MEZZA ADESIONE, TUTTO DA RIFARE

Di Angelo Ginex, Dottorando di ricerca in Diritto Tributario e Avvocato, Ginex & Partners Studio Legale Tributario

In tema di accertamento con adesione, il mancato perfezionamento della procedura, ancorché faccia rivivere, nella sua integrità, l’originaria pretesa tributaria, non determina l’inattendibilità del successivo avviso recante una quantificazione delle imposte nella misura rideterminata in contraddittorio, né consente di attribuire all’atto di adesione sottoscritto ma non perfezionato il valore di riconoscimento del debito. È questo il principio sancito dalla Corte di Cassazione con ordinanza 18 aprile 2018, n. 9485.

La vicenda trae origine dalla constatazione, a seguito di verifica fiscale operata dall’Agenzia delle Entrate, di maggiori ricavi a danno di una società. Ad essa seguiva la notifica di un invito al contraddittorio, ex articolo 5 D.Lgs. 218/1997, che si concludeva con la sottoscrizione di un atto di accertamento con adesione, con cui l’originaria pretesa impositiva veniva concordemente ridotta.

Per leggere l’articolo completo scarica il PDF

© Riproduzione riservata


POSSIBILE L'ISCRIZIONE DI IPOTECA SUI BENI DEL FONDO PATRIMONIALE

Di Angelo Ginex, Dottorando di ricerca in Diritto Tributario e Avvocato, Ginex & Partners Studio Legale Tributario

In tema di riscossione coattiva delle imposte, l’iscrizione ipotecaria sui beni facenti parte di un fondo patrimoniale è legittima solo se la sottesa obbligazione tributaria sia strumentale ai bisogni della famiglia o se il titolare del credito non ne conosceva l’estraneità a tali bisogni, non assumendo rilevanza alcuna il fatto che il fondo medesimo sia stato costituito molto tempo prima della nascita del debito. È questo il principio sancito dalla Corte di Cassazione con ordinanza 11 aprile 2018, n. 8881.

La vicenda trae origine dalla pronuncia di rigetto di un ricorso avverso l’iscrizione di ipoteca su taluni beni facenti parte di un fondo patrimoniale, cui seguiva atto di appello del contribuente dinanzi alla Commissione tributaria dell’Emilia Romagna, la quale dichiarava l’illegittimità dell’iscrizione ipotecaria, in quanto il fondo patrimoniale era stato costituito molto tempo prima della nascita del debito.

Avverso tale decisione proponeva ricorso per cassazione l’Agente della riscossione, deducendo segnatamente il difetto di motivazione, poiché i giudici di seconde cure, pur ammettendo in astratto l’iscrizione ipotecaria sui beni conferiti nel fondo patrimoniale, ne avevano escluso la legittimità, nel caso di specie, data la costituzione dello stesso molto tempo prima della nascita del debito.

Per leggere l’articolo completo scarica il PDF

© Riproduzione riservata


POSSIBILE L'ISCRIZIONE DI IPOTECA SUI BENI DEL FONDO PATRIMONIALE

Di Angelo Ginex, Dottorando di ricerca in Diritto Tributario e Avvocato, Ginex & Partners Studio Legale Tributario

In tema di riscossione coattiva delle imposte, l’iscrizione ipotecaria sui beni facenti parte di un fondo patrimoniale è legittima solo se la sottesa obbligazione tributaria sia strumentale ai bisogni della famiglia o se il titolare del credito non ne conosceva l’estraneità a tali bisogni, non assumendo rilevanza alcuna il fatto che il fondo medesimo sia stato costituito molto tempo prima della nascita del debito. È questo il principio sancito dalla Corte di Cassazione con ordinanza 11 aprile 2018, n. 8881.

La vicenda trae origine dalla pronuncia di rigetto di un ricorso avverso l’iscrizione di ipoteca su taluni beni facenti parte di un fondo patrimoniale, cui seguiva atto di appello del contribuente dinanzi alla Commissione tributaria dell’Emilia Romagna, la quale dichiarava l’illegittimità dell’iscrizione ipotecaria, in quanto il fondo patrimoniale era stato costituito molto tempo prima della nascita del debito.

Avverso tale decisione proponeva ricorso per cassazione l’Agente della riscossione, deducendo segnatamente il difetto di motivazione, poiché i giudici di seconde cure, pur ammettendo in astratto l’iscrizione ipotecaria sui beni conferiti nel fondo patrimoniale, ne avevano escluso la legittimità, nel caso di specie, data la costituzione dello stesso molto tempo prima della nascita del debito.

