Di Angelo Ginex, Dottorando di ricerca in Diritto Tributario e Avvocato, Ginex & Partners Studio Legale Tributario
La sottoscrizione dell’istanza di rateazione del pagamento di un’imposta non determina la cessazione dell’interesse alla decisione del ricorso già proposto avverso l’atto impositivo o di riscossione, in quanto, salva espressa dichiarazione in contrario, la sottoscrizione stessa non configura un riconoscimento del debito tributario, ma solo l’impegno di pagare l’imposta secondo la rateizzazione stabilita. È questo il principio sancito dalla Commissione Tributaria Regionale di Palermo con sentenza n. 652 del 17 febbraio 2016.
La vicenda trae origine dall’impugnazione di una cartella di pagamento mai notificata e dalla successiva presentazione di un’istanza di rateazione della stessa al fine di evitare il fermo amministrativo su un bene mobile. Sulla base di ciò, la Commissione Tributaria Provinciale aveva ritenuto che il contribuente era sicuramente venuto a conoscenza della cartella nei confronti della quale aveva fatto acquiescenza, non avendola impugnata.
I Giudici di secondo grado, invece, hanno affermato tout court che la presentazione da parte del ricorrente di istanza di rateizzazione dell’importo indicato nella cartella non dimostra in alcun modo la conoscenza da parte sua della cartella in data precedente alla proposizione del ricorso, per la semplice e decisiva ragione che l’istanza di rateizzazione è stata avanzata solo in un momento successivo alla presentazione del ricorso.
Ma non solo. Quanto all’acquiescenza, la CTR di Palermo ritiene che la sottoscrizione dell’istanza di rateazione del pagamento di un’imposta non determini la cessazione dell’interesse alla decisione del ricorso già proposto avverso l’atto impositivo o di riscossione, in quanto, salva espressa dichiarazione in senso contrario, la sottoscrizione stessa non configura un riconoscimento del debito tributario, ma solo l’impegno di pagare l’imposta secondo la rateizzazione stabilita (cfr., Cass. sentenza 5 novembre 1981, n.5822).
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