NUOVE DISPOSIZIONI FISCALI RELATIVE ALLE PROCEDURE DI CRISI – terza parte
Di Angelo Ginex, Dottorando di ricerca in Diritto Tributario e Avvocato, Ginex & Partners Studio Legale Tributario
Come evidenziato in un precedente contributo, il D.L. 14 febbraio 2016 n. 18 contiene disposizioni concernenti la riforma del settore bancario cooperativo, la garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze (Gacs), il regime fiscale relativo alle procedure di crisi e la gestione collettiva del risparmio. Con particolare riferimento al regime fiscale relativo alle procedure di crisi, si evidenza che rilevanti benefici fiscali sono previsti dagli articoli 14, 15 e 16 del citato decreto.
Preliminarmente, si ricorda che l’articolo 26 del D.L. n. 104/2013, intervenendo sull'articolo 10 del D.Lgs. n. 23/2011 (Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale), ha modificato, a decorrere dal 1° gennaio 2014, la disciplina delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, relativamente ai trasferimenti immobiliari, introducendo un'aliquota unica, pari al 9%, per tutti i trasferimenti immobiliari, tranne quelli aventi ad oggetto la casa adibita ad abitazione principale non di lusso, cui si applica l'aliquota del 2%. Contestualmente, è stato elevato da 168 a 200 euro l'importo di ciascuna delle imposte di registro, ipotecaria e catastale in tutti i casi in cui esso sia stabilito in misura fissa.
Ciò posto, l’art. 16 del D.L. n. 18/2016, per favorire il collocamento degli immobili in sede di vendita giudiziaria, stabilisce, al comma 1, che “gli atti e i provvedimenti recanti il trasferimento della proprietà o di diritti reali su beni immobili emessi a favore di soggetti che svolgono attività d’impresa nell'ambito di una procedura giudiziaria di espropriazione immobiliare di cui al libro III, titolo II, capo IV, del codice di procedura civile, ovvero di una procedura di vendita di cui all'articolo 107 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono assoggettati alle imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200 euro ciascuna a condizione che l'acquirente dichiari che intende trasferirli entro due anni”.
Pertanto, tutti gli atti e i provvedimenti adottati nell'ambito di procedure di espropriazione immobiliare o di procedure di vendita di beni in caso di fallimento, in forza dei quali si determina il trasferimento della proprietà (o di altro diritto reale) su un bene immobile “a favore di soggetti che svolgono attività d’impresa”, sono assoggettati alle imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa (200 euro) anziché in misura proporzionale. Tuttavia, affinché trovi applicazione la misura agevolata, è richiesto espressamente che l’acquirente si impegni, con apposita dichiarazione, a ritrasferire l’immobile entro due anni.
Il comma 2 dell’articolo 16 citato disciplina l’ipotesi del mancato avveramento della predetta condizione, precisando che, qualora il bene immobile oggetto del trasferimento “agevolato” non venga ritrasferito dall'acquirente nei due anni, “le imposte di registro, ipotecaria e catastale sono dovute nella misura ordinaria e si applica una sanzione amministrativa del 30 per cento oltre agli interessi di mora di cui all'articolo 55, comma 4, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. Dalla scadenza del biennio decorre il termine per il recupero delle imposte ordinarie da parte dell'amministrazione finanziaria”.
Nel corso dell’esame parlamentare del disegno di legge di conversione del D.L. n. 18/2016 è stato aggiunto all'articolo 16 il comma 2-bis, in base al quale anche i trasferimenti immobiliari, di cui al comma 1, emessi a favore di “soggetti che non svolgono attività d'impresa”, sono assoggettati alle imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200 euro, “sempre che in capo all'acquirente ricorrano le condizioni previste alla nota II-bis) all'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131”, vale a dire le condizioni per usufruire dei benefici prima casa.