Per leggere l’articolo completo scarica il PDF

© Riproduzione riservata


ACCISE DOVUTE ANCHE SE I PRODOTTI SONO STATI RUBATI

Di Angelo Ginex, Dottorando di ricerca in Diritto Tributario e Avvocato, Ginex & Partners Studio Legale Tributario

In materia di accise, il furto del prodotto ad opera di terzi e senza coinvolgimento nei fatti del soggetto passivo di per sé non esime dal pagamento dell’imposta, che resta abbuonata solo nell’ipotesi – la cui prova deve essere fornita dall’obbligato – di dispersione o distruzione del prodotto, atteso che solo in questo caso ne resta impedita l’immissione nel consumo, laddove la sottrazione determina soltanto il venir meno della disponibilità del bene da parte del soggetto per effetto dello spossessamento, ma non ne impedisce l’ingresso nel circuito commerciale. È questo il principio affermato dalla Corte di Cassazione con sentenza 7 novembre 2017, n. 26419.

Nel caso di specie, una società che svolgeva attività di depositaria autorizzata di alcol, a seguito di diniego alla richiesta di sgravio delle accise dovute sui prodotti di cui aveva subito il furto ad opera di ignoti, riceveva il relativo avviso di pagamento, che veniva tempestivamente impugnato dinanzi alla competente Commissione tributaria provinciale. In accoglimento delle doglianze sollevate dalla società contribuente, i giudici di prime cure, e successivamente anche quelli di appello, annullavano l’atto impugnato.

Per leggere l’articolo completo scarica il PDF

© Riproduzione riservata


SÌ AL GIUDICATO FAVOREVOLE PER IL CONDEBITORE NON OPPONENTE

Di Angelo Ginex, Dottorando di ricerca in Diritto Tributario e Avvocato, Ginex & Partners Studio Legale Tributario

In tema di contenzioso tributario, l’annullamento della pretesa impositiva ottenuto dal condebitore opponente esplica i suoi effetti verso tutti i condebitori rimasti processualmente inerti, in quanto tale annullamento colpisce l’unico atto impositivo notificato a tutti i condebitori. È questo il principio statuito dalla Corte di Cassazione con ordinanza 9 febbraio 2018, n. 3204.

Nel caso di specie, l’Agenzia delle Entrate, a seguito di un’attività di controllo avente ad oggetto una compravendita immobiliare, notificava, sia al venditore che all’acquirente, un avviso di rettifica e liquidazione in materia di imposta di registro, ipotecaria e catastale, originato dal riscontro di un’incongruenza fra il valore dell’immobile, cosi come effettivamente accertato, e quello dichiarato nel contratto.

L’acquirente, diversamente dal venditore, intentava ricorso innanzi alla competente Commissione tributaria provinciale, la quale rideterminava al ribasso il valore dell’immobile accertato dall’Agenzia delle Entrate. Tale decisione, confermata dalla CTR Lombardia e in mancanza di ricorso per cassazione, acquisiva la forza del giudicato.

Per leggere l’articolo completo scarica il PDF

© Riproduzione riservata


NUOVA APERTURA SUL GIUSTIFICATO MANCATO PAGAMENTO DELLE IMPOSTE

Di Angelo Ginex, Dottorando di ricerca in Diritto Tributario e Avvocato, Ginex & Partners Studio Legale Tributario

Non sussiste il reato di omesso versamento di ritenute certificate per carenza dell’elemento soggettivo, qualora la condotta omissiva dell’imputato sia dipesa da una crisi di liquidità dell’impresa che lo abbia obbligato, tra pagamento degli stipendi dovuti ai lavoratori dipendenti e versamento delle ritenute fiscali, ad optare per la prima, trovando il diritto al lavoro ed alla conseguente retribuzione fondamento e tutela nella Costituzione. È questo l’interessante principio sancito dalla Corte di Cassazione con sentenza 12 febbraio 2018, n. 6737.

La vicenda prende le mosse dalla pronuncia del giudice per le indagini preliminare del Tribunale di Bergamo, che condannava l’imputato per il reato di omesso versamento di ritenute certificate di cui all’articolo 10-bis D.Lgs. 74/2000 per avere omesso, quale legale rappresentante di una S.p.A., di versare le ritenute risultanti dalle certificazioni rilasciate ai sostituti di imposta entro i termini di legge.

Per leggere l’articolo completo scarica il PDF

© Riproduzione riservata


NOTIFICA DELLA SENTENZA E DECORRENZA DEL TERMINE BREVE DI IMPUGNAZIONE

Di Angelo Ginex, Dottorando di ricerca in Diritto Tributario e Avvocato, Ginex & Partners Studio Legale Tributario

È inidonea a far decorrere il termine breve di impugnazione la notificazione della sentenza eseguita direttamente presso la sede della parte indicata nell’elezione di domicilio, ma a difensore diverso da quello costituito in giudizio. È questo il principio affermato dalla Corte di Cassazione con sentenza 17 gennaio 2018, n. 1047.

Il caso affrontato dai Giudici di piazza Cavour trae origine dalla pronuncia della Corte d’appello di Firenze che dichiarava l’inammissibilità dell’atto di appello dell’Inps perché proposto oltre il termine breve di impugnazione.

Tale statuizione si fondava sulla ritenuta validità della notificazione della sentenza di primo grado all’Inps, effettuata nel luogo indicato nell’elezione di domicilio, e sulla ritenuta irrilevanza dell’indicazione come procuratore, nella relata di notifica, di persona diversa da quella risultante dall’intestazione della sentenza, coincidente con quella costituita in lite spendendo idonea e conforme procura.

