L’IMPUGNAZIONE DI RUOLI E DELLE CARTELLE INVALIDAMENTE NOTIFICATE
di Angelo Ginex, Avvocato, Ph.D. in Diritto Tributario, TEP e Family Officer, Studio Legale Tributario Ginex & Partners
La vexata quaestio, concernente l’impugnazione di ruolo e cartella di pagamento invalidamente notificati, ha avuto origine con la nota sentenza n. 19704/2015. In particolare, nel contesto di tale arresto giurisprudenziale, le Sezioni Unite avevano affermato che “Il contribuente può impugnare la cartella di pagamento della quale – a causa dell’invalidità della relativa notifica – sia venuto a conoscenza solo attraverso un estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal concessionario della riscossione”.
Ciò, in considerazione del fatto che l’impugnabilità dell’atto precedente non notificato, unitamente all’atto successivo notificato (ai sensi dell’articolo 19, comma 3, D.Lgs. 546/1992), non costituisce l’unica possibilità di far valere l’invalidità della notifica di un atto del quale il contribuente sia comunque venuto legittimamente a conoscenza: non può, quindi, essere esclusa la possibilità di far valere tale invalidità anche prima, in quanto l’esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale non può essere compresso, ritardato, reso più difficile o gravoso, a meno che sussista la stringente necessità di garantire diritti o interessi di pari rilievo, rispetto ai quali si ponga un concreto problema di reciproca limitazione.
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IMPLICAZIONI PRATICHE CONSEGUENTI ALL’ABROGAZIONE DEL COACERVO SUCCESSORIO
di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners
Come noto, con circolare n. 29/E/2023, l’Agenzia delle entrate si è allineata al consolidato orientamento di legittimità in tema di coacervo “successorio”.
A tal proposito, si rammenta che l’istituto del c.d. coacervo “successorio” del donatum con il relictum è disciplinato dall’articolo 8, comma 4, D.Lgs. 346/1990 (c.d. TUS, Testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni). Esso comporta la riunione fittizia del valore attualizzato delle donazioni effettuate in vita dal de cuius ad eredi e legatari (c.d. donatum) con il valore dell’asse ereditario (c.d. relictum).
La Corte di cassazione, con le più recenti ordinanze n. 22738/2020 e n. 10255/2020, a conferma dell’orientamento espresso per la prima volta con le sentenze n. 24940/2016 e n. 26050/2016, ha affermato che la disciplina del coacervo “successorio” sarebbe stata abrogata implicitamente dalla L. 342/2000, la quale ha sostituito il sistema di aliquote progressive con quello attualmente in vigore di aliquote fisse.
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IMPLICAZIONI PRATICHE CONSEGUENTI ALL’ABROGAZIONE DEL COACERVO SUCCESSORIO
di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners
Come noto, con circolare n. 29/E/2023, l’Agenzia delle entrate si è allineata al consolidato orientamento di legittimità in tema di coacervo “successorio”.
A tal proposito, si rammenta che l’istituto del c.d. coacervo “successorio” del donatum con il relictum è disciplinato dall’articolo 8, comma 4, D.Lgs. 346/1990 (c.d. TUS, Testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni). Esso comporta la riunione fittizia del valore attualizzato delle donazioni effettuate in vita dal de cuius ad eredi e legatari (c.d. donatum) con il valore dell’asse ereditario (c.d. relictum).
La Corte di cassazione, con le più recenti ordinanze n. 22738/2020 e n. 10255/2020, a conferma dell’orientamento espresso per la prima volta con le sentenze n. 24940/2016 e n. 26050/2016, ha affermato che la disciplina del coacervo “successorio” sarebbe stata abrogata implicitamente dalla L. 342/2000, la quale ha sostituito il sistema di aliquote progressive con quello attualmente in vigore di aliquote fisse.