L’ultimo periodo del comma 2-bis stabilisce che, “in caso di dichiarazione mendace nell'atto di acquisto, ovvero di rivendita nel quinquennio dalla data dell’atto, si applicano le disposizioni indicate nella predetta nota”. Pertanto, sono dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria, nonché una sanzione pecuniaria pari al 30% delle stesse imposte e sono dovuti gli interessi di mora.
Infine, ai sensi del successivo comma 3, le disposizioni di cui all'articolo 16 hanno effetto temporaneo; le stesse, infatti, si applicano agli atti emessi dal 16 febbraio 2016 (data di entrata in vigore del Dl 18/2016) fino al 31 dicembre 2016.
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NUOVE DISPOSIZIONI FISCALI RELATIVE ALLE PROCEDURE DI CRISI – terza parte
Di Angelo Ginex, Dottorando di ricerca in Diritto Tributario e Avvocato, Ginex & Partners Studio Legale Tributario
Come evidenziato in un precedente contributo, il D.L. 14 febbraio 2016 n. 18 contiene disposizioni concernenti la riforma del settore bancario cooperativo, la garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze (Gacs), il regime fiscale relativo alle procedure di crisi e la gestione collettiva del risparmio. Con particolare riferimento al regime fiscale relativo alle procedure di crisi, si evidenza che rilevanti benefici fiscali sono previsti dagli articoli 14, 15 e 16 del citato decreto.
Preliminarmente, si ricorda che l’articolo 26 del D.L. n. 104/2013, intervenendo sull'articolo 10 del D.Lgs. n. 23/2011 (Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale), ha modificato, a decorrere dal 1° gennaio 2014, la disciplina delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, relativamente ai trasferimenti immobiliari, introducendo un'aliquota unica, pari al 9%, per tutti i trasferimenti immobiliari, tranne quelli aventi ad oggetto la casa adibita ad abitazione principale non di lusso, cui si applica l'aliquota del 2%. Contestualmente, è stato elevato da 168 a 200 euro l'importo di ciascuna delle imposte di registro, ipotecaria e catastale in tutti i casi in cui esso sia stabilito in misura fissa.
Ciò posto, l’art. 16 del D.L. n. 18/2016, per favorire il collocamento degli immobili in sede di vendita giudiziaria, stabilisce, al comma 1, che “gli atti e i provvedimenti recanti il trasferimento della proprietà o di diritti reali su beni immobili emessi a favore di soggetti che svolgono attività d’impresa nell'ambito di una procedura giudiziaria di espropriazione immobiliare di cui al libro III, titolo II, capo IV, del codice di procedura civile, ovvero di una procedura di vendita di cui all'articolo 107 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono assoggettati alle imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200 euro ciascuna a condizione che l'acquirente dichiari che intende trasferirli entro due anni”.
Pertanto, tutti gli atti e i provvedimenti adottati nell'ambito di procedure di espropriazione immobiliare o di procedure di vendita di beni in caso di fallimento, in forza dei quali si determina il trasferimento della proprietà (o di altro diritto reale) su un bene immobile “a favore di soggetti che svolgono attività d’impresa”, sono assoggettati alle imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa (200 euro) anziché in misura proporzionale. Tuttavia, affinché trovi applicazione la misura agevolata, è richiesto espressamente che l’acquirente si impegni, con apposita dichiarazione, a ritrasferire l’immobile entro due anni.
Il comma 2 dell’articolo 16 citato disciplina l’ipotesi del mancato avveramento della predetta condizione, precisando che, qualora il bene immobile oggetto del trasferimento “agevolato” non venga ritrasferito dall'acquirente nei due anni, “le imposte di registro, ipotecaria e catastale sono dovute nella misura ordinaria e si applica una sanzione amministrativa del 30 per cento oltre agli interessi di mora di cui all'articolo 55, comma 4, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. Dalla scadenza del biennio decorre il termine per il recupero delle imposte ordinarie da parte dell'amministrazione finanziaria”.
