di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners
In tema di accertamento bancario, costituisce valida prova contraria per il professionista, cui sia stato contestato un maggior reddito in applicazione della presunzione legale di cui all’articolo 32 D.P.R. 600/1973 per aver effettuato un versamento sul proprio conto personale, quella attestante che tale somma è stata prelevata solo qualche giorno prima dal conto corrente dell’attività professionale. Sono queste le conclusioni rassegnate dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 15353, depositata ieri 3 giugno.
In seguito ad indagini finanziarie aventi ad oggetto le movimentazioni sui conti correnti bancari, l’Agenzia delle entrate notificava ad un professionista un avviso di accertamento mediante il quale gli contestava un maggior reddito a fronte di quello dichiarato, con conseguente recupero a tassazione delle maggiori imposte Irpef ed Iva.
Il contribuente proponeva ricorso, che veniva accolto dalla competente Commissione tributaria provinciale, sul presupposto che era stata fornita la prova delle giustificazioni addotte. L’Amministrazione finanziaria impugnava la sentenza di primo grado e la Commissione tributaria regionale della Sicilia accoglieva l’appello rilevando che l’accertamento fiscale era fondato sulle presunzioni di reddito dei versamenti bancari, mentre il contribuente non aveva fornito elementi probatori a giustificazione dei versamenti.
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