RADDOPPIO DEI TERMINI SOLO SE LA DENUNCIA PENALE È PRESENTATA ENTRO L'ORDINARIO TERMINE DECADENZIALE

Di Angelo Ginex, Dottorando di ricerca in Diritto Tributario e Avvocato, Ginex & Partners Studio Legale Tributario

A prescindere da quando l’accertamento è stato notificato, la denuncia penale va presentata entro l’ordinario termine decadenziale per l’accertamento stesso, affinché possa sussistere il raddoppio dei termini di decadenza dal potere di accertamento per violazioni penali.

È questo il dirompente principio sancito dalla Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Emilia, con la sentenza n. 90 del 4 aprile 2016. Ciò, sulla base della considerazione per la quale la Legge 208/2015 ha abrogato implicitamente la disciplina transitoria contenuta nel D.Lgs. 128/2015.

Come noto, l'art. 57, comma 3 del D.P.R. 633/1972, così come modificato dal D.Lgs. 128/2015, dispone espressamente che “Il raddoppio non opera qualora la denuncia da parte dell'Amministrazione finanziaria, in cui è ricompresa la Guardia di finanza, sia presentata o trasmessa oltre la scadenza ordinaria dei termini di cui ai commi precedenti”.

Tuttavia, per salvare gli accertamenti già emessi, l’art. 2, comma 3 del D.Lgs. 128/2015 ha altresì previsto che “sono comunque fatti salvi gli effetti degli avvisi di accertamento, dei provvedimenti che irrogano sanzioni amministrative tributarie e degli altri atti impugnabili con i quali l’Agenzia delle entrate fa valere una pretesa impositiva o sanzionatoria, notificati alla data di entrata in vigore del presente decreto”, ovvero al 2 settembre 2015.

Una simile previsione, che limita l'applicazione della disposizione appena introdotta agli avvisi di accertamento notificati successivamente alla data di entrata in vigore della modifica, determina, però, problemi di coordinamento e conformità ai precetti costituzionali di non poco conto.

Pertanto, il Legislatore è nuovamente intervenuto in materia con la Finanziaria 2016 (Legge 208/2015), da un lato, allungando i termini decadenziali ordinari (portandoli da quattro a cinque anni per la dichiarazione presentata e da cinque a sette anni per la dichiarazione omessa), e dall'altro, espungendo dalla norma il raddoppio dei termini.

Quindi, non vi è alcun dubbio, a parere della CTP di Reggio Emilia, che l'intento del Legislatore sia stato proprio quello di abrogare implicitamente la disciplina transitoria del raddoppio dei termini, relativa, per l'appunto, agli avvisi di accertamento emessi prima del 2 settembre 2015, al fine di assicurare il rispetto del principio di uguaglianza ed il diritto di difesa dei contribuenti e di superare qualsiasi disparità di trattamento degli stessi.

Va da sé, quindi, che, dall'avvenuta implicita abrogazione della disciplina transitoria contenuta nel D.Lgs. 128/2015 ad opera della Legge 208/2015, derivi che, affinché possa sussistere il raddoppio dei termini di decadenza dal potere di accertamento per violazioni penali, la denuncia penale va presentata entro l’ordinario termine decadenziale per l’accertamento stesso.

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RADDOPPIO DEI TERMINI SOLO SE LA DENUNCIA PENALE È PRESENTATA ENTRO L'ORDINARIO TERMINE DECADENZIALE

Di Angelo Ginex, Dottorando di ricerca in Diritto Tributario e Avvocato, Ginex & Partners Studio Legale Tributario

A prescindere da quando l’accertamento è stato notificato, la denuncia penale va presentata entro l’ordinario termine decadenziale per l’accertamento stesso, affinché possa sussistere il raddoppio dei termini di decadenza dal potere di accertamento per violazioni penali.

È questo il dirompente principio sancito dalla Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Emilia, con la sentenza n. 90 del 4 aprile 2016. Ciò, sulla base della considerazione per la quale la Legge 208/2015 ha abrogato implicitamente la disciplina transitoria contenuta nel D.Lgs. 128/2015.

Come noto, l'art. 57, comma 3 del D.P.R. 633/1972, così come modificato dal D.Lgs. 128/2015, dispone espressamente che “Il raddoppio non opera qualora la denuncia da parte dell'Amministrazione finanziaria, in cui è ricompresa la Guardia di finanza, sia presentata o trasmessa oltre la scadenza ordinaria dei termini di cui ai commi precedenti”.

Tuttavia, per salvare gli accertamenti già emessi, l’art. 2, comma 3 del D.Lgs. 128/2015 ha altresì previsto che “sono comunque fatti salvi gli effetti degli avvisi di accertamento, dei provvedimenti che irrogano sanzioni amministrative tributarie e degli altri atti impugnabili con i quali l’Agenzia delle entrate fa valere una pretesa impositiva o sanzionatoria, notificati alla data di entrata in vigore del presente decreto”, ovvero al 2 settembre 2015.

