INAMMISSIBILE IL RICORSO PER CASSAZIONE PRIVO DELL'ESPOSIZIONE DEL FATTO

di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

È inammissibile il ricorso per Cassazione contenente direttamente l’illustrazione dei motivi e privo dell’esposizione del fatto: in tal caso non può dirsi osservato il requisito previsto dall’articolo 366, n. 3, cod. proc. civ.in quanto l’atto d’impugnazione in sede di legittimità deve essere tale da garantire ai giudici di legittimità una chiara e completa cognizione del fatto sostanziale che ha originato la controversia e del fatto processuale conseguente.

È questo il principio sancito dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 18719, depositata ieri 1° luglio.

Il caso sottoposto all’attenzione dei giudici di vertice trae origine da un’azione di risarcimento danni intrapresa dal conduttore di un immobile per l’omessa manutenzione a carico del locatore.

Il Tribunale di primo grado accoglieva la domanda stabilendo che il canone di locazione dovesse essere ridotto. In particolare, sulla scorta della CTU, era emerso che l’immobile locato con i due contratti di locazione non corrispondesse a quello effettivamente consegnato e goduto, dovendo essere quello catastale di consistenza metrica maggiore.

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PROCEDURA PER GLI IRREPERIBILI ASSOLUTI SOLO CON INDICAZIONE DELLE RICERCHE COMPIUTE

di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

In tema di notifiche degli atti impositiviè illegittima la notificazione degli avvisi e degli atti tributari impositivi effettuata ai sensi dell’articolo 60, comma 1, lett. e), D.P.R. 600/1973, laddove il messo notificatore abbia attestato la sola irreperibilità del destinatario nel Comune ove è situato il domicilio fiscale del contribuente e spedito la raccomandata informativa ex articolo 140 cod. proc. civ., appostando la dicitura “sconosciuto all’indirizzo”senza ulteriore ripresa del processo notificatorio con indicazione delle ricerche compiute per verificare che il trasferimento non sia un mero mutamento di indirizzo all’interno dello stesso Comune; dovendosi procedere secondo le modalità di cui all’articolo 140 cod. proc. civ. quando non risulti un’irreperibilità assoluta del notificato all’indirizzo conosciuto, la cui attestazione non può essere fornita dalla parte nel corso del giudizio.

Sono queste le conclusioni rassegnate dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 18061, depositata ieri 24 giugno.

La fattispecie in esame prende le mosse dalla impugnazione di una comunicazione di avvenuta iscrizione ipotecaria, di cui si contestava l’illegittimità per omessa notifica di una delle quattro prodromiche cartelle di pagamento. Il ricorso veniva accolto dalla competente Commissione tributaria provinciale, la quale annullava l’atto impugnato. Pertanto, l’agente della riscossione proponeva appello, ma la Commissione tributaria regionale della Lombardia confermava la prima decisione, precisando che la notifica della cartella, effettuata ai sensi dell’articolo 60 D.P.R. 600/1973, fosse illegittima senza il successivo invio della raccomandata, atteso che l’ente della riscossione, in presenza di domicilio fiscale o della residenza nel Comune, avrebbe dovuto procedere ai sensi dell’articolo 140 cod. proc. civ. e non con la procedura semplificata di cui al citato articolo 60.

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È ONERE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE PROVARE CHE LE FATTURE PRESSO I CLIENTI SONO STATE EMESSE DAL FORNITORE

di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

In tema di accertamento, nel caso di fatture reperite nella documentazione contabile di un cliente che le utilizza come fonti di costi deducibili, è onere dell’Agenzia delle Entrate provare che tali fatture sono state emesse dal (presunto) fornitore.

È questo il principio sancito dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 17727, depositata ieri 22 giugno.

La fattispecie disaminata dai giudici di vertice trae origine da una verifica fiscale eseguita nei confronti di una società e poi estesa ad una ditta individuale, in seguito alla quale emergeva che questa avesse emesso una fattura per l’anno 2005 e tre per l’anno 2006, mai registrate ed in relazione alle quali non aveva versato l’IVA, mentre invece la società ricevente l’aveva portata in detrazione.

Dalla verifica fiscale risultava altresì che le fatture fossero fittizie, in quanto la ditta aveva lavorato per conto della società verificata fino all’annualità 2004 e le attività indicate non erano mai state eseguite nelle annualità 2005 e 2006. L’imprenditore impugnava l’accertamento emesso nei confronti della sua ditta ai fini Iva per gli anni 2005 e 2006, deducendo che le fatture erano state falsamente predisposte da terzi, che erano difformi da quelle emesse dalla sua ditta in occasione di altre prestazioni reali e che per tale ragione aveva presentato denuncia-querela nei confronti della società.

