RIMBORSO DEL CREDITO IVA CON INTERESSI ANCHE NEL PERIODO DI FERMO SUI CONTROCREDITI
di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners
In tema di rimborso dell’eccedenza detraibile dell’Iva, qualora l’amministrazione si sia avvalsa del fermo amministrativo ex articolo 69 R.D. 2440/1923, l’accertata insussistenza dei controcrediti a cautela dei quali il fermo era stato disposto, comporta che il credito richiesto a rimborso, anche nel periodo di vigenza del fermo, produce interessi, con decorrenza dal momento in cui essi sono diventati esigibili, anche se il fermo non sia stato impugnato.
È questo il nuovo principio di diritto sancito dalla Corte di Cassazione, con sentenza n. 16097 depositata ieri 19 maggio, in tema di effetti del fermo amministrativo sul decorso degli interessi sulla somma da rimborsare, maturati nel periodo della sospensione derivante dall’adozione della misura.
La fattispecie in esame prende le mosse da una richiesta di rimborso del credito Iva pari a 10 milioni di euro, maturato da una società per azioni nel secondo trimestre del 2011. L’Agenzia delle Entrate, dopo aver richiesto documentazione giustificativa del credito e il rilascio di una fideiussione, riconobbe il rimborso, ma nella liquidazione ...
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LA VIDIMAZIONE DELL’INTERMEDIARIO NON PROVA LA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE
di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners
La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 15689 depositata ieri 17 maggio, è tornata ad affrontare il tema della prova necessaria a dimostrare l'avvenuta presentazione della dichiarazione fiscale.
Nel caso di specie, il contribuente, esercente la professione di architetto, risultava destinatario di un avviso di accertamento ai fini Irpef, Irap e Iva, con cui l’Agenzia delle Entrate contestava l’omessa presentazione della dichiarazione dei redditi professionali, dalla stessa ricostruiti in via presuntiva.
L’architetto impugnava tale atto dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Napoli, che rigettava il ricorso. Seguiva ricorso in appello innanzi alla Commissione tributaria regionale della Campania, la quale, però, rigettava anch’essa il gravame.
Così il contribuente proponeva ricorso in Cassazione eccependo cinque motivi di doglianza. Tra gli altri, ai fini che qui interessano, l’architetto lamentava la violazione e falsa applicazione ...
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LA VIDIMAZIONE DELL’INTERMEDIARIO NON PROVA LA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE
di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners
La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 15689 depositata ieri 17 maggio, è tornata ad affrontare il tema della prova necessaria a dimostrare l'avvenuta presentazione della dichiarazione fiscale.
Nel caso di specie, il contribuente, esercente la professione di architetto, risultava destinatario di un avviso di accertamento ai fini Irpef, Irap e Iva, con cui l’Agenzia delle Entrate contestava l’omessa presentazione della dichiarazione dei redditi professionali, dalla stessa ricostruiti in via presuntiva.
L’architetto impugnava tale atto dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Napoli, che rigettava il ricorso. Seguiva ricorso in appello innanzi alla Commissione tributaria regionale della Campania, la quale, però, rigettava anch’essa il gravame.
Così il contribuente proponeva ricorso in Cassazione eccependo cinque motivi di doglianza. Tra gli altri, ai fini che qui interessano, l’architetto lamentava la violazione e falsa applicazione ...
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NO AL RIMBORSO DELLE ADDIZIONALI ALL'ACCISA SULL'ENERGIA ELETTRICA PER IL CONSUMATORE FINALE
di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners
In tema di addizionali all’accisa sull’energia elettrica, il consumatore finale, anche in caso di addebito del tributo da parte del fornitore, non ha diritto a chiedere direttamente all’Amministrazione finanziaria il rimborso delle addizionali indebitamente corrisposte, a meno che provi che l’azione di ripetizione di indebito esperibile nei confronti del fornitore si riveli oltremodo gravosa.
Sono questi alcuni dei principi di diritto sanciti dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 15138, depositata ieri 12 maggio, in conformità a quanto statuito in recenti pronunce in tema di legittimazione attiva a presentare istanza di rimborso per le imposte addizionali all’accisa sull’energia elettrica indebitamente versate (cfr., Cass. n. 15504, n. 15505, n. 15506 del 21/07/2020).
