NO ALLE AGEVOLAZIONI PRIMA CASA IN CASO DI RINUNCIA ABDICATIVA ALLA QUOTA DI COMPROPRIETÀ DELL'IMMOBILE

di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

L'atto di rinuncia abdicativa alla quota di comproprietà dell'immobile non consente di beneficiare delle agevolazioni prima casa: in tal è rinvenibile un doppio trasferimento in quanto i contitolari, dapprima, hanno accettato l'eredità testamentaria, divenendo comproprietari dell'immobile, e, poi, hanno rinunciato alla proprietà, determinandosi così l'effetto traslativo del loro diritto parziario. È questo il principio sancito dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 10666, depositata ieri 22 aprile.

La fattispecie disaminata dai giudici di vertice prende le mosse da un avviso di accertamento, emesso dall’Agenzia delle Entrate, con il quale venivano liquidate a cinque coeredi le imposte di registro, ipotecarie e catastali, negando le agevolazioni connesse all’acquisto della prima casa. L’acquisto del diritto di proprietà si era verificato in capo ad uno dei coeredi in seguito alla rinuncia abdicativa effettuata con atto notarile da parte degli altri comproprietari dell’immobile.

La Commissione tributaria provinciale di Padova accoglieva il ricorso dei contribuenti, ma la Commissione tributaria regionale del Veneto, su appello dell’Amministrazione finanziaria, ribaltava l’esito del giudizio di primo grado e, pertanto, i contribuenti impugnavano tale sentenza in Cassazione.

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NOTIFICA DELL'AVVISO DI LIQUIDAZIONE AL CONTRIBUENTE E NON AL NOTAIO INADEMPIENTE

di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

In tema di imposta di registro, il notaio rogante è responsabile d’imposta, ma i soggetti obbligati al pagamento del tributo restano le parti sostanziali dell’atto medesimo, alle quali va legittimamente notificato, in caso di inadempimento, l’avviso di liquidazione per le imposte (supplementari) di registro, ipotecaria e catastali.

È questo il principio di diritto reso dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 10329 depositata ieri 20 aprile, la quale si inserisce in un panorama giurisprudenziale che tende a consolidarsi.

La vicenda trae origine dalla notifica di un avviso di liquidazione per l’omesso pagamento delle imposte di registro, ipotecaria e catastale per l’ammontare complessivo di euro 58.918,00, in relazione ad un rogito notarile di compravendita immobiliare nei confronti di una società di gestione del risparmio.

Nei gradi di merito, la contribuente risultava parte vittoriosa. In particolare, la Commissione regionale del Lazio, confermando la decisione dei giudici di prime cure, affermava che il notaio rogante, in qualità di “sostituto d’imposta”, fosse l’unico obbligato alla registrazione (con il versamento delle relative imposte per i contribuenti) della compravendita immobiliare.

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IRREPERIBILITÀ RELATIVA E NOTIFICA A MEZZO POSTA: PROVA IN GIUDIZIO

di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

In tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite il servizio postale secondo le previsioni della L. 890/1982, qualora l’atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per temporanea assenza del destinatario stesso ovvero per assenza/inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento della procedura notificatoria può essere data dal notificante esclusivamente mediante la produzione giudiziale dell’avviso di ricevimento della raccomandata che comunica l’avvenuto deposito dell’atto notificando presso l’ufficio postale (CAD), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell’avvenuta spedizione della raccomandata medesima.

È questo il principio di diritto reso dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite con sentenza n. 10012 depositata ieri 15 aprile, risolvendo il contrasto giurisprudenziale esistente sulla questione.

La vicenda trae origine dalla notifica di una cartella di pagamento derivante da avvisi di accertamento ed emessa nei confronti di un contribuente. Questi impugnava l’atto esattivo sostenendo che non gli fossero stati notificati i prodromici atti impositivi e conseguentemente il titolo esecutivo legittimante la minacciata esecuzione esattoriale fosse inesistente. La Commissione tributaria provinciale adita rigettava il ricorso rilevando che il contribuente non avesse assolto all’onere di impugnare anche nel merito gli avvisi di accertamento prodromici alla cartella esattoriale impugnata.

