di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners
È inammissibile il ricorso per Cassazione contenente direttamente l’illustrazione dei motivi e privo dell’esposizione del fatto: in tal caso non può dirsi osservato il requisito previsto dall’articolo 366, n. 3, cod. proc. civ., in quanto l’atto d’impugnazione in sede di legittimità deve essere tale da garantire ai giudici di legittimità una chiara e completa cognizione del fatto sostanziale che ha originato la controversia e del fatto processuale conseguente.
È questo il principio sancito dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 18719, depositata ieri 1° luglio.
Il caso sottoposto all’attenzione dei giudici di vertice trae origine da un’azione di risarcimento danni intrapresa dal conduttore di un immobile per l’omessa manutenzione a carico del locatore.
Il Tribunale di primo grado accoglieva la domanda stabilendo che il canone di locazione dovesse essere ridotto. In particolare, sulla scorta della CTU, era emerso che l’immobile locato con i due contratti di locazione non corrispondesse a quello effettivamente consegnato e goduto, dovendo essere quello catastale di consistenza metrica maggiore.
Per leggere l’articolo completo scarica il PDF
© Riproduzione riservata