LOTTERIA DEGLI SCONTRINI AI NASTRI DI PARTENZA

Di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

A decorrere dal 1° gennaio 2021 parte definitivamente la cd. lotteria degli scontrini, il nuovo concorso a premi gratuito, collegato allo scontrino elettronico.

L’avvio era inizialmente previsto per il 1° luglio 2020, ma il decreto Rilancio ne ha disposto il differimento dei termini di decorrenza, a causa dell’emergenza da Covid-19.

Infatti, tale evento straordinario ha reso difficoltosa la distribuzione e l’attivazione dei registratori telematici, mettendo a rischio la possibilità per la totalità degli esercenti di dotarsi di tale strumento e, quindi, di poter trasmettere i dati della lotteria a partire dalla prevista data del 1° luglio.

Spostata quindi al 1° gennaio 2021 dal decreto Rilancio, la data di esordio della prima estrazione settimanale è fissata al 14 gennaio 2021, per tutti i corrispettivi trasmessi e registrati dal sistema lotteria dal 4 al 10 gennaio.

Possono parteciparvi i contribuenti, persone fisiche maggiorenni residenti nel territorio dello Stato, che effettuano acquisti di beni o servizi, fuori dall’esercizio di attività di impresa, arte o professione, di importo pari o superiore a 1 euro, presso esercenti che trasmettono telematicamente i corrispettivi, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, D.Lgs. 127/2015.

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ACCERTAMENTO INDUTTIVO AD AMPIO RAGGIO

Di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

L’accertamento induttivo o extracontabile è disciplinato dall’articolo 39, comma 2, D.P.R. 602/1973, il quale consente la determinazione del reddito d’impresa o di lavoro autonomo sulla base di dati o notizie raccolti dall’Amministrazione finanziaria o venuti a sua conoscenza, nonché sulla base di presunzioni semplicissime, ovvero anche prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza.

Dunque, tale tipologia di accertamento, che consente di prescindere, in tutto o in parte, dalle risultanze contabili«rappresenta un sistema eccezionale, che si pone evidentemente all’estremo opposto di quello analitico-contabile ed applicabile solo in presenza degli specifici presupposti indicati» dal comma 2 del citato articolo 39, così come sottolineato dalla stessa Guardia di Finanza nella nota circolare n. 1/2018.

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PROCESSO TRIBUTARIO: LE REGOLE TECNICO-OPERATIVE PER LO SVOLGIMENTO DELL'UDIENZA DA REMOTO

Di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

Come noto, l’articolo 27 D.L. 137/2020 (cd. Decreto Ristori), al fine di fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19, ha introdotto disposizioni riguardanti lo svolgimento delle udienze, anche da remoto, nel processo tributario.

Più precisamente, tale disposizione ha previsto che le controversie tributarie fissate per la trattazione in pubblica udienza passano in decisione sulla base degli atti, a meno che almeno una delle parti non insista per la discussione, con apposita istanza da notificare alle altre parti costituite e da depositare almeno due giorni liberi prima della data fissata per la trattazione.

In tal caso, lo svolgimento delle udienze potrà avvenire con modalità telematiche, previa autorizzazione del presidente della Commissione tributaria provinciale o regionale mediante decreto motivato da comunicarsi almeno cinque giorni prima della data fissata per un’udienza pubblica o una camera di consiglio.

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PROCESSO TRIBUTARIO: REBUS UDIENZA TELEMATICA E TRATTAZIONE SCRITTA

Di Angelo Ginex, Avvocato e Ph.D. in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

Il D.L. 137/2020 (cd. Decreto Ristori), contenente misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19, ha introdotto alcune novità in materia di processo tributario.

Innanzitutto, è d’uopo precisare che tali novità opereranno fino alla cessazione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza nazionale da Covid-19, ove sussistano divieti, limiti, impossibilità di circolazione su tutto o parte del territorio nazionale conseguenti al predetto stato di emergenza ovvero altre situazioni di pericolo per l’incolumità pubblica o dei soggetti a vario titolo interessati nel processo tributario (attualmente fino al 31 gennaio 2021).