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TRUST E ISTITUTI AFFINI: AL VIA IL REGISTRO DEI TITOLARI EFFETTIVI
di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners
Con il Decreto MIMIT 29.9.2023, pubblicato in Gazzetta ufficiale lo scorso 9.10.2023, inizia a decorre il termine perentorio di 60 giorni per effettuare le comunicazioni dei dati e delle informazioni di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 3 D.M. 55/2022. In particolare, entro il prossimo 11.12.2023, i trust e gli istituti giuridici affini – al pari di quanto previsto per le società di capitali e gli enti dotati di personalità giuridica – dovranno comunicare le generalità dei loro titolari effettivi:
- al nuovo Registro (Registro T.E.), istituito presso la Camera di Commercio territorialmente competente;
- mediante un’apposita procedura telematica all’uopo dedicata.
Per titolare effettivo si intende, secondo la normativa antiriciclaggio, la persona fisica che possiede oppure controlla un’entità giuridica, ovvero ne risulta beneficiaria.
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NOTIFICAZIONE DELLA SENTENZA E TERMINE BREVE DI IMPUGNAZIONE
di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners
In tema di notificazione degli atti processuali nel giudizio tributario, l’articolo 17, D.Lgs. 546/1992, detta le regole riguardanti il “luogo” in cui tale attività deve essere eseguita.
In particolare, la disposizione citata, al comma 1, stabilisce che le notifiche sono fatte: “[…] salva la consegna in mani proprie, nel domicilio eletto o, in mancanza, nella residenza o nella sede dichiarata dalla parte all’atto della sua costituzione in giudizio[…]”. Secondo quanto chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (Cassazione n. 7059/2014, Cassazione n. 3795/2016, Cassazione n. 27420/2017 e Cassazione n. 16554/2018), la consegna “in mani proprie" “rappresenta […] la modalità di comunicazione e notificazione di atti e provvedimenti alla quale si può sempre ricorrere”.
In tale contesto, un’interessante questione pratica – che si è posta nell’esercizio della professione di difensore tributario – è se la notifica della sentenza di primo grado, effettuata direttamente presso la sede dell’Agenzia delle entrate-Riscossione, a mani di persona addetta al ritiro, anziché nei confronti del procuratore costituito nel giudizio di primo grado, fosse idonea a far decorrere il c.d. termine breve di impugnazione, ai sensi dell’articolo 51, comma 1, D.Lgs. 546/1992.
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NOTIFICAZIONE DELLA SENTENZA E TERMINE BREVE DI IMPUGNAZIONE
di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners
In tema di notificazione degli atti processuali nel giudizio tributario, l’articolo 17, D.Lgs. 546/1992, detta le regole riguardanti il “luogo” in cui tale attività deve essere eseguita.
In particolare, la disposizione citata, al comma 1, stabilisce che le notifiche sono fatte: “[…] salva la consegna in mani proprie, nel domicilio eletto o, in mancanza, nella residenza o nella sede dichiarata dalla parte all’atto della sua costituzione in giudizio[…]”. Secondo quanto chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (Cassazione n. 7059/2014, Cassazione n. 3795/2016, Cassazione n. 27420/2017 e Cassazione n. 16554/2018), la consegna “in mani proprie" “rappresenta […] la modalità di comunicazione e notificazione di atti e provvedimenti alla quale si può sempre ricorrere”.
In tale contesto, un’interessante questione pratica – che si è posta nell’esercizio della professione di difensore tributario – è se la notifica della sentenza di primo grado, effettuata direttamente presso la sede dell’Agenzia delle entrate-Riscossione, a mani di persona addetta al ritiro, anziché nei confronti del procuratore costituito nel giudizio di primo grado, fosse idonea a far decorrere il c.d. termine breve di impugnazione, ai sensi dell’articolo 51, comma 1, D.Lgs. 546/1992.
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TESTAMENTO: LE PRESSIONI DEI FIGLI POSSONO INTEGRARE IL DOLO?
di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners
L’invalidità del testamento può assumere la forma della nullità e quella dell’annullabilità.