Per leggere l’articolo completo scarica il PDF

© Riproduzione riservata


ERRORE DICHIARATIVO OPPONIBILE SOLO SENZA PAGAMENTO DI IMPOSTE

Di Angelo Ginex, Dottorando di ricerca in Diritto Tributario e Avvocato, Ginex & Partners Studio Legale Tributario

Il contribuente che, nel redigere la dichiarazione fiscale, abbia riconosciuto a suo danno importi in misura superiore a quelli effettivi, senza procedere anche al pagamento della maggiore imposta, può, in sede giudiziale e senza limiti sostanziali o temporali, opporre alla pretesa dell’Amministrazione finanziaria per l’omesso o insufficiente versamento che l’originaria dichiarazione era viziata da un errore di fatto o di diritto; ove, invece, all’erronea dichiarazione abbia anche fatto seguito, in tutto o in parte, il pagamento del maggior importo non dovuto, il contribuente è tenuto ad esperire le procedure di rimborso, nel rispetto delle modalità e dei termini di decadenza previsti, esclusa la possibilità di opporre, in giudizio, l’eventuale credito vantato per l’indebito pagamento. È questo il principio chiarificatore sancito dalla Corte di Cassazione, con sentenza 9 marzo 2018, n. 5728.

La vicenda trae origine dalla impugnazione di una cartella di pagamento, emessa a seguito di controllo automatizzato ex articolo 36-bis D.P.R. 600/1973 in relazione a tributi dichiarati e non versati, sulla base della considerazione per la quale l’iscrizione a ruolo era stata determinata dall’erronea compilazione della dichiarazione dei redditi, poi rettificata con dichiarazione integrativa.

Per leggere l’articolo completo scarica il PDF

© Riproduzione riservata


L'OMESSO VERSAMENTO IVA ALL'IMPORTAZIONE CONTAGIA LA FILIERA

Di Angelo Ginex, Dottorando di ricerca in Diritto Tributario e Avvocato, Ginex & Partners Studio Legale Tributario

Il reato di evasione dell’Iva all’importazione è configurabile non soltanto nei confronti di chi ha introdotto abusivamente la merce nel territorio dello Stato, ma anche nei riguardi di tutti coloro che ne sono successivamente entrati in possesso senza assolvere il tributo dovuto, a condizione però che chi la detiene abbia precisa consapevolezza della sua origine. È questo il principio sancito dalla Corte di Cassazione con sentenza 18 dicembre 2017, n. 56264.

La vicenda trae origine dalla pronuncia da parte della Corte d’appello di Genova di una sentenza di non luogo a procedere per il reato di omesso versamento dell’Iva all’importazione di cui all’articolo 70 D.P.R. 633/1972, in quanto estinto per intervenuta prescrizione.

La Procura Generale della Repubblica proponeva, dunque, ricorso per cassazione, contestando, tra gli altri motivi, l’erronea applicazione della legge penale e la contraddittorietà della motivazione, sull’assunto che i giudici del gravame, nell’emanare il proprio provvedimento, avessero configurato il delitto contestato come reato istantaneo ad effetti permanenti.

Per leggere l’articolo completo scarica il PDF

© Riproduzione riservata


REATI TRIBUTARI: PATTEGGIAMENTO SENZA TEMPUS COMMISSI DELICTI

Di Angelo Ginex, Dottorando di ricerca in Diritto Tributario e Avvocato, Ginex & Partners Studio Legale Tributario

In tema di reati tributari, l’ammissione all’applicazione della pena su richiesta delle parti è consentita in tutti i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore dell’articolo 13-bis, comma 2, D.Lgs. 74/2000, e quindi indipendentemente dal tempus commissi delicti, in quanto disposizione di carattere processuale che prevede un’esclusione oggettiva riferita alla generalità dei delitti in materia tributaria. È questo il principio sancito dalla Corte di Cassazione con sentenza 6 febbraio 2018, n. 5448.

La fattispecie in esame aveva origine con la pronuncia da parte del g.u.p. del Tribunale di Bergamo di una sentenza di patteggiamento ex articolo 444 c.p.p. (rectius, applicazione della pena su richiesta delle parti), in relazione alla commissione del reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti di cui all’articolo 2 D.Lgs. 74/2000, commesso in tempi diversi, ma in esecuzione del medesimo disegno criminoso ex articolo 81 c.p..

La Procura Generale della Repubblica proponeva, dunque, ricorso per cassazione per violazione dell’articolo 13-bis, comma 2, D.Lgs. 74/2000, sull’assunto che il giudice, nell’emanare il proprio provvedimento, non avesse considerato che tale norma subordina l’accesso al patteggiamento, per tutti i reati previsti dal citato decreto, o all’estinzione totale del debito tributario o al ravvedimento operoso, circostanze che però non erano emerse dalla sentenza impugnata.

Per leggere l’articolo completo scarica il PDF

© Riproduzione riservata