Nel corso dell’esame parlamentare del disegno di legge di conversione del D.L. n. 18/2016 è stato aggiunto all'articolo 16 il comma 2-bis, in base al quale anche i trasferimenti immobiliari, di cui al comma 1, emessi a favore di “soggetti che non svolgono attività d'impresa”, sono assoggettati alle imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200 euro, “sempre che in capo all'acquirente ricorrano le condizioni previste alla nota II-bis) all'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131”, vale a dire le condizioni per usufruire dei benefici prima casa.
L’ultimo periodo del comma 2-bis stabilisce che, “in caso di dichiarazione mendace nell'atto di acquisto, ovvero di rivendita nel quinquennio dalla data dell’atto, si applicano le disposizioni indicate nella predetta nota”. Pertanto, sono dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria, nonché una sanzione pecuniaria pari al 30% delle stesse imposte e sono dovuti gli interessi di mora.
Infine, ai sensi del successivo comma 3, le disposizioni di cui all'articolo 16 hanno effetto temporaneo; le stesse, infatti, si applicano agli atti emessi dal 16 febbraio 2016 (data di entrata in vigore del Dl 18/2016) fino al 31 dicembre 2016.
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AL VIA LA NOTIFICA A MEZZO PEC DELLE CARTELLE DI PAGAMENTO
Di Angelo Ginex, Dottorando di ricerca in Diritto Tributario e Avvocato, Ginex & Partners Studio Legale Tributario
A decorrere dal 1° giugno 2016, l’Agente della Riscossione dovrà notificare le cartelle di pagamento mediante invio di posta elettronica certificata all'indirizzo risultante dall'indice nazionale INI-PEC. Infatti, il D.Lgs. 159/2015, recante “Misure per la semplificazione e razionalizzazione delle norme in materia di riscossione”, ha modificato l’art. 26 del D.P.R. n. 602 del 1973, prevedendo, espressamente, all'art. 14, l’obbligo di procedere alla notifica a mezzo PEC, qualora destinatari degli atti di riscossione siano professionisti ed imprese individuali o costituite in forma societaria.
Con apposito comunicato, Equitalia ha rimarcato l’obbligo per i professionisti di attivare un indirizzo PEC e di comunicarlo all'Ordine di appartenenza, il quale sarà, a sua volta, tenuto ad inviare ed aggiornare puntualmente l’elenco degli indirizzi all'indice nazionale INI-PEC, di cui il Concessionario si riserva la consultazione, nonché l’estrazione, anche in forma massiva. Nel documento citato si precisa altresì che, sia in caso di indirizzo PEC non valido o inattivo, sia in caso di casella email satura malgrado il secondo tentativo effettuato a distanza di 15 giorni dal primo, l’atto verrà inviato telematicamente alla Camera di Commercio competente per territorio e sarà sempre reperibile on line in un’apposita sezione del sito internet della medesima.
In ogni caso, il contribuente riceverà comunicazione dell’avvenuto deposito telematico a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento. Per i contribuenti persone fisiche, non ricompresi nelle suddette categorie giuridiche, l’utilizzo dello strumento telematico rimarrà, invece, facoltativo. In tali ipotesi, la notifica via PEC sarà, pertanto, consentita solo in seguito ad esplicita richiesta in tal senso da parte del privato cittadino e a condizione che l’indirizzo di posta elettronica certificata sia stato dichiarato al momento della sottoscrizione della richiesta stessa o comunicato successivamente all'Agente della Riscossione.
Sul punto, si rileva sinteticamente che, secondo la giurisprudenza di merito (cfr., CTP di Lecce, sentenza n. 611 del 26 febbraio 2016 e CTP di Napoli, sentenza n. 1817 del 12 maggio 2016), è nulla la notifica a mezzo PEC della cartella di pagamento, in quanto tale modalità di notifica non offrirebbe le stesse garanzie di una raccomandata tradizionale dal momento che ad essere trasmesso al contribuente non sarebbe l’originale della cartella di pagamento, ma solo una sua copia informatica, peraltro priva di qualsiasi attestazione di conformità apposta da un pubblico ufficiale.
