IL CREDITO PER LE IMPOSTE ESTERE IN IPOTESI DI DICHIARAZIONE OMESSA

di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

L’articolo 165 Tuir contiene la disciplina del credito d’imposta per i redditi prodotti all’estero da soggetti passivi d’imposta in Italia.

Tale disposizione risponde alla finalità di eliminare (o quantomeno limitare) il fenomeno della doppia imposizione internazionale, consentendo l’esercizio del diritto di scomputare dalle imposte dovute in Italia quelle assolte all’estero su redditi ivi prodotti. L’attribuzione di un credito d’imposta per le imposte pagate all’estero in relazione a redditi tassati anche in Italia opera sia ai fini della determinazione dell’Ires, sia ai fini dell’Irpef.

Ai sensi del comma 1 dell’articolo 165 Tuir, il credito d’imposta è riconosciuto quando ricorrono congiuntamente le tre condizioni di seguito indicate ...

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ULTIMI CHIARIMENTI IN TEMA DI DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE LITI FISCALI PENDENTI

di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

La Legge di Bilancio 2023 (articolo 1, commi 186–205, L. 197/2022) ha introdotto la definizione agevolata delle controversie, attribuite alla giurisdizione tributaria, in cui è parte l’Agenzia delle entrate ovvero l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, pendenti, alla data del 1° gennaio 2023, in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e quello instaurato a seguito di rinvio, attraverso il pagamento di un determinato importo correlato al valore della controversia e differenziato in relazione allo stato e al grado in cui pende il giudizio da definire.

Uno dei tanti dubbi sollevati dagli operatori del diritto, concerneva la possibilità di definire la lite pendente avvalendosi per taluni atti della procedura di cui all’articolo 5 L. 130/2022 e per altri di quella di cui al citato articolo 1, commi 186–205, qualora fosse stata impugnata per cassazione una sentenza relativa a più atti riferiti a periodi di imposta differenti.

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SANZIONI PER L’OMESSA COMPILAZIONE DEL QUADRO RW IN PIÙ PERIODI D’IMPOSTA

di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

L’articolo 4 D.L. 167/1990stabilisce che le persone fisiche, gli enti non commerciali e le società semplici ed equiparate ai sensi dell’articolo 5 Tuirresidenti in Italia che, nel periodo d’imposta, detengono investimenti all’estero, attività estere di natura finanziaria ovvero cripto-attività, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, devono indicarli nella dichiarazione annuale dei redditi (quadro RW).

È altresì previsto che sono tenuti ai medesimi obblighi di dichiarazione i predetti soggetti che, pur non essendo possessori diretti degli investimenti esteri, delle attività estere di natura finanziaria e delle cripto-attività, siano titolari effettivi dell’investimento ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera pp), e dall’articolo 20 D.Lgs. 231/2007.

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POSSIBILI EVOLUZIONI DELL’ACCERTAMENTO SULLE ASSEGNAZIONI AGEVOLATE

di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

Come noto, la Legge di Bilancio 2023 (articolo 1, commi 100-105, L. 197/2022) ha riproposto la possibilità di procedere all’assegnazione agevolata dei beni ai soci.

Verosimilmente tale misura troverà ampia applicazione in quanto appare molto favorevole dal punto di vista fiscale. Tuttavia occorre tenere sin da subito presente che non sarà sufficiente prestare attenzione solo all’ambito fiscale, perché in questo tipo di operazione sono interessanti e non semplici anche i profili civilistici e quelli contabili.

La normativa di riferimento, infatti, prevede il rispetto di una serie di requisiti, opinabili valutazioni concernenti il valore dei beni in considerazione del quale deve essere poi determinata la plusvalenza e taluni adempimenti successivi al perfezionamento dell’operazione.

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DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE LITI PENDENTI PORTATA A 51 RATE MENSILI

di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

Tra le molteplici misure di sostegno in favore dei contribuenti introdotte dall’articolo 1, commi 186–205, L. 197/2022(c.d. Legge di Bilancio 2023), vi è la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti in ogni stato e grado del giudizio.

Tale istituto consente di definire le controversie, attribuite alla giurisdizione tributaria, in cui è parte l’Agenzia delle entrate ovvero l’Agenzia delle dogane e dei monopolipendenti, alla data del 1° gennaio 2023, in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e quello instaurato a seguito di rinvio, attraverso il pagamento di un determinato importo correlato al valore della controversia e differenziato in relazione allo stato e al grado in cui pende il giudizio da definire.