La vicenda in esame trae origine dal diniego di rimborso delle addizionali all’accisa sull’energia elettrica che era stato richiesto dalla società contribuente sia all’Agenzia delle dogane che al fornitore. Avverso tale diniego veniva quindi proposto ricorso dal consumatore finale dinanzi alla Commissione tributaria di primo grado di Trento, la quale accoglieva i ricorsi previa riunione.
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NON TASSABILE IL RISARCIMENTO TRANSATTO DAL MEDICO PER LA PERDITA DI CHANCE
di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners
In tema di imposte sui redditi, non è soggetto a tassazione il risarcimento del danno ottenuto dal medico, anche in via transattiva, per la perdita di chance di accrescimento professionale a causa dell’assenza di programmi e obiettivi incentivanti, in quanto diretto a riparare un pregiudizio di natura diversa da quella caratterizzante il danno concretatosi nella mancata percezione di redditi (cd. danno emergente); inoltre, è irrilevante che, ai fini della determinazione del quantum debeatur, si faccia riferimento al c.c.n.l. di un certo comparto.
Sono questi i principi sanciti dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 14842, depositata ieri 10 maggio, la quale si innesta nel solco tracciato dalla giurisprudenza di legittimità in tema di tassazione delle somme percepite dal lavoratore dipendente a titolo di risarcimento del danno.
La fattispecie in esame prende le mosse dalla notifica di un avviso di accertamento, con cui l’Agenzia delle Entrate recuperava a tassazione, quale reddito di lavoro dipendente, le somme riconosciute dall’Azienda sanitaria provinciale ad un proprio dirigente medico, a titolo di risarcimento del danno da questi lamentato.
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NON TASSABILE IL RISARCIMENTO TRANSATTO DAL MEDICO PER LA PERDITA DI CHANCE
di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners
In tema di imposte sui redditi, non è soggetto a tassazione il risarcimento del danno ottenuto dal medico, anche in via transattiva, per la perdita di chance di accrescimento professionale a causa dell’assenza di programmi e obiettivi incentivanti, in quanto diretto a riparare un pregiudizio di natura diversa da quella caratterizzante il danno concretatosi nella mancata percezione di redditi (cd. danno emergente); inoltre, è irrilevante che, ai fini della determinazione del quantum debeatur, si faccia riferimento al c.c.n.l. di un certo comparto.
Sono questi i principi sanciti dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 14842, depositata ieri 10 maggio, la quale si innesta nel solco tracciato dalla giurisprudenza di legittimità in tema di tassazione delle somme percepite dal lavoratore dipendente a titolo di risarcimento del danno.
La fattispecie in esame prende le mosse dalla notifica di un avviso di accertamento, con cui l’Agenzia delle Entrate recuperava a tassazione, quale reddito di lavoro dipendente, le somme riconosciute dall’Azienda sanitaria provinciale ad un proprio dirigente medico, a titolo di risarcimento del danno da questi lamentato.
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RESIDENZA ESTERA INCONTESTATA: COMPETENTE È L’UFFICIO DEL LUOGO DI PRODUZIONE DEL REDDITO
di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 13983 depositata ieri 3 maggio, ha affermato un nuovo principio in materia di competenza territoriale all’accertamento nel caso di contribuente residente in un Paese a fiscalità privilegiata.
La fattispecie in esame prende le mosse dalla notifica ad una contribuente, iscritta all’Aire e residente nel Principato di Monaco, di un avviso di accertamento da indagini finanziarie ex articolo 32 D.P.R. 600/1973. In particolare, tali indagini avevano riguardato le movimentazioni bancarie di un conto corrente acceso in Italia e l’utilizzo di alcune carte di credito intestate a società di cui la contribuente era socia e amministratrice. Tale accertamento veniva emesso dall’Agenzia delle Entrate di Prato, luogo in cui la contribuente aveva eletto domicilio fiscale nella dichiarazione dei redditi.