Una simile previsione, che limita l'applicazione della disposizione appena introdotta agli avvisi di accertamento notificati successivamente alla data di entrata in vigore della modifica, determina, però, problemi di coordinamento e conformità ai precetti costituzionali di non poco conto.

Pertanto, il Legislatore è nuovamente intervenuto in materia con la Finanziaria 2016 (Legge 208/2015), da un lato, allungando i termini decadenziali ordinari (portandoli da quattro a cinque anni per la dichiarazione presentata e da cinque a sette anni per la dichiarazione omessa), e dall'altro, espungendo dalla norma il raddoppio dei termini.

Quindi, non vi è alcun dubbio, a parere della CTP di Reggio Emilia, che l'intento del Legislatore sia stato proprio quello di abrogare implicitamente la disciplina transitoria del raddoppio dei termini, relativa, per l'appunto, agli avvisi di accertamento emessi prima del 2 settembre 2015, al fine di assicurare il rispetto del principio di uguaglianza ed il diritto di difesa dei contribuenti e di superare qualsiasi disparità di trattamento degli stessi.

Va da sé, quindi, che, dall'avvenuta implicita abrogazione della disciplina transitoria contenuta nel D.Lgs. 128/2015 ad opera della Legge 208/2015, derivi che, affinché possa sussistere il raddoppio dei termini di decadenza dal potere di accertamento per violazioni penali, la denuncia penale va presentata entro l’ordinario termine decadenziale per l’accertamento stesso.

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FRODE FISCALE: RESPONSABILI AMMINISTRATORI E SINDACI

Di Angelo Ginex, Dottorando di ricerca in Diritto Tributario e Avvocato, Ginex & Partners Studio Legale Tributario

Può essere condannato il consulente o il sindaco della società che partecipa alla frode fiscale avente come unico scopo quello di accumulare l'IVA per poi distrarla. Infatti, ai fini della responsabilità penale degli esterni alla compagine sociale, non è necessaria la conoscenza dello stato di dissesto.

È questo il principio affermato dalla Corte di Cassazione che, con la sentenza n. 14045 del 7 aprile 2016, ha reso definitiva la condanna a carico dei sindaci di una S.p.a finita nel mirino degli inquirenti nell'ambito di una grande frode fiscale.

La Suprema Corte ha spiegato che il dolo dell'extraneus nel reato proprio dell'amministratore consiste nella volontarietà della propria condotta di apporto a quella dell'intraneus, con la consapevolezza che essa determina un depauperamento del patrimonio sociale ai danni del creditore, non essendo, invece, richiesta la specifica conoscenza del dissesto della società.

Conseguentemente, ogni atto distrattivo assume rilievo ai sensi dell'art. 216, legge fall. in caso di fallimento, indipendentemente dalla rappresentazione di quest'ultimo, il quale non costituisce l'evento del reato che, invece, coincide con la lesione dell'interesse patrimoniale della massa, posto che, se la conoscenza dello stato di decozione costituisce dato significativo della consapevolezza del terzo di arrecare danno ai creditori, ciò non significa che essa non possa ricavarsi da diversi fattori, quali la natura fittizia o l'entità dell'operazione che incide negativamente sul patrimonio della società.

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È POSSIBILE LA FALCIDIA DEL DEBITO IVA NEL CONCORDATO PREVENTIVO

Di Angelo Ginex, Dottorando di ricerca in Diritto Tributario e Avvocato, Ginex & Partners Studio Legale Tributario

Con sentenza del 7 aprile 2016, C-546/14, la Corte di Giustizia dell'Unione europea ha affermato il principio secondo cui l’articolo 4, paragrafo 3, TUE, nonché gli articoli 2, 250, paragrafo 1, e 273 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, non ostano a una normativa nazionale interpretata nel senso che un imprenditore in stato di insolvenza può presentare a un giudice una domanda di apertura di una procedura di concordato preventivo, al fine di saldare i propri debiti mediante la liquidazione del suo patrimonio, con la quale proponga di pagare solo parzialmente un debito dell’imposta sul valore aggiunto attestando, sulla base dell’accertamento di un esperto indipendente, che tale debito non riceverebbe un trattamento migliore nel caso di proprio fallimento.

Secondo la Corte di Giustizia, dunque, è ammissibile il concordato preventivo con pagamento parziale dei crediti IVA (resta ferma, ovviamente, la possibilità che l’Amministrazione finanziaria creditrice voti contro il concordato), ove:
- il debitore ricorrente non abbia deliberatamente occultato parte dell’attivo o omesso di denunciare uno o più crediti;
- un esperto indipendente attesti che l’amministrazione tributaria non avrebbe miglior soddisfazione in caso di fallimento.

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La persistente crisi economica, che ormai attraversiamo da alcuni anni a questa parte, ha reso estremamente attuale il tema della pianificazione e, soprattutto, della protezione dei patrimoni. Porre in essere, a tempo debito, una corretta ed adeguata gestione ed allocazione dei propri beni, mobiliari ed immobiliari, è divenuto fondamentale.

