Di Angelo Ginex, Dottorando di ricerca in Diritto Tributario e Avvocato, Ginex & Partners – Studio Legale Tributario

La Legge di stabilità 2016 (L. 208/2015) ha introdotto, con decorrenza dal 2016, la possibilità di computare una riduzione al 50% della base imponibile Imu e Tasi dovute in relazione agli immobili concessi in comodato ai familiari.

Tale agevolazione spetta per i fabbricati a destinazione abitativa non di lusso (ossia di categoria catastale diversa da A/1, A/8 e A/9), se concessi in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado (padre – figlio ovvero figlio – padre); la base imponibile viene ridotta al 50% sia per l’Imu che per la Tasi.

Tale agevolazione è riconosciuta se:
– il comodatario (es: figlio destinatario dell’immobile) utilizza tale immobile quale propria abitazione principale;
– il comodante (es: padre proprietario dell’immobile) deve dimorare, nonché avere la residenza, in tale Comune;
– il comodante non deve possedere alcun altro immobile oltre a quello dato in comodato, a eccezione di quello che destina a propria abitazione principale (anche questo non di lusso);
– il contratto di comodato deve essere registrato, registrazione che deve avvenire con il pagamento dell’imposta di registro di 200 euro.

Di seguito, si propongono, in sintesi, i chiarimenti forniti dal Ministero dell’Economia e delle Finanze circa l’applicazione dell’agevolazione in commento con risoluzione n.1/DF del 17 febbraio 2016.

A) Un solo immobile “abitativo”: come detto, il comodante può possedere oltre all’immobile dato in comodato, un solo altro immobile da adibire a propria abitazione principale. Sul punto il MEF osserva che tale limitazione riguarda solo i fabbricati a destinazione abitativa; il possesso di immobili diversi non è ostativo (fabbricati strumentali, terreni, aree fabbricabili, etc). Neppure il possesso di pertinenze è ostativo.

B) In caso di comproprietà, il possesso di altro immobile è ostativo solo per il possessore: nell’ipotesi in cui, ad esempio, due coniugi possiedano in comproprietà al 50% un immobile che viene concesso in comodato al figlio e il marito possiede un altro immobile a uso abitativo in un Comune diverso da quello del primo immobile, l’agevolazione in esame si applica solo con riferimento alla quota di possesso della moglie, nel caso in cui per quest’ultimo soggetto venga rispettata la condizione che prevede il possesso dell’unico immobile, presupposto che non si verifica, invece, nei confronti del marito, il quale dovrà quindi corrispondere l’imposta, per la propria quota di possesso, senza l’applicazione del beneficio in questione.

C) In caso di comproprietà, il rapporto di parentela va verificato per il singolo contribuente: uno dei requisiti per fruire dell’agevolazione è che tra comodante e comodatario vi sia un rapporto di parentela di primo grado (padre/figlio o figlio/padre). Nel caso in cui l’immobile in comproprietà fra i coniugi è concesso in comodato ai genitori di uno di essi, allora l’agevolazione spetta al solo comproprietario per il quale è rispettato il vincolo di parentela richiesto dalla norma e cioè solo al figlio che concede l’immobile ai propri genitori, in ragione della quota di possesso.

D) Pertinenze agevolate: l’agevolazione si applica, oltre all’abitazione data in uso gratuito, anche alle pertinenze di questa, nel limite di una per ogni categoria catastale C/2, C/6 e C/7.

E) TASI solo per il comodante: il comodatario, dovendo adibire ad abitazione principale l’immobile concesso in comodato, non deve versare Tasi in forza dell’esenzione introdotta dalla L. 208/2015. Per quanto riguarda il comodante, invece, se ricorrono tutte le condizioni richieste dalla norma di favore, egli si trova a versare la Tasi – una volta ridotta la base imponibile del 50% – nella percentuale stabilita dal Comune nel regolamento relativo all’anno 2015; nel caso in cui non sia stata determinata la predetta percentuale, il comodante è tenuto ad applicare la Tasi nella misura pari al 90% dell’ammontare complessivo del tributo.

© Riproduzione riservata

Informazione, formazione e contatto diretto con i nostri esperti.

Partecipa ai nostri eventi, scopri le ultime novità legali e fiscali e contattaci per ricevere supporto personalizzato.

Eventi

Scopri i nostri webinar e incontri dal vivo, momenti di confronto con esperti su temi di diritto tributario, gestione patrimoniale e internazionalizzazione. Iscriviti per partecipare.
Scopri di più

News

Resta aggiornato sulle novità fiscali, legali e aziendali. Approfondimenti, casi studio e aggiornamenti normativi con suddivisione in categorie per una lettura mirata.
Leggi le ultime news

Contatti

Hai bisogno di una consulenza? Contattaci per fissare un appuntamento presso le nostre sedi di Bari, Milano e Dubai o per ricevere il Company Profile con tutti i dettagli dei nostri servizi.
Contattaci ora

© 2025 Ginex & Partners. Tutti i diritti sono riservati