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ACCERTAMENTO INDUTTIVO PURO IN CASO DI INVENTARIO CON RIMANENZE NON DISTINTE PER CATEGORIE OMOGENEE

di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

In tema di accertamento delle imposte sui redditi, qualora l’inventario ometta di indicare e valorizzare le rimanenze con raggruppamento per categorie omogenee, in violazione dell’articolo 15, comma 2, D.P.R. 600/1973, si determina un ostacolo nell’analisi contabile dell’amministrazione finanziaria, sicché ne discendono l’incompletezza e l’inattendibilità delle scritture contabili, che giustificano anche l’accertamento induttivo puro ex articolo 39, comma 2, lett. d), D.P.R. 600/1973, ed il ricorso anche alle presunzioni cc.dd. supersemplici, ossia prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza.

È questo il principio di diritto ribadito dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 17244, depositata ieri 17 giugno.

Il caso sottoposto all’attenzione dei giudici di vertice trae origine dalla notifica ad un contribuente di un avviso di accertamento e di irrogazione di sanzioni, con riferimento all’esercizio 2006. Con tale atto veniva rideterminato quanto dovuto ai fini Irpef, Iva ed Irap e dunque venivano accertati maggiori ricavi in quanto il contribuente era risultato non coerente per il ricarico in relazione allo studio di settore di riferimento. Dunque, l’Ufficio aveva proceduto ad accertamento induttivo puro, ai sensi dell’articolo 39, comma 2, D.P.R. 600/1973, in seguito all’applicazione del metodo del “costo del venduto”.

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È NULLO L'ATTO DI VARIAZIONE DEL CLASSAMENTO CATASTALE NON NOTIFICATO AGLI EREDI

di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

In tema di accertamento, l’atto di modifica del classamento catastale, nell’ipotesi in cui l’intestatario della partita sia deceduto, deve essere notificato a pena di nullità agli eredi, non realizzandosi, in difetto di ciò, la condizione legale di efficacia della modificazione di detto classamento. A tal fine, non assume alcuna rilevanza l’inadempimento dell’obbligo di richiedere la voltura catastale dell’intestazione dell’immobile oggetto di successione. Sono queste le conclusioni rassegnate dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 16813, depositata ieri 15 giugno.

Nel caso di specie, gli eredi di un contribuente impugnavano la revisione di classamento relativa ad un immobile di cui erano diventati comproprietari, ma la competente Commissione tributaria provinciale riteneva il ricorso inammissibile in quanto l’atto impugnato non era mai stato notificato ai ricorrenti e inoltre non rientrava nel novero degli atti impugnabili ai sensi dell’articolo 19 D.Lgs. 546/1992.

La decisione veniva riformata dai giudici di appello i quali ritenevano che, sebbene gli eredi del de cuius fossero venuti a conoscenza della variazione del classamento tramite una visura catastale (e non tramite un atto di variazione notificato dall’Amministrazione finanziaria), questi avevano interesse a proporre l’azione per l’annullamento dell’atto impugnato.

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NON RIQUALIFICABILE IN CESSIONE DI TERRENO EDIFICABILE LA VENDITA DEL FABBRICATO POI DEMOLITO

di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

In tema di imposte sui redditi, la cessione di un fabbricato non può essere riqualificata in cessione di terreno edificabile per il sol fatto che prima di tale vendita l’acquirente abbia manifestato l’intenzione di demolire il fabbricato e costruire un complesso residenziale. Conseguentemente, non è possibile porre a carico del venditore di detto fabbricato una (affermata) plusvalenza anche solo commisurata all’ulteriore capacità edificatoria non (ancora) sviluppata.

Sono queste le conclusioni rassegnate dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 16374, depositata ieri 10 giugno.

La vicenda in esame prende le mosse dalla compravendita di un fabbricato, che era stata preceduta dalla presentazione da parte dell’acquirente di una dichiarazione di inizio attività finalizzata alla demolizione dello stesso e alla successiva costruzione di un complesso residenziale. Ritenendo di essere in presenza di una vendita di terreno edificabile e, quindi, di dover assoggettare a tassazione separata la relativa plusvalenza, l’Amministrazione finanziaria notificava ai venditori di detto fabbricato due avvisi di accertamento con cui riprendeva a tassazione tale plusvalenza, determinata ai sensi dell’articolo 68, commi 1 e 2, Tuir.

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È ILLEGITTIMA LA CARTELLA PRIVA DI MOTIVAZIONE SULL'ISCRIZIONE A RUOLO STRAORDINARIO

di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

In tema di riscossione, è illegittima la cartella di pagamento che non rechi le ragioni dell’iscrizione a ruolo straordinario, risultando compromesso il diritto di difesa del contribuente in violazione dei principi generali in materia di motivazione degli atti tributari. È questo il principio sancito dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 15940, depositata ieri 8 giugno.

La fattispecie disaminata dai giudici di vertice trae origine dalla notifica di una cartella di pagamento relativa ad Irpeg e Irap, in seguito ad iscrizione a ruolo straordinario. Avverso l’atto impositivo la società proponeva ricorso, il quale veniva accolto in quanto la Commissione tributaria provinciale riteneva che detto atto fosse privo di motivazione in ordine alla sussistenza del “pericolo per la riscossione”. L’Amministrazione finanziaria proponeva appello, ma la Commissione tributaria regionale lo rigettava, rilevando che non fosse sufficiente il mero rinvio all’avviso di accertamento e che quindi mancava il presupposto fondante dell’iscrizione nel ruolo straordinario.

