Di Angelo Ginex, Dottorando di ricerca in Diritto Tributario e Avvocato, Ginex & Partners Studio Legale Tributario
A prescindere da quando l’accertamento è stato notificato, la denuncia penale va presentata entro l’ordinario termine decadenziale per l’accertamento stesso, affinché possa sussistere il raddoppio dei termini di decadenza dal potere di accertamento per violazioni penali.
È questo il dirompente principio sancito dalla Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Emilia, con la sentenza n. 90 del 4 aprile 2016. Ciò, sulla base della considerazione per la quale la Legge 208/2015 ha abrogato implicitamente la disciplina transitoria contenuta nel D.Lgs. 128/2015.
Come noto, l’art. 57, comma 3 del D.P.R. 633/1972, così come modificato dal D.Lgs. 128/2015, dispone espressamente che “Il raddoppio non opera qualora la denuncia da parte dell’Amministrazione finanziaria, in cui è ricompresa la Guardia di finanza, sia presentata o trasmessa oltre la scadenza ordinaria dei termini di cui ai commi precedenti”.
Tuttavia, per salvare gli accertamenti già emessi, l’art. 2, comma 3 del D.Lgs. 128/2015 ha altresì previsto che “sono comunque fatti salvi gli effetti degli avvisi di accertamento, dei provvedimenti che irrogano sanzioni amministrative tributarie e degli altri atti impugnabili con i quali l’Agenzia delle entrate fa valere una pretesa impositiva o sanzionatoria, notificati alla data di entrata in vigore del presente decreto”, ovvero al 2 settembre 2015.
Una simile previsione, che limita l’applicazione della disposizione appena introdotta agli avvisi di accertamento notificati successivamente alla data di entrata in vigore della modifica, determina, però, problemi di coordinamento e conformità ai precetti costituzionali di non poco conto.
Pertanto, il Legislatore è nuovamente intervenuto in materia con la Finanziaria 2016 (Legge 208/2015), da un lato, allungando i termini decadenziali ordinari (portandoli da quattro a cinque anni per la dichiarazione presentata e da cinque a sette anni per la dichiarazione omessa), e dall’altro, espungendo dalla norma il raddoppio dei termini.
Quindi, non vi è alcun dubbio, a parere della CTP di Reggio Emilia, che l’intento del Legislatore sia stato proprio quello di abrogare implicitamente la disciplina transitoria del raddoppio dei termini, relativa, per l’appunto, agli avvisi di accertamento emessi prima del 2 settembre 2015, al fine di assicurare il rispetto del principio di uguaglianza ed il diritto di difesa dei contribuenti e di superare qualsiasi disparità di trattamento degli stessi.
Va da sé, quindi, che, dall’avvenuta implicita abrogazione della disciplina transitoria contenuta nel D.Lgs. 128/2015 ad opera della Legge 208/2015, derivi che, affinché possa sussistere il raddoppio dei termini di decadenza dal potere di accertamento per violazioni penali, la denuncia penale va presentata entro l’ordinario termine decadenziale per l’accertamento stesso.