Per quanto concerne la prima ipotesi, si rammenta che il testamento è nullo, ad esempio, in caso di:
- motivo illecito determinante;
- patti successori istitutivi o rinunciativi (articolo 458, cod. civ.);
- testamento reciproco (articolo 589, cod. civ.);
- testamento a favore di soggetti incapaci a ricevere (articoli 596–599, cod. civ.);
- disposizione in favore di persona incerta (articolo 628, cod. civ.).
Con riferimento alla seconda fattispecie occorre rilevare, invece, che il testamento è soltanto annullabile nell’ipotesi in cui:
- si abbia un difetto di forma che non rende incerta l’autenticità della disposizione (es. la mancanza della data o l’eventuale incompletezza della disposizione);
- la volontà del testatore è stata oggetto di errore, violenza o dolo.
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NATURA DEL PROCESSO TRIBUTARIO E CONFINI DEL POTERE GIURISDIZIONALE
di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners
L’evoluzione della giustizia tributaria è stata segnata, a partire dal riconoscimento delle commissioni tributarie (ora Corti di Giustizia tributaria) quali organi giurisdizionali, da due direttrici di fondo: la prima, costituita dal progressivo “adeguamento” del processo tributario al processo civile; la seconda, consistente nel continuo ampliamento della cognizione della giurisdizione tributaria.
Infatti, la natura nonché il contenuto del processo tributario, e quindi anche della relativa azione di impugnazione, sono stati oggetto di un lungo dibattito, in cui si è discusso se il giudice tributario si dovesse limitare a decidere sulle richieste contenute nel ricorso introduttivo del giudizio e, nel caso, procedere al mero annullamento dell’atto impositivo impugnato, oppure se potesse finanche sostituirsi all’Ente impositore sino ad arrivare alla rettifica della pretesa impositiva.
La Corte di Cassazione, con un orientamento che ormai può ritenersi consolidato, ha più volte affermato che il processo tributario è annoverabile tra quelli di “impugnazione-merito” ...
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NATURA DEL PROCESSO TRIBUTARIO E CONFINI DEL POTERE GIURISDIZIONALE
di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners
L’evoluzione della giustizia tributaria è stata segnata, a partire dal riconoscimento delle commissioni tributarie (ora Corti di Giustizia tributaria) quali organi giurisdizionali, da due direttrici di fondo: la prima, costituita dal progressivo “adeguamento” del processo tributario al processo civile; la seconda, consistente nel continuo ampliamento della cognizione della giurisdizione tributaria.
Infatti, la natura nonché il contenuto del processo tributario, e quindi anche della relativa azione di impugnazione, sono stati oggetto di un lungo dibattito, in cui si è discusso se il giudice tributario si dovesse limitare a decidere sulle richieste contenute nel ricorso introduttivo del giudizio e, nel caso, procedere al mero annullamento dell’atto impositivo impugnato, oppure se potesse finanche sostituirsi all’Ente impositore sino ad arrivare alla rettifica della pretesa impositiva.
La Corte di Cassazione, con un orientamento che ormai può ritenersi consolidato, ha più volte affermato che il processo tributario è annoverabile tra quelli di “impugnazione-merito” ...
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REGOLARIZZAZIONE CRIPTO-ATTIVITÀ: RISCHIO OD OPPORTUNITÀ?
di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners
L’articolo 1, commi 126–147, L. 197/2022 (Legge di bilancio 2023), ha introdotto significative modifiche in materia di tassazione delle cripto-attività. In particolare, il Legislatore, per la prima volta, ha delineato la disciplina tributaria delle cripto-attività, ossia di quelle rappresentazioni digitali di valore e di diritti, diffusesi di pari passo con una nuova tecnologia, cosiddetta di “registro distribuito” di informazioni digitali (“Distributed Ledgers Technology”), la cui principale applicazione è rappresentata dalla blockchain.
Entrando nel merito delle novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2023, tra le più importanti deve menzionarsi la possibilità, per i contribuenti che detengono cripto-attività, di rideterminare – alla data dell’1.1.2023 – il costo o il valore delle proprie cripto-attività, versando un’imposta sostitutiva nella misura del 14% – anziché quella ordinaria del 26% – sull’intero valore così rivalutato.
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