La pianificazione patrimoniale rappresenta indubbiamente un percorso virtuoso da attuare attraverso l'uso congiunto e sistematico di diversi istituti del diritto civile, da individuare in funzione delle particolari esigenze del soggetto interessato. È necessario, quindi, che ognuno sviluppi una cultura della pianificazione e della protezione patrimoniale, così come avviene in altri Paesi da diversi secoli.

La presente guida risponde proprio a questa specifica esigenza e si propone di illustrare, seppur sinteticamente, alle imprese ed ai professionisti i principali aspetti legali, sia sotto il profilo civilistico che fiscale, di uno dei principali strumenti di pianificazione e protezione patrimoniale: il trust.

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RIDUZIONE IMU E TASI AL 50 % IN CASO DI COMODATO

Di Angelo Ginex, Dottorando di ricerca in Diritto Tributario e Avvocato, Ginex & Partners – Studio Legale Tributario

La Legge di stabilità 2016 (L. 208/2015) ha introdotto, con decorrenza dal 2016, la possibilità di computare una riduzione al 50% della base imponibile Imu e Tasi dovute in relazione agli immobili concessi in comodato ai familiari.

Tale agevolazione spetta per i fabbricati a destinazione abitativa non di lusso (ossia di categoria catastale diversa da A/1, A/8 e A/9), se concessi in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado (padre – figlio ovvero figlio – padre); la base imponibile viene ridotta al 50% sia per l’Imu che per la Tasi.

Tale agevolazione è riconosciuta se:
- il comodatario (es: figlio destinatario dell’immobile) utilizza tale immobile quale propria abitazione principale;
- il comodante (es: padre proprietario dell’immobile) deve dimorare, nonché avere la residenza, in tale Comune;
- il comodante non deve possedere alcun altro immobile oltre a quello dato in comodato, a eccezione di quello che destina a propria abitazione principale (anche questo non di lusso);
- il contratto di comodato deve essere registrato, registrazione che deve avvenire con il pagamento dell’imposta di registro di 200 euro.

Di seguito, si propongono, in sintesi, i chiarimenti forniti dal Ministero dell'Economia e delle Finanze circa l’applicazione dell’agevolazione in commento con risoluzione n.1/DF del 17 febbraio 2016.

A) Un solo immobile “abitativo”: come detto, il comodante può possedere oltre all'immobile dato in comodato, un solo altro immobile da adibire a propria abitazione principale. Sul punto il MEF osserva che tale limitazione riguarda solo i fabbricati a destinazione abitativa; il possesso di immobili diversi non è ostativo (fabbricati strumentali, terreni, aree fabbricabili, etc). Neppure il possesso di pertinenze è ostativo.

B) In caso di comproprietà, il possesso di altro immobile è ostativo solo per il possessore: nell'ipotesi in cui, ad esempio, due coniugi possiedano in comproprietà al 50% un immobile che viene concesso in comodato al figlio e il marito possiede un altro immobile a uso abitativo in un Comune diverso da quello del primo immobile, l’agevolazione in esame si applica solo con riferimento alla quota di possesso della moglie, nel caso in cui per quest’ultimo soggetto venga rispettata la condizione che prevede il possesso dell’unico immobile, presupposto che non si verifica, invece, nei confronti del marito, il quale dovrà quindi corrispondere l’imposta, per la propria quota di possesso, senza l’applicazione del beneficio in questione.

C) In caso di comproprietà, il rapporto di parentela va verificato per il singolo contribuente: uno dei requisiti per fruire dell’agevolazione è che tra comodante e comodatario vi sia un rapporto di parentela di primo grado (padre/figlio o figlio/padre). Nel caso in cui l’immobile in comproprietà fra i coniugi è concesso in comodato ai genitori di uno di essi, allora l’agevolazione spetta al solo comproprietario per il quale è rispettato il vincolo di parentela richiesto dalla norma e cioè solo al figlio che concede l’immobile ai propri genitori, in ragione della quota di possesso.

D) Pertinenze agevolate: l’agevolazione si applica, oltre all'abitazione data in uso gratuito, anche alle pertinenze di questa, nel limite di una per ogni categoria catastale C/2, C/6 e C/7.

E) TASI solo per il comodante: il comodatario, dovendo adibire ad abitazione principale l’immobile concesso in comodato, non deve versare Tasi in forza dell’esenzione introdotta dalla L. 208/2015. Per quanto riguarda il comodante, invece, se ricorrono tutte le condizioni richieste dalla norma di favore, egli si trova a versare la Tasi – una volta ridotta la base imponibile del 50% – nella percentuale stabilita dal Comune nel regolamento relativo all'anno 2015; nel caso in cui non sia stata determinata la predetta percentuale, il comodante è tenuto ad applicare la Tasi nella misura pari al 90% dell'ammontare complessivo del tributo.

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