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PUBBLICATO IL QUESTIONARIO DI AUTOVALUTAZIONE PER LA CERTIFICAZIONE AEO
Di Angelo Ginex, Dottorando di ricerca in Diritto Tributario e Avvocato, Ginex & Partners Studio Legale Tributario
Il nuovo Codice Doganale UE, in vigore dal 1° maggio 2016, prevede che l’operatore economico interessato a richiedere l’autorizzazione AEO deve presentare, unitamente alla domanda, un questionario di autovalutazione.
Nelle more della pubblicazione, da parte della Commissione europea, della versione italiana del questionario di autovalutazione, l’Agenzia delle Dogane ha provveduto alla traduzione del documento, che consente una preventiva autovalutazione del richiedente per verificare il possesso dei requisiti necessari all'ottenimento dello status ed, allo stesso tempo, fornisce utili informazioni all'Ufficio doganale competente per l’espletamento dell’istruttoria relativa all'iter autorizzativo.
NULLITÀ SELETTIVA PER IL CONTRATTO BANCARIO FIRMATO SOLO DAL CLIENTE
Di Angelo Ginex, Dottorando di ricerca in Diritto Tributario e Avvocato, Ginex & Partners Studio Legale Tributario
La nullità del contratto bancario non comporta necessariamente la nullità dell’intero rapporto, potendo il cliente avere piuttosto interesse a formulare un’eccezione di nullità "selettiva", mirata cioè a salvaguardare alcuni effetti prodotti dall'esecuzione del contratto dichiarato nullo e a far caducare altri che si sono rivelati svantaggiosi. È questo il principio sancito dalla Corte di Cassazione, con sentenza n. 8395 del 27 aprile 2016.
La nullità del contratto stabilita dall'art. 23 TUF (così come dagli artt. 117 e 127 TUB) per mancanza di forma scritta ad substantiam è configurabile come nullità di protezione ed è rilevabile esclusivamente dal cliente, quale contraente "debole", o d’ufficio, quando la nullità può operare ad esclusivo vantaggio del primo.
La particolare natura e funzione di questo tipo di nullità comporta quindi, a giudizio della Suprema Corte, che l’eccezione possa essere prospettata dalla parte, coerentemente con il principio della domanda e l'interesse sostanziale dedotto in giudizio (artt. 99 e 100 c.p.c.), selezionando il rilievo della nullità e rivolgendolo agli acquisti (o, meglio, ai contratti attuativi del contratto quadro) di prodotti finanziari dai quali si è ritenuto illegittimamente pregiudicato, essendo gli altri estranei al giudizio.
Quindi, la pronuncia in commento si rivela particolarmente interessante per un duplice motivo:
- da un lato, la Suprema Corte ribadisce il nuovo indirizzo espresso dalla precedente "rivoluzionaria" sentenza n. 5919 del 24 marzo 2016, secondo cui il contratto firmato solo dal cliente è nullo e non può essere sanato né dalla presenza della dichiarazione del cliente del tipo "Prendiamo atto che una copia del presente contratto ci viene rilasciata debitamente sottoscritta da soggetti abilitati a rappresentarvi", né dalla produzione in giudizio da parte della banca del medesimo documento ovvero da comportamenti concludenti posti in essere dalla stessa banca ad esecuzione del rapporto e documentati per iscritto (contabili, estratti conto, attestati di seguito ecc.);
- dall'altro, la medesima pronuncia chiarisce che il cliente può ben decidere di limitare ad alcuni investimenti "selezionati" gli effetti della invocata invalidità del contratto quadro, senza, per ciò, incorrere in un abuso del diritto.
