Di Angelo Ginex, Avvocato e Ph.D. in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners
La sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte è disciplinata dall’articolo 11 D.Lgs. 74/2000. Si tratta di una fattispecie non nuova nel sistema tributario, in quanto, pur non essendo regolata dalla previgente disciplina contenuta nella L. 516/1982, la fase della riscossione trovava già tutela penale nell’abrogato articolo 97 D.P.R. 602/1973.
Tuttavia, a differenza di quest’ultima, la nuova formulazione non configura più un reato di danno, ma un reato di pericolo concreto, per la cui consumazione è sufficiente, con un giudizio ex ante, che la condotta di sottrazione abbia messo in pericolo l’efficacia di questa procedura.
In tale contesto, allora, il bene giuridico oggetto di tutela viene individuato nell’interesse a rendere possibile la riscossione coattiva da parte dell’erario attraverso l’intangibilità della garanzia patrimoniale rappresentata dai beni dell’obbligato, al fine di evitare che il contribuente si sottragga al proprio dovere di concorrere alla spesa pubblica (cfr. Cassazione, sentenza n. 3011 del 20.01.2017).
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