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SENTENZA DI RISARCIMENTO DEL DANNO DA SINISTRO STRADALE CON PRENOTAZIONE A DEBITO

di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

In tema di imposta di registro, l’amministrazione finanziaria procede alla registrazione a debito della sentenza di condanna al risarcimento del danno prodotto da un sinistro stradale e, in applicazione dell’articolo 60 D.P.R. 131/1986, al recupero dell’imposta prenotata soltanto nei confronti della parte obbligata a detto risarcimento, senza che operi a discapito del danneggiato il principio di solidarietà di cui all’articolo 57 D.P.R. 131/1986. È questo il principio sancito dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 9618, depositata ieri 13 aprile.

La fattispecie disaminata dai giudici di vertice prende le mosse da una sentenza del Tribunale civile di Matera, con la quale veniva accolta la domanda di risarcimento danni promossa dai genitori di un minore rimasto invalido al 90% in seguito ad un sinistro stradale. L’Agenzia delle entrate provvedeva alla registrazione della suddetta sentenza ed a notificare gli avvisi di liquidazione ai due genitori, chiedendo il pagamento in via solidale dell’imposta di registro.

Essi, pertanto, proponevano ricorso avverso tale atto alla Commissione tributaria provinciale di Matera sostenendo che la sentenza civile dovesse essere registrata con prenotazione a debito ai sensi dell’articolo 59 D.P.R. 131/1986. Tale ricorso veniva accolto dai giudici di prime cure, i quali affermavano che la norma citata prevedesse la registrazione a debito di sentenze di condanna al risarcimento dei danni prodotti da fatti che costituiscono reato anche solo astrattamente e che, nel caso di specie, ricorreva tale circostanza in quanto la violazione di norme del codice della strada integrasse un fatto penalmente rilevante.

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SPETTA ALL'AMMINISTRAZIONE DIMOSTRARE LA PRETESA SU CUI SI FONDA L'INGIUNZIONE OPPOSTA

di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

In tema di opposizione ad ingiunzione, l’onere di provare la fondatezza della pretesa, che è posto a carico dell’amministrazione in quanto assume la posizione sostanziale di attrice, non può essere offerta mediante dichiarazioni della stessa parte, come quelle dei propri organi contabili, né può essere elusa rievocando la presunzione di legittimità degli atti amministrativi.

È questo il principio sancito dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 9381, depositata ieri 8 aprile.

La fattispecie disaminata dai giudici di vertice trae origine da un’ingiunzione emessa nei confronti degli eredi di un soggetto per la restituzione, in favore della Provincia di Palermo, delle somme corrisposte al de cuius a titolo di indennità per le funzioni di amministratore riferite all’area metropolitana.

I due eredi proponevano opposizione al fine di far accertare l’illegittimità della pretesa che l’amministrazione faceva valere con l’ingiunzione. Essi deducevano, in particolare, l’inesistenza del credito restitutorio. Il Tribunale revocava il provvedimento sostenendo che l’ente locale non avesse provato il credito nella sua esatta determinazione, giudicando insufficiente la documentazione prodotta.

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LEGITTIMO IL SEQUESTRO PREVENTIVO AL PRINCIPALE REFERENTE DELL'ORGANICO SOCIETARIO

di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

In tema di reati tributari, è legittimo il sequestro preventivo finalizzato alla confisca del profitto dei reati fiscali a carico del soggetto che risulti essere il principale referente dell’organico societario, poiché questi, occupandosi della gestione dei conti, della predisposizione dei bilanci e affrontando le problematiche dei dipendenti, può essere considerato l’amministratore di fatto della società. È questo il principio sancito dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 12956, depositata ieri 6 aprile.

La fattispecie disaminata dai giudici di vertice prende le mosse da un decreto di sequestro preventivo emesso dal g.i.p. di Rimini, con il quale era stato predisposto il sequestro preventivo finalizzato alla confisca obbligatoria del profitto dei reati tributari di cui agli articoli 4, 10-quater e 5 D.Lgs. 74/2000. Il Tribunale del riesame riconosceva e confermava il fumus commissi delicti in relazione alle ipotesi delittuose addebitate all’indagato nella qualità di amministratore di fatto di una S.r.l.

Il prevenuto, pertanto, proponeva ricorso per Cassazione avverso l’ordinanza del Tribunale del riesame, a mezzo di difensore di fiducia, deducendo, con unico motivo, il vizio di cui all’articolo 606, comma 1, lett. b), c.p.p., in relazione agli articoli 4, 10-quater e 5 D.Lgs. 74/2000.