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ACCERTAMENTI IMMOBILIARI: STESSO VALORE PER LE PERIZIE DEL CONTRIBUENTE E DEL TERRITORIO
Di Angelo Ginex, Dottorando di ricerca in Diritto Tributario e Avvocato, Ginex & Partners Studio Legale Tributario
La relazione di stima di un immobile, redatta dall'Ufficio tecnico erariale, costituisce una relazione tecnica di parte e non una perizia d'ufficio. Ad essa, pertanto, deve essere attribuito il valore di atto pubblico soltanto per quel concerne la sua provenienza, non anche per quel che riguarda il suo contenuto estimativo. È questo il principio affermato dalla Suprema Corte con sentenza n. 10222 del 18 maggio 2016.
Con la pronuncia in commento, i Giudici di Piazza Cavour, sottolineando che dinanzi al giudice tributario l'Amministrazione finanziaria si pone sullo stesso piano del contribuente, affermano quindi che, in caso di giudizio avverso l'avviso di rettifica e liquidazione per imposta di registro, ipotecaria e catastale sulla compravendita di un terreno edificabile, la perizia di parte prodotta dal contribuente ha lo stesso valore di quella del territorio.
Ovviamente, ciò non comporta che la relazione redatta dall'Ufficio tecnico erariale sia del tutto priva di efficacia probatoria, ben potendo essa costituire fonte di convincimento del giudice, che può elevarla a fondamento anche esclusivo della sua decisione; tuttavia, occorre che il giudice spieghi le ragioni per le quali ritenga tale relazione di parte corretta e convincente.
Inoltre, prosegue la Suprema Corte, laddove vi siano elementi di incertezza, il giudice può determinare il valore venale dell'immobile sulla base di criteri diversi da quelli utilizzati in sede di accertamento, avendo la possibilità di fare ricorso ad una CTU anche d'ufficio. Ma non solo. La mancata formulazione di istanza di CTU non può ripercuotersi quale regola di giudizio atta a fondare il convincimento decisorio in danno della parte, che non è nemmeno gravata dall'onere probatorio.
In definitiva, la carenza di elementi istruttori deve portare piuttosto a disattendere la rettifica di valore rispetto al prezzo di vendita dichiarato operata dall'Ufficio, per il mancato assolvimento di un onere probatorio che è a carico dell'Amministrazione finanziaria, ex art. 2697 del codice civile.
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LA MOTIVAZIONE DELL'ATTO IMPOSITIVO SEGNA I CONFINI DEL PROCESSO TRIBUTARIO
Di Angelo Ginex, Dottorando di ricerca in Diritto Tributario e Avvocato, Ginex & Partners Studio Legale Tributario
Nel corso del processo tributario, non è possibile modificare, cambiare od integrare la motivazione dell’atto impositivo oggetto di impugnazione. È questo il principio sancito dalla Suprema Corte con sentenza n. 6103 del 30 marzo 2016, conformemente al consolidato orientamento giurisprudenziale formatosi in materia.
Ciò, sulla base della considerazione per la quale deve ritenersi, alla luce di quanto disposto dagli artt. 42 del D.P.R. 600/1973, 56 del D.P.R. 633/1972, 7 della L. 212/2000 e 7 del D.Lgs. 546/1992, che la motivazione dell'atto tributario assolve alla fondamentale funzione di segnare i confini della materia da contendere, individuando per definizione i presupposti di fatto e di diritto alla base dell’imposizione tributaria, la conoscenza dei quali è necessaria al contribuente per poter strutturare la sua difesa durante il processo tributario.
Con la pronuncia in commento, dunque, la Corte di Cassazione ha sottolineato l’importanza del divieto di “mutuato libelli”. Con tale espressione si vuole indicare il divieto, in capo all'Amministrazione Finanziaria, di avanzare una pretesa obiettivamente diversa da quella originaria, nel corso del processo tributario e, quindi, di cambiare le motivazioni poste a fondamento della propria domanda, contenuta nell'atto impositivo oggetto di impugnazione.