L’atto impositivo veniva impugnato lamentandone la nullità per incompetenza territoriale dell’Ufficio accertatore, dal momento che l’ultima residenza in Italia della contribuente era indicata in Firenze. Tuttavia, essa risultava soccombente in entrambi i giudizi di merito poiché si affermava che la competenza per gli accertamenti in Italia di soggetto residente nel Principato di Monaco è determinata dalla residenza indicata nella dichiarazione dei redditi.
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È DETRAIBILE L’IVA SULL’ACQUISTO DELLO STUDIO, ANCHE SE ACCATASTATO COME ABITAZIONE
di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners
È detraibile l’Iva relativa al fabbricato acquistato dal contribuente di professione avvocato e da questi pacificamente utilizzato come studio legale, anche se iscritto in catasto quale civile abitazione, in ragione della natura di bene strumentale allo svolgimento dell’attività professionale.
È questo l’interessante principio sancito dalla Corte di Cassazione, con ordinanza n. 13259 depositata ieri 28 aprile, la quale consolida l’orientamento dalla stessa espresso in materia di detraibilità dell’Iva relativa all’acquisto di fabbricati utilizzati in maniera difforme dalla destinazione catastale.
La controversia in esame trae origine dall’impugnazione di un avviso di accertamento con cui l’Agenzia delle Entrate recuperava a tassazione l’Iva pagata dal contribuente di professione avvocato per l’acquisto di un immobile classificato catastalmente come civile abitazione. In particolare, l’Ufficio sosteneva che l’Iva fosse stata indebitamente detratta in violazione dell’articolo 19-bis, comma 1, lett. i), D.P.R. 633/1972.
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IL CD ROM CON LA CONTABILITÀ IN NERO COSTITUISCE CONFESSIONE STRAGIUDIZIALE
di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners
In tema di accertamento delle imposte sui redditi, il cd rom reperito in sede di verifica fiscale presso la sede della società, sulla base del quale venga rilevata l’illegittima contabilizzazione di costi ritenuti indeducibili perché non inerenti, rientra nella nozione di scritture contabili ove di pacifica provenienza di tale società; conseguentemente, tale documentazione extracontabile assume valenza di prova presuntiva qualificata, in quanto confessione stragiudiziale proveniente dallo stesso imprenditore sulla deduzione di costi non inerenti alla propria attività di impresa.
È questo il principio sancito dalla Corte di Cassazione, con sentenza n. 12993, depositata ieri 26 aprile.
La vicenda in esame trae origine da una verifica fiscale eseguita presso la sede di una società a responsabilità limitata, che svolge attività di trasporto per conto di terzi. Nel corso dell’ispezione, i verificatori fiscali reperivano un cd rom contenente documentazione extracontabile. Nel processo verbale di constatazione veniva rilevata l’errata contabilizzazione di costi per carburante, ritenuti indeducibili perché non inerenti. Seguiva, quindi, la notifica di un avviso di accertamento finalizzato a riprendere a tassazione tutte le varie rettifiche operate alla dichiarazione dei redditi della citata S.r.l.
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di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners
In tema di accertamento delle imposte sui redditi, il cd rom reperito in sede di verifica fiscale presso la sede della società, sulla base del quale venga rilevata l’illegittima contabilizzazione di costi ritenuti indeducibili perché non inerenti, rientra nella nozione di scritture contabili ove di pacifica provenienza di tale società; conseguentemente, tale documentazione extracontabile assume valenza di prova presuntiva qualificata, in quanto confessione stragiudiziale proveniente dallo stesso imprenditore sulla deduzione di costi non inerenti alla propria attività di impresa.
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La vicenda in esame trae origine da una verifica fiscale eseguita presso la sede di una società a responsabilità limitata, che svolge attività di trasporto per conto di terzi. Nel corso dell’ispezione, i verificatori fiscali reperivano un cd rom contenente documentazione extracontabile. Nel processo verbale di constatazione veniva rilevata l’errata contabilizzazione di costi per carburante, ritenuti indeducibili perché non inerenti. Seguiva, quindi, la notifica di un avviso di accertamento finalizzato a riprendere a tassazione tutte le varie rettifiche operate alla dichiarazione dei redditi della citata S.r.l.
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