ADEMPIMENTI DELLE HOLDING: LE COMUNICAZIONI ALL’ANAGRAFE TRIBUTARIA

di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

Il D.L. “Salva Italia” (D.L. 201/2011) ha introdotto l’obbligo, per gli operatori finanziari, di comunicare all’Anagrafe tributaria le informazioni sui saldi e sulle movimentazioni dei rapporti attivi.

Tale comunicazione, effettuata attraverso l’infrastruttura SID, in linea con quanto indicato dall’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, si affianca alla comunicazione relativa all’Anagrafe dei rapporti finanziari, regolata dai provvedimenti Agenzia delle Entrate del 19.01.2007 e del 29.2.2008.

La comunicazione in rassegna è da trasmettere all’Archivio dei rapporti dell’Anagrafe tributaria in relazione ai “rapporti” che gli operatori finanziari instaurano con i propri “clienti”, utilizzando la piattaforma FTP (per invii superiori a 20MB) oppure il servizio di posta elettronica certificata (per i file inferiori a 20 MB).

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ADEMPIMENTI CONTABILI DEL TRUST COMMERCIALE E NON COMMERCIALE

di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

Con il riconoscimento di un’autonoma soggettività tributaria ad opera della Legge Finanziaria 2007 (L. 296/2006), il legislatore italiano ha imposto al trustfiscalmente residente in Italia, di far fronte non solo ad una serie di adempimenti di natura civilistica e fiscale ai fini dell’imposizione diretta e indiretta, ma anche di ottemperare a molteplici obblighi contabili:

  • previsti dalla normativa in materia di gestione contabile del trust;
  • la cui applicazione si rivela necessaria non solo ai fini interni, ma anche per gli stakeholders esterni.

Senza alcuna pretesa di esaustività, si deve innanzitutto rilevare che sul trust grava, non solo l’obbligo di determinazione e di dichiarazione del reddito prodotto, ma anche l’obbligo di tenuta delle scritture contabili, conformemente al dettato normativo di cui al novellato articolo 13, D.P.R. 600/1973, applicabile anche all’istituto del trust per effetto della riforma fiscale avvenuta con L. 296/2006.

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TASSAZIONE DELLE ATTRIBUZIONI DA TRUST ESTERO A BENEFICIARIO RESIDENTE IN ITALIA

di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

Il trust è uno strumento giuridico a carattere fiduciario che, in virtù della sua preziosa duttilità, può assumere connotazioni molto diverse tra loro.

In questo contributo ci focalizziamo sul trust istituito all’estero e avente beneficiari individuati residenti in Italia, al fine di verificarne il regime di imposizione diretta e indiretta nonché gli eventuali obblighi di monitoraggio fiscale.

Preliminarmente è utile ricordare che, ai sensi dell’articolo 73, comma 3, Tuir, la residenza fiscale del trust viene ricondotta in Italia se ivi sussiste, per la maggior parte del periodo di imposta, la sede legale oppure la sede dell’amministrazione oppure l’oggetto principale del trust.

Inoltre, sempre nella medesima disposizione, ma con specifico riguardo al trust estero, si legge che possono considerarsi comunque fiscalmente residenti in Italia: salvo prova contraria, i trusts istituiti in Stati (o territori) a “fiscalità privilegiata”, in cui almeno uno dei disponenti e almeno uno dei beneficiari del trust siano fiscalmente residenti in Italia ...

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HOLDING: QUALI SONO I VANTAGGI DERIVANTI DALLA SUA IMPLEMENTAZIONE? 

di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

La holding è un veicolo societario che permette di realizzare una pluralità di interessi meritevoli e di beneficiare, allo stesso tempo, di importanti vantaggi. Tra le varie opportunità, che lo strumento citato permette di cogliere, vi rientrano certamente:

  • la migliore gestione della liquidità del gruppo;
  • i regimi fiscali di favore in materia di tassazione diretta e indiretta;
  • la pianificazione di un ordinato passaggio generazionale;
  • la migliore gestione dei conflitti tra soci;
  • la mitigazione del rischio delle attività;
  • la migliore gestione della governance del gruppo;
  • la maggiore solidità finanziaria nei confronti del sistema bancario;
  • la tutela del patrimonio.

Con riferimento alla liquidità del gruppo, occorre evidenziare che la holding ne consente una efficiente gestione. Tralasciando il più complesso contratto di cash pooling, la migliore gestione finanziaria consegue ...

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DICHIARAZIONE DEI REDDITI PER IL TRUST COMMERCIALE

di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

In via generale, all’interno del nostro ordinamento giuridico, il trust è stato legittimamente introdotto per la prima volta con la L. 364/1989, dando in tal modo esecuzione alla ratificata Convenzione dell’Aja del 1° luglio 1985.

Tuttavia, l’istituto del trust riceveva il suo primo impianto disciplinare circa il relativo trattamento fiscale, ai fini dell’applicazione delle imposte dirette e indirette, solo con la Legge finanziaria per l’anno 2007 (L. 296/2006), la quale, contribuendo a colmare, seppur parzialmente, la lacuna normativa nell’ordinamento tributario nazionale in materia di trust, è intervenuta sull’articolo 73 Tuir ed ha stabilito che il trust deve essere incluso nel novero dei soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società (Ires).

A tal proposito, la citata Legge finanziaria, andando a modificare l’articolo 73 Tuir, ha riconosciuto al trust autonoma soggettività tributaria ed ha, per questo, riformato le tre categorie di soggetti passivi ai fini Ires ...