Concludendo, quindi, deve ritenersi, alla luce dell'insegnamento della Suprema Corte, che le motivazioni poste alla base dell’atto impositivo segnano i confini del giudizio tributario, e quindi non risultano essere suscettibili di alcuna modifica o integrazione durante il processo.
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IL GIUDICATO FAVOREVOLE DEL COOBBLIGATO NON SUPERA QUELLO SFAVOREVOLE
Di Angelo Ginex, Dottorando di ricerca in Diritto Tributario e Avvocato, Ginex & Partners Studio Legale Tributario
Il giudicato favorevole del coobbligato non può essere esteso agli altri coobbligati nei confronti dei quali si sia formato un giudicato diretto ostativo. È questo il principio sancito dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 9598 dell'11 maggio 2016, che, conformemente al proprio consolidato orientamento, interviene sulla nota questione relativa alla possibilità di estendere il giudicato favorevole.
Nel caso di specie, due di tre soggetti coobbligati solidali d'imposta derivante da un atto di compravendita immobiliare, dopo aver impugnato l'avviso di rettifica dell'imposta di registro con esito negativo, lasciavano decorrere i termini di impugnazione della sentenza di primo grado, che assumeva quindi carattere di definitività, a differenza del terzo soggetto, il quale impugnava la sentenza di rigetto con esito positivo.
Gli altri due contribuenti, che non avevano impugnato la sentenza sfavorevole di primo grado, avevano ritenuto di avvalersi di quella favorevole, ottenuta dal terzo soggetto in sede di appello, non impugnata dalla parte erariale e, quindi, divenuta giudicato, in fase di successiva riscossione degli importi scaturenti dal loro giudicato sfavorevole.
Sul punto, tuttavia, la Suprema Corte ha affermato tout court che la mancata impugnazione da parte dei due contribuenti della sentenza di primo grado sfavorevole ha determinato nei loro confronti la formazione di un giudicato diretto ostativo all'estensione del giudicato favorevole da loro invocato.
In effetti, si ricorda che, secondo l'opinione dominante, il coobbligato può far valere un giudicato favorevole ad un altro coobbligato:
- se il giudicato favorevole al secondo non sia dipeso da propri specifici motivi e sia relativo all'intero rapporto obbligatorio;
- per opporsi ad atti di riscossione ma non per chiedere somme in restituzione;
- se non abbia subito un proprio giudicato sfavorevole.
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NUOVE DISPOSIZIONI FISCALI RELATIVE ALLE PROCEDURE DI CRISI - seconda parte
Di Angelo Ginex, Dottorando di ricerca in Diritto Tributario e Avvocato, Ginex & Partners Studio Legale Tributario
Come evidenziato in un precedente contributo, il D.L. 14 febbraio 2016 n. 18 contiene disposizioni concernenti la riforma del settore bancario cooperativo, la garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze (Gacs), il regime fiscale relativo alle procedure di crisi e la gestione collettiva del risparmio. Con particolare riferimento al regime fiscale relativo alle procedure di crisi, si evidenza che rilevanti benefici fiscali sono previsti dagli articoli 14, 15 e 16 del citato decreto.
Orbene, l'art. 15 del citato decreto legge disciplina gli effetti fiscali della cessione di diritti, attività e passività di un ente sottoposto a risoluzione a favore di un ente-ponte, prevista e disciplinata dall'art. 43, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 180/2015, nell'ambito della nuova procedura di risoluzione delle crisi bancarie.