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NIENTE IRAP IN CASO DI ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE IN FORMA SOCIETARIA

di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

In tema di Irap, l’esercizio di un’attività professionale nell’ambito di un’organizzazione costituita da una società, di cui il professionista è socio e amministratore, non realizza il presupposto impositivo costituito dall’autonoma organizzazione. È questo il principio ribadito dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 9071 depositata ieri 1° aprile, che enuncia alcune importanti precisazioni con specifico riferimento alla professione di medico radiologo.

La vicenda in esame trae origine dal tacito diniego opposto dall’Amministrazione finanziaria all’istanza di rimborso dell’Irap, che era stata presentata, per l’appunto, da un medico radiologo, sul presupposto che egli non si avvalesse, nell’esercizio della professione, di un’autonoma organizzazione e che pertanto non fosse tenuto a corrispondere detta imposta.

Al contrario, l’Amministrazione finanziaria riteneva che il suddetto presupposto impositivo risultasse, dal momento che il medico radiologo era socio di maggioranza e amministratore della società Alfa e che si avvaleva, nell’esercizio della propria attività di radiologo, delle apparecchiature di cui questa era dotata.

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TRUST: IMPOSTA DI REGISTRO FISSA IN CASO DI RETROCESSIONE DEI BENI AL DISPONENTE

di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

In tema di trust, la retrocessione dei beni a favore del disponente, nella ipotesi in cui tutti i beneficiari rinuncino alla propria posizione giuridica e l’atto istitutivo nulla preveda per questa eventualità, sconta l’imposta di registro, così come le imposte ipotecarie e catastali, in misura fissa, risultando tale trasferimento un mero riflesso di quella sopravvenuta inadeguatezza del vincolo di destinazione a realizzare l’arricchimento del beneficiario.

È questo l’importante principio sancito dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 8719 depositata ieri 30 marzo, la quale interviene su una questione assolutamente nuova in materia di trust.

La fattispecie disaminata dai giudici di vertice prende le mosse dalla notifica ad un notaio di un avviso di liquidazione in misura proporzionale delle imposte ipotecarie e catastali dovute sul valore dei beni ritrasferiti ai disponenti a causa della intervenuta cessazione del trust A e B.

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TRUST: IMPOSTA DI REGISTRO FISSA IN CASO DI RETROCESSIONE DEI BENI AL DISPONENTE

di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

In tema di trust, la retrocessione dei beni a favore del disponente, nella ipotesi in cui tutti i beneficiari rinuncino alla propria posizione giuridica e l’atto istitutivo nulla preveda per questa eventualità, sconta l’imposta di registro, così come le imposte ipotecarie e catastali, in misura fissa, risultando tale trasferimento un mero riflesso di quella sopravvenuta inadeguatezza del vincolo di destinazione a realizzare l’arricchimento del beneficiario.

È questo l’importante principio sancito dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 8719 depositata ieri 30 marzo, la quale interviene su una questione assolutamente nuova in materia di trust.

La fattispecie disaminata dai giudici di vertice prende le mosse dalla notifica ad un notaio di un avviso di liquidazione in misura proporzionale delle imposte ipotecarie e catastali dovute sul valore dei beni ritrasferiti ai disponenti a causa della intervenuta cessazione del trust A e B.

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SEZIONI UNITE: SÌ ALLA RETTIFICA DEGLI ELEMENTI PLURIENNALI SULL'ESERCIZIO SUCCESSIVO

Di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

In tema di accertamento degli elementi reddituali pluriennali, l’amministrazione finanziaria è legittimata alla rettifica del componente di reddito ad efficacia pluriennale, per ragioni che non dipendono dal mero errato computo del singolo rateo di esso, sull’esercizio successivo a quello in cui detto elemento è maturato ed è stato iscritto per la prima volta in bilancio. È questo l’importante principio sancito dalle Sezioni Unite con sentenza n. 8500 depositata ieri 25 marzo.

La vicenda in esame trae origine dalla notifica di un avviso di accertamento relativo al periodo di imposta 2004, con cui l’amministrazione finanziaria disconosceva la componente negativa di reddito data dalla svalutazione in bilancio del credito maturato da una stabile organizzazione in Italia per finanziamenti erogati ad una s.p.a. posta in amministrazione straordinaria.

La Commissione tributaria regionale della Lombardia, a conferma della decisione di primo grado che aveva annullato l’atto impugnato dalla società contribuente, aveva affermato che l’Agenzia delle entrate era decaduta dalla potestà di ripresa fiscale, perché non aveva rettificato, nei termini di legge, i redditi della stabile organizzazione per il periodo di imposta 2003 (nel quale era stata per la prima volta effettuata la svalutazione del credito).

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