Di Angelo Ginex, Avvocato e Ph.D. in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

A partire dalla Legge finanziaria 2007 e con successive proroghe, il legislatore ha previsto, in favore dei soggetti titolari di reddito d’impresa, la possibilità di portare in detrazione dall’Irpef/Ires i costi sostenuti per la riqualificazione energetica degli edifici esistenti. La misura si caratterizza in funzione degli edifici interessati dall’agevolazione e delle modalità di pagamento delle spese di riqualificazione, anche alla luce del momento di imputazione di tali costi.

Proroga delle detrazioni sulla riqualificazione energetica

L’articolo 1, commi 344-349, L. 296/2006 ha introdotto, per la prima volta, la detrazione Irpef/Ires, pari al 55% delle spese sostenute entro il 31.12.2007, sulla riqualificazione energetica degli edifici esistenti. Successivamente, con l’articolo 14, comma 1, D.L. 63/2013 l’aliquota della detrazione è stata elevata al 65% e negli anni successivi tale misura agevolativa è stata oggetto di ripetute proroghe.

Da ultimo, l’articolo 1, comma 175, L. 160/2019 ha prorogato la detrazione Irpef/Ires del 65% alle spese sostenute fino al 31.12.2020; tuttavia, in relazione ad alcune tipologie di interventi, la detrazione spetta nella misura del 50% (ad esempio, è il caso di finestre e schermature solari o degli interventi di sostituzione di impianti di riscaldamento).

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