In particolare, il comma 1 dell’articolo 15 stabilisce che “la cessione di diritti, attività e passività di un ente sottoposto a risoluzione a un ente ponte, di cui all'articolo 43, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, non costituisce realizzo di plusvalenze o minusvalenze ai fini dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta regionale sulle attività produttive. I beni ricevuti dall'ente ponte sono valutati fiscalmente in base agli ultimi valori fiscali riconosciuti in capo all'ente cedente”. Ne consegue che:
- per l’ente sottoposto a risoluzione, la cessione non costituisce realizzo di plusvalenze o minusvalenze ai fini Ires e Irap;
- per l’ente-ponte, invece, i beni ricevuti sono valutati fiscalmente in base agli ultimi valori fiscali riconosciuti in capo all'ente cedente.
A norma del successivo comma 2, per effetto della cessione, l’ente-ponte subentra nella posizione dell’ente sottoposto a risoluzione in ordine a diritti, attività o passività oggetto di cessione. Il subentro riguarda altresì:
- la deduzione o la tassazione dei componenti di reddito dell’ente sottoposto a risoluzione già imputati a conto economico e non ancora dedotti o tassati dallo stesso alla data della cessione;
- le deduzioni derivanti da opzioni di riallineamento dell’avviamento e di altre attività immateriali esercitate dall'ente sottoposto a risoluzione.
Infine, si stabilisce che “le perdite di cui all'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 dell'ente sottoposto a risoluzione sono portate in diminuzione del reddito dell'ente ponte”. Si ricordi che la disciplina del riporto delle perdite è dettata dall'art. 84 del Tuir, il cui primo periodo stabilisce, in termini generali, che “la perdita di un periodo d'imposta, determinata con le stesse norme valevoli per la determinazione del reddito, può essere computata in diminuzione del reddito dei periodi d'imposta successivi in misura non superiore all'ottanta per cento del reddito imponibile di ciascuno di essi e per l'intero importo che trova capienza in tale ammontare”.
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NON VI È RICONOSCIMENTO DEL DEBITO TRIBUTARIO SE IL CONTRIBUENTE PRESENTA ISTANZA DI RATEIZZAZIONE
Di Angelo Ginex, Dottorando di ricerca in Diritto Tributario e Avvocato, Ginex & Partners Studio Legale Tributario
La sottoscrizione dell'istanza di rateazione del pagamento di un'imposta non determina la cessazione dell'interesse alla decisione del ricorso già proposto avverso l'atto impositivo o di riscossione, in quanto, salva espressa dichiarazione in contrario, la sottoscrizione stessa non configura un riconoscimento del debito tributario, ma solo l'impegno di pagare l'imposta secondo la rateizzazione stabilita. È questo il principio sancito dalla Commissione Tributaria Regionale di Palermo con sentenza n. 652 del 17 febbraio 2016.
La vicenda trae origine dall'impugnazione di una cartella di pagamento mai notificata e dalla successiva presentazione di un'istanza di rateazione della stessa al fine di evitare il fermo amministrativo su un bene mobile. Sulla base di ciò, la Commissione Tributaria Provinciale aveva ritenuto che il contribuente era sicuramente venuto a conoscenza della cartella nei confronti della quale aveva fatto acquiescenza, non avendola impugnata.
I Giudici di secondo grado, invece, hanno affermato tout court che la presentazione da parte del ricorrente di istanza di rateizzazione dell'importo indicato nella cartella non dimostra in alcun modo la conoscenza da parte sua della cartella in data precedente alla proposizione del ricorso, per la semplice e decisiva ragione che l'istanza di rateizzazione è stata avanzata solo in un momento successivo alla presentazione del ricorso.
Ma non solo. Quanto all'acquiescenza, la CTR di Palermo ritiene che la sottoscrizione dell'istanza di rateazione del pagamento di un'imposta non determini la cessazione dell'interesse alla decisione del ricorso già proposto avverso l'atto impositivo o di riscossione, in quanto, salva espressa dichiarazione in senso contrario, la sottoscrizione stessa non configura un riconoscimento del debito tributario, ma solo l'impegno di pagare l'imposta secondo la rateizzazione stabilita (cfr., Cass. sentenza 5 novembre 1981, n.5822).
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