L’articolo 27 D.L. 137/2020 dispone che le controversie tributarie fissate per la trattazione in pubblica udienza passano in decisione sulla base degli atti, salvo che almeno una delle parti non insista per la discussione, con apposita istanza da notificare alle altre parti costituite e da depositare almeno due giorni liberi prima della data fissata per la trattazione.

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PROCESSO TRIBUTARIO: REBUS UDIENZA TELEMATICA E TRATTAZIONE SCRITTA

Di Angelo Ginex, Avvocato e Ph.D. in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

Il D.L. 137/2020 (cd. Decreto Ristori), contenente misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19, ha introdotto alcune novità in materia di processo tributario.

Innanzitutto, è d’uopo precisare che tali novità opereranno fino alla cessazione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza nazionale da Covid-19, ove sussistano divieti, limiti, impossibilità di circolazione su tutto o parte del territorio nazionale conseguenti al predetto stato di emergenza ovvero altre situazioni di pericolo per l’incolumità pubblica o dei soggetti a vario titolo interessati nel processo tributario (attualmente fino al 31 gennaio 2021).

L’articolo 27 D.L. 137/2020 dispone che le controversie tributarie fissate per la trattazione in pubblica udienza passano in decisione sulla base degli atti, salvo che almeno una delle parti non insista per la discussione, con apposita istanza da notificare alle altre parti costituite e da depositare almeno due giorni liberi prima della data fissata per la trattazione.

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RISCOSSIONE: SOSPENSIONE DI CARTELLE E PAGAMENTI SINO AL 31 DICEMBRE 2020

Di Angelo Ginex, Avvocato e Ph.D. in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

Vista la straordinaria necessità e urgenza di intervenire sui termini di versamento dei carichi affidati all’Agente della riscossione in considerazione del protrarsi della situazione di emergenza da Covid-19, il legislatore ha emanato il D.L. 129/2020, recante disposizioni urgenti in materia di riscossione esattoriale.

In particolare, l’articolo 1 D.L. 129/2020 ha apportato modifiche agli articoli 68 D.L. 18/2020 e 152, comma 1, D.L. 34/2020, al fine di prorogare sino a fine anno:

  • termini di pagamento delle cartelle precedentemente inviate e degli altri atti dell’Agente della riscossione;
  • il termine di sospensione delle attività di notifica di nuove cartelle di pagamento.

Più precisamente, l’articolo 68, comma 1, D.L. 18/2020 prevede che, sia per le entrate tributarie che per quelle non tributarie, risultano sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall’8 marzo al 31 dicembre 2020, derivanti dalle cartelle di pagamento emesse dagli Agenti della riscossione.

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RISCOSSIONE: SOSPENSIONE DI CARTELLE E PAGAMENTI SINO AL 31 DICEMBRE 2020

Di Angelo Ginex, Avvocato e Ph.D. in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

Vista la straordinaria necessità e urgenza di intervenire sui termini di versamento dei carichi affidati all’Agente della riscossione in considerazione del protrarsi della situazione di emergenza da Covid-19, il legislatore ha emanato il D.L. 129/2020, recante disposizioni urgenti in materia di riscossione esattoriale.

In particolare, l’articolo 1 D.L. 129/2020 ha apportato modifiche agli articoli 68 D.L. 18/2020 e 152, comma 1, D.L. 34/2020, al fine di prorogare sino a fine anno:

  • termini di pagamento delle cartelle precedentemente inviate e degli altri atti dell’Agente della riscossione;
  • il termine di sospensione delle attività di notifica di nuove cartelle di pagamento.

Più precisamente, l’articolo 68, comma 1, D.L. 18/2020 prevede che, sia per le entrate tributarie che per quelle non tributarie, risultano sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall’8 marzo al 31 dicembre 2020, derivanti dalle cartelle di pagamento emesse dagli Agenti della riscossione.

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TAX COMPLIANCE: L'INTERPELLO ABBREVIATO E LE ALTRE FORME DI INTERLOCUZIONE

Di Angelo Ginex, Avvocato e Ph.D. in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partner

Negli ultimi anni il legislatore ha fortemente incentivato l’adozione di forme di comunicazione e cooperazione rafforzate (c.d. tax compliance), basate sul reciproco affidamento tra amministrazione finanziaria e contribuenti, al fine di favorire nel comune interesse la prevenzione e risoluzione delle controversie fiscali.

Regime di adempimento collaborativo

Tra le speciali forme di comunicazione introdotte allo scopo di aumentare il livello di cooperazione e affidamento tra amministrazione finanziaria e contribuenti, vi è il regime di adempimento collaborativo di cui al D.Lgs. 128/2015.

Detto istituto si pone l’obiettivo di instaurare e mantenere un rapporto di fiducia tra amministrazione e contribuenti desiderosi di un aumento del livello di certezza sulle questioni fiscali rilevanti.

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ART-BONUS: NON AMMISSIBILI LE EROGAZIONI LIBERALI ALLA FONDAZIONE CON SCOPI AMPI

Di Angelo Ginex, Avvocato e Ph.D. in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

Possono beneficiare del c.d. Art-bonus le erogazioni liberali ricevute in qualità di soggetto affidatario di un bene culturale pubblico e destinate a realizzare interventi di restauro, protezione e manutenzione del bene oggetto di tali interventi.

Al contrario, non possono godere di tale beneficio le erogazioni liberali ricevute dalla Fondazione con scopi ampi e finalizzate a un generico sostegno della stessa.

Sono questi i chiarimenti offerti dall’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello n. 464, pubblicato ieri, 12 ottobre.

Nella specie, l’istanza di interpello veniva presentata da una Fondazione, istituita come ente di diritto pubblico e poi trasformata in fondazione con personalità giuridica di diritto privato, ma mantenendo sempre le caratteristiche di organismo pubblico, come emergente dall’inserimento nell’elenco delle Amministrazioni pubbliche.

A tale Fondazione, che ha come fondatori la regione, la provincia, il comune e altri enti pubblici, è stato concesso in uso un immobile storico di eccezionale valore artistico, utilizzato quale sede propria e del relativo Museo, di cui formano parte integrante la biblioteca e la fototeca; vi sono poi aree ad esclusivo uso governativo. Essa, inoltre, persegue lo scopo di potenziare i propri strumenti scientifici e informativi, nonché di curare la costituzione e la gestione del Museo.

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ESENTE DA IVA LA CONSULENZA FINANZIARIA CONNESSA ALLA TRASMISSIONE DEGLI ORDINI

Di Angelo Ginex, Avvocato e Ph.D. in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

In via generale, l’articolo 10, comma 1, n. 4) e 9), D.P.R. 633/1972, recependo, in ambito domestico, quanto previsto dall’articolo 135, par. 1, lett. f), della Direttiva comunitaria n. 112/2006, prevede un regime di esenzione dall’Iva per l’attività di consulenza finanziaria.

In mancanza di una definizione univoca del servizio di “consulenza in materia di investimento”, diventa difficile individuare le ipotesi in cui trova applicazione il suddetto regime.

A tal fine, è possibile sostenere che l’attività di consulenza finanziaria consista nella prestazione di raccomandazioni personalizzate a un cliente (potenziale investitore), dietro sua richiesta o per iniziativa del prestatore del servizio, in relazione ad una o più operazioni relative ad un determinato strumento finanziario (cfr., articolo 1, comma 5, lett. f, D.Lgs. 58/1998).

Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia UE, l’attività di negoziazione fa riferimento a quelle operazioni in grado di «creare, modificare o estinguere i diritti e gli obblighi delle parti relativi a titoli (in tal senso, sentenza del 13 dicembre 2001, C235/00, punto 23)», ivi compreso il «servizio reso ad una parte contrattuale e remunerato da quest’ultima come distinta attività di mediazione» (cfr., CGUE, sent. 13.12.2001, causa C-235/00).

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