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DICHIARAZIONE DEI REDDITI PER IL TRUST NON COMMERCIALE

di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

Nel nostro ordinamento giuridico il trust ha trovato legittima applicazione con la L. 364/1989, entrata in vigore il 1° gennaio 1992, la quale ha ratificato la Convenzione dell’Aja del 1° luglio 1985.

A distanza di più di quindici anni dalla sottoscrizione di tale Convenzione, lo Stato italiano, con la Legge finanziaria per l’anno 2007 (L. 296/2006), ha definito la disciplina fiscale deltrust, operando una "personificazione" dello strumento mediante il suo assoggettamento ad Ires.

Nello specifico, la citata Legge finanziaria, andando a modificare l’articolo 73 Tuir, ha individuato tre categorie di soggetti passivi ai fini Ires: i trusts residenti nel territorio dello Stato che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali; i trusts residenti nel territorio dello Stato che “non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali; i trusts, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato.

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TRUST INTERPOSTO: DUBBI E CRITICITÀ APPLICATIVE

di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

In materia di trust, si parla di “interposizione” quando il patrimonio segregato in trust sia rimasto de facto a disposizione del disponente o sia ascrivibile alla disponibilità di uno o più beneficiari.

La questione è stata affrontata, a più riprese nel corso degli anni, anche dall’Amministrazione finanziaria, che considera il fenomeno dell’interposizione un elemento invalidante dello strumento in esame.

Infatti, ai fini dell’imposizione fiscale, i trusts sono caratterizzati da una gestione e amministrazione del trust fund che deve realizzarsi “in autonomia” rispetto ai disponenti e/o ai beneficiari. Sicché, laddove emerga che il trustee sia privo di poteri sostanziali e/o decisionali sul patrimonio del trust oppure che il disponente e/o i beneficiari si ingeriscano in maniera significativa sulla gestione del trust fund, i trusts – a prescindere dalla loro validità civilistica – non avrebbero la capacità di essere un centro di imputazione per il diritto tributario.

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NULLO L’ACCERTAMENTO SU CREDITI R&S PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE TECNICA

di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

Nella pratica professionale si assiste sempre più frequentemente al disconoscimento, da parte dell’Amministrazione finanziaria, del credito d’imposta per le attività di ricerca, sviluppo, innovazione e design (CIRSID).

Come noto, il credito d’imposta R&S, previsto nell’ambito del Piano Transizione 4.0 e finanziato con le risorse del P.N.R.R. (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza), rappresenta una misura di incentivazione rivolta alle imprese residenti nel territorio nazionale con l’obiettivo di sostenere la competitività delle stesse, stimolando gli investimenti privati nei settori della ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design e ideazione estetica.

Si tratta di una forma di agevolazione fiscale – attiva sin dall’anno 2015, con il D.M. 27.05.2015, e più volte rivisitata dalle successive Leggi di Bilancio – la quale, agendo in riduzione, mediante compensazione, sull’importo annuo complessivo dovuto a titolo di tassazione dalle imprese nazionali, permette loro di operare un significativo taglio alle imposte dovute e al contempo di rendersi più competitive e innovative sul mercato.

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DEFINIZIONE DI REDDITI PRODOTTI ALL’ESTERO E DISCIPLINA CONVENZIONALE

di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

Come noto, l’articolo 165 Tuir reca la disciplina del credito d’imposta per i redditi prodotti all’estero da soggetti passivi d’imposta in Italia.

In via generale, la definizione di “redditi prodotti all’estero” è desumibile dal comma 2 dell’articolo 165 citato, il quale stabilisce che si considerano tali quelli territorialmente collocabili in un Paese diverso dall’Italia sulla base dei medesimi criteri di collegamento prescritti dall’articolo 23 Tuir per i redditi prodotti in Italia da soggetti non residenti.

Per quanto possa apparire chiara, però, tale disposizione ha suscitato una serie di dubbi interpretativi in ordine all’applicazione dei suddetti criteri.

Innanzitutto ci si è chiesto se i distinti criteri di collegamento in base ai quali ciascuna categoria reddituale si considera prodotta in Italia dai “soggetti non residenti”, valgano anche per i redditi prodotti all’estero da soggetti passivi d’imposta in Italia.

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PROFILI IVA DELLA HOLDING DI FAMIGLIA

di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

In materia di holding di famiglia una questione particolarmente interessante concernente l’applicabilità della disciplina Iva, poiché appare evidente che, laddove si giungesse ad una risposta positiva, si porrebbe l’ulteriore quesito relativo alla detraibilità dell’Iva assolta sugli acquisti ai sensi dell’articolo 19 D.P.R. 633/1972.

Nel caso di specie la risposta corretta è “dipende”. Sul tema è intervenuta con molteplici pronunce la Corte di giustizia dell’Unione europea (cfr., CGUE sent. C-60/90CGUE sent. C-142/99CGUE sent. C-16/00), sottolineando che la holding debba essere considerata un soggetto economico ai fini Iva qualora svolga un’attività economica.

Ciò significa che anche la holding di famiglia può assumere la qualifica di soggetto Iva ogni qualvolta eserciti una concreta attività in favore delle società partecipate, disponendo di strutture proprie dirette all’attività di indirizzo e coordinamento o ad altri interventi nella gestione delle società partecipate.

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