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SOTTOSCRIZIONE DELLA SENTENZA “PRIMA” O “DOPO” LA MENZIONE DELL’IMPEDIMENTO?

di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

All’esito del processo tributario, subito dopo la discussione in pubblica udienza o, se questa non vi è stata, subito dopo l’esposizione del relatore, il collegio giudicante, in segreto nella camera di consiglio, decide la controversia pronunciando “sentenza”.

In via generale il procedimento di redazione della sentenza, secondo quanto previsto dall’articolo 119 disp. att. c.p.c., contempla i seguenti adempimenti: il relatore redige la minuta della sentenza, consegnandola al presidente di sezione; il presidente di sezione, unitamente al relatore, sottoscrive la minuta, consegnandola al segretario; il segretario scrive il testo originale della sentenza; infine, il presidente di sezione e il relatore, verificata la corrispondenza dell’originale della sentenza alla minuta consegnata al segretario, sottoscrivono la sentenza e la fanno sottoscrivere all’altro giudice.

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HOLDING DI FAMIGLIA: GLI ADEMPIMENTI INIZIALI DI ACCREDITAMENTO

di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

La holding di famiglia rappresenta un importante strumento di pianificazione e protezione del patrimonio familiare, consentendo la detenzione di partecipazioni di controllo e/o collegamento in altre società, che, a loro volta, possono detenere ulteriori partecipazioni in altre società.

In via generale è possibile distinguere tra holding “pure”, che esercitano esclusivamente attività di gestione delle partecipazioni detenute, e holding “industriali”, le quali invece, oltre all’attività di gestione, esercitano direttamente anche un’attività produttiva di beni e/o servizi.

A loro volta le holding “pure” possono essere ulteriormente suddivise in statiche, dinamiche e miste.

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PROCESSO TRIBUTARIO: LA MOTIVAZIONE DELL’ATTO NON SOPPERISCE ALLA CARENZA DI PROVE

di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

Come noto, la L. 130/2022 ha introdotto il nuovo comma 5-bis dell’articolo 7 D.Lgs. 546/1992, che nel delineare il nuovo assetto della giustizia tributaria, almeno in via generale, pone l’onere della prova a carico dell’Amministrazione finanziaria.

Infatti, la disposizione citata stabilisce che l’Amministrazione finanziaria è tenuta a provare in giudizio le violazioni contestate con l’atto impugnato.

Il giudice fonda la decisione sugli elementi di prova che emergono nel giudizio e annulla l’atto impositivo se la prova della sua fondatezza manca o è contraddittoria o se è comunque insufficiente a dimostrare, in modo circostanziato e puntuale, comunque in coerenza con la normativa tributaria sostanziale, le ragioni oggettive su cui si fondano la pretesa impositiva e l’irrogazione delle sanzioni.

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PROCESSO TRIBUTARIO: LA MOTIVAZIONE DELL’ATTO NON SOPPERISCE ALLA CARENZA DI PROVE

di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

Come noto, la L. 130/2022 ha introdotto il nuovo comma 5-bis dell’articolo 7 D.Lgs. 546/1992, che nel delineare il nuovo assetto della giustizia tributaria, almeno in via generale, pone l’onere della prova a carico dell’Amministrazione finanziaria.

Infatti, la disposizione citata stabilisce che l’Amministrazione finanziaria è tenuta a provare in giudizio le violazioni contestate con l’atto impugnato.

Il giudice fonda la decisione sugli elementi di prova che emergono nel giudizio e annulla l’atto impositivo se la prova della sua fondatezza manca o è contraddittoria o se è comunque insufficiente a dimostrare, in modo circostanziato e puntuale, comunque in coerenza con la normativa tributaria sostanziale, le ragioni oggettive su cui si fondano la pretesa impositiva e l’irrogazione delle sanzioni.

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CONDIZIONI PER L’ESTENSIONE DEL REGIME SPECIALE DEI LAVORATORI IMPATRIATI

di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

Il regime speciale dei lavoratori impatriati (articolo 16, comma 1, D.Lgs. 147/2015) è un regime di tassazione agevolata di carattere temporaneo, riconosciuto ai lavoratori che trasferiscono la residenza in Italia ai sensi dell’articolo 2 Tuir.

Esso trova applicazione qualora ricorrano le seguenti due condizioni: a) i lavoratori non siano stati residenti in Italia nei due periodi d’imposta precedenti il trasferimento e si impegnino a risiedervi per almeno due anni; b) l’attività lavorativa è svolta prevalentemente nel territorio italiano.

Qualora i contribuenti soddisfino le suindicate condizioni, nel periodo d’imposta in cui la residenza viene trasferita e nei successivi 4, i redditi di lavoro dipendente (o i redditi ad esso assimilati) e i redditi di lavoro autonomo prodotto in Italia concorrono alla formazione del reddito complessivo ...

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