Pertanto, l’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso in Cassazione deducendo la violazione e falsa applicazione dell’articolo 7, L. 212/2000 e degli articoli 11, 12, 15-bis, D.P.R. 602/1973.

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IL PRELIEVO DAL CONTO DI STUDIO SALVA IL PROFESSIONISTA DAL VERSAMENTO SOSPETTO

di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

In tema di accertamento bancario, costituisce valida prova contraria per il professionista, cui sia stato contestato un maggior reddito in applicazione della presunzione legale di cui all’articolo 32 D.P.R. 600/1973 per aver effettuato un versamento sul proprio conto personale, quella attestante che tale somma è stata prelevata solo qualche giorno prima dal conto corrente dell’attività professionale. Sono queste le conclusioni rassegnate dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 15353, depositata ieri 3 giugno.

In seguito ad indagini finanziarie aventi ad oggetto le movimentazioni sui conti correnti bancari, l’Agenzia delle entrate notificava ad un professionista un avviso di accertamento mediante il quale gli contestava un maggior reddito a fronte di quello dichiarato, con conseguente recupero a tassazione delle maggiori imposte Irpef ed Iva.

Il contribuente proponeva ricorso, che veniva accolto dalla competente Commissione tributaria provinciale, sul presupposto che era stata fornita la prova delle giustificazioni addotte. L’Amministrazione finanziaria impugnava la sentenza di primo grado e la Commissione tributaria regionale della Sicilia accoglieva l’appello rilevando che l’accertamento fiscale era fondato sulle presunzioni di reddito dei versamenti bancari, mentre il contribuente non aveva fornito elementi probatori a giustificazione dei versamenti.

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OMESSO VERSAMENTO DI RITENUTE SOLO CON IL RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE

di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

In tema di reati tributari, affinché possa ritenersi configurato, in capo al sostituto d’imposta, il delitto di omesso versamento di ritenute ex articolo 10-bis D.Lgs. 74/2000, deve esservi, secondo la formulazione vigente ante D.Lgs. 158/2015, la prova del rilascio delle certificazioni ai sostituiti d’imposta, essendo questo un elemento costitutivo del reato che non può essere surrogato dalla mera avvenuta presentazione del modello 770. È questo il principio sancito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 20928, depositata ieri 27 maggio.

La fattispecie in esame prende le mosse dalla condanna del legale rappresentante di una s.r.l. alla pena di sei mesi di reclusione per il reato di cui all’articolo 10-bis D.Lgs. 74/2000 per aver omesso il versamento, in qualità di sostituto d’imposta, delle ritenute sulle retribuzioni corrisposte ai propri dipendenti e riferite all’anno 2013 per un ammontare superiore alla soglia di punibilità.

La Corte di appello di Caltanissetta confermava integralmente la pronuncia resa all’esito del primo grado di giudizio e, pertanto, l’imputato proponeva ricorso per cassazione, lamentando segnatamente la violazione di legge in relazione all’articolo 10-bis D.Lgs. 74/2000, oltre al vizio motivazionale.

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APPLICABILE IL CUMULO GIURIDICO AL COMMERCIALISTA CHE TRASMETTE IN RITARDO LE DICHIARAZIONI

di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

In tema di sanzioni amministrativo-tributarie, al commercialista che, dopo aver ricevuto da più contribuenti oltre il termine di presentazione in via telematica le dichiarazioni fiscali, provvede alla trasmissione delle stesse all’Amministrazione finanziaria oltre il termine di trenta giorni di cui all’articolo 3, comma 7-ter, D.P.R. 322/1998, si applica la sanzione prevista dall’articolo 7-bis D.Lgs. 241/1997.

Tale condotta integra una violazione formale nella ipotesi in cui il ritardo nella trasmissione delle suddette dichiarazioni non incida sulla posizione fiscale dei contribuenti perché questi hanno comunque provveduto a pagare l’imposta scaturente dalle dichiarazioni, con la conseguenza che, sebbene vi sia un concorso materiale, trova applicazione il cumulo giuridico ai sensi dell’articolo 12, comma 1, D.Lgs. 472/1997.

Sono queste le conclusioni rassegnate dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 14246 depositata ieri 25 maggio, la quale si inserisce in un panorama giurisprudenziale che tende a consolidarsi.

La fattispecie disaminata dai giudici di vertice trae origine dalla notifica ad un commercialista di un avviso di contestazione della tardiva trasmissione telematica di 34 dichiarazioni fiscali di alcuni dei suoi clienti, con sanzioni per l’ammontare complessivo di euro 18.060,00 (euro 516,00 per ogni dichiarazione).

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