  avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dall’ente locale per la gestione del tributo».

Più specificamente, l’articolo 1, comma 87, L. 549/1995 dispone che: «La firma autografa prevista dalle norme che disciplinano i tributi regionali e locali sugli atti di liquidazione e di accertamento è sostituita dall’indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, nel caso che gli atti medesimi siano prodotti da sistemi informativi automatizzati. Il nominativo del funzionario responsabile per l’emanazione degli atti in questione, nonché la fonte dei dati, devono essere indicati in un apposito provvedimento di livello dirigenziale».

Quindi, ne deriva che l’avviso di accertamento dei tributi locali, prodotto da sistemi informativi automatizzati, può essere sottoscritto dal funzionario responsabile del procedimento, purché il dirigente del settore economico-finanziario del Comune abbia adottato un apposito provvedimento di nomina di detto funzionario, pena il difetto di sottoscrizione e, quindi, la declaratoria di